Cassazione Penale, Sez. 4, 08 marzo 2013, n. 11063 - Scale non a norma e infortunio mortale di un lavoratore: assenza della "manuticella"
"Attribuire la colpa del lavoratore non aver verificato che lo strumento messogli a disposizione dal datore di lavoro non costituisca fonte di pericolo deve ritenersi assioma destituito di giuridico fondamento. Esattamente al contrario, il lavoratore, il quale, peraltro, è tenuto ad eseguire i compiti che gli vengono ordinati, deve poter fare affidamento sulla circostanza che il datore di lavoro gli abbia messo a disposizione strumenti non costituenti fonte di pericolo."
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere -
Dott. GRASSO G. - rei. Consigliere
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO; nei confronti di:
O.R. N. IL (Omissis); OD.FI. N. IL (Omissis);
G.R. N. IL (Omissis);
inoltre : PARTI CIVILI;
avverso la sentenza n. 4465/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 10/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per il reato di omicidio colposo, l'annullamento senza rinvio per prescrizione per i relativi reati;
udito, per la parte civile, Aw. Milone Mario, del foro di Palermo, che ha resistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
uditi i difensori aw. (Ndr.: testo originale non comprensibile) Monica, del foro di Palermo, difensore di fiducia G. R. la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità;
avv.Pagano C, del foro di Genova, per O.R.e. O.F., il quale ha chiesto (Ndr.: testo originale non comprensibile) la sentenza, nonché l'aw. Sbacchi G., del foro di Palermo, (Ndr.: testo originale non comprensibile) per O. e Od., il quale ha chiesto conferma della sentenza.
Fatto
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 10/2/2011, assolse O.R., legale rappresentante della s.p.a. FINCANTIERI, dai reati di cui ai capi a) - D.P.R. n. 164 del 1956, art. 8 e art. 77, lett. c - ed e) - art. 113 c.p., e art. 589 c.p., comma 2, - perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi b) - art. 389, lett. c) in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18 - e c) - D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 4, lett. c) - per non avere commesso il fatto; Od.Fi., delegato per la sicurezza, e G.R., capocantiere, dal reato di cui al capo e) perchè il fatto non sussiste e quest'ultimo, inoltre, dal reato di cui al capo d) -D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, lett. b -, per non avere commesso il fatto.
1.1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 10/2/2012, giudicando a seguito dell'impugnazione proposta dal Procuratore Generale e dalle parti civili (F.P. in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore V. A.), confermò la statuizione di primo grado.
2. Il Procuratore Generale di Palermo e le parti civili proponevano ricorso per cassazione.
3. Per un'adeguata intelligenza della vicenda, funzionale alla chiesta statuizione di legittimità, appare necessario riassumere i fatti salienti come appresso.
V.V., operaio alle dipendenze della FINCANTIERI di (Omissis), giorno (Omissis) veniva a morte precipitando da una scala precaria, da un'altezza di circa sei metri, utilizzata per salire ad un blocco metallico all'interno del cantiere della nave (Omissis).
4. Il P.G. di Palermo in un unitario, articolato motivo di censura, denunziante vizi motivazionali in questa sede rilevabili ed erronea applicazione di legge, evidenzia i profili di doglianza di cui appresso.
1) La Corte territoriale era incorsa in macroscopica violazione della legislazione antinfortunistica, richiamata nel capo d'imputazione (D.P.R. n. 547 del 1955, D.P.R. n. 164 del 1956 e D.Lgs. n. 626 del 1994): il modo d'essere delle scale precarie, la loro dotazione di sicurezza e il loro uso risultavano minutamente regolato dalla legge, di conseguenza il datore di lavoro e i soggetti che rivestono ruolo di responsabilità debbono garantire il rispetto delle indicate norme precauzionali. La Corte palermitana, stravolgendo l'assetto, aveva assolto gli imputati assumendo che l'uso di quella scala non era stato da loro autorizzato.
Peraltro, un tale assetto, contrastava con le risultanze istruttorie.
Era emerso che gli operai non avevano facoltà di scegliere una scala diversa, essendo stata messa a disposizione loro solo quella che causò l'incidente. La possibilità di utilizzare più sicuro mezzo detto "manuticella" era risultata alquanto remota (solitamente la stessa veniva negata, anche perchè l'azienda doveva prenderla in locazione onerosa). Era emerso, anche per ammissione dell'imputato G., che l'uso di scale non a norma era assai diffuso.
Al contrario di quanto affermato nella sentenza gravata, non spettava agli operai utilizza tori verificare l'idoneità della scala, risultando, per legge, esattamente al contrario, essere obbligo del datore di lavoro predisporre e mettere a disposizione mezzi di ascesa sicuri e conformi alle indicazioni. In ogni caso, l'istruttoria aveva escluso che gli operai avessero il potere di sindacare l'uso dello strumento messo loro a disposizione.
Nè rispondeva al vero che gli operai si erano rifiutati, in passato, di utilizzare mezzi insicuri (si annoverava un solo precedente riguardante uso del tutto improprio e assai pericoloso di una scala a mò di ponticello).
Non rispondeva alle risultanze istruttorie che il G. avesse dato disposizione di essere informato sullo stato dei luoghi.
La Corte territoriale era incorsa in vistoso vizio motivazionale nel non essersi resa conto del pericolo occulto rappresentato dalle modalità di aggancio instabile della scala.
2) Non meno gravi manchevolezze andavano riscontrate in punto di nesso di causalità, avendo il giudice d'appello fornito un'interpretazione dissonante rispetto alle pacifiche acquisizioni in materia. Solo il comportamento imprevedibile del lavoratore, in quanto abnorme, ovvero del tutto anomalo, esorbitante dagli incarichi di lavoro od incompatibile con la lavorazione, interrompe il nesso di causalità e non già il verificarsi d'incidenti dovuti ad errori ed utilizzo di strumenti inadeguati, che il garante avrebbe dovuto prevenire.
5. La Difesa delle parti civili illustra analoghe censure, delle quali appare opportuno qui ricordare le seguenti peculiarità.
Il ricorso in commento deduce anch'esso la distorsione interpretativa della legislazione antinfortunistica; assume l'erroneità di far dipendere la responsabilità penale del garante dalla presenza di un preciso ordine (che qui sarebbe mancato), valendo esattamente il contrario e non potendo il datore di lavoro invocare il principio di affidamento, a riguardo di eventi collegati all'attività lavorativa e comunque coperti dalla garanzia; censura l'illogicità della motivazione, la quale, in contrasto con le risultanze istruttorie, aveva reputato che l'uso di quella scala era dipeso da una scelta autonoma degli operai; non corrispondendo, del pari, alle risultanze che presso il magazzino esistessero all'epoca scale più sicure e che fosse possibile richiedere le dette o le manuticelle.
Non constava da nessun atto istruttorio che la decisione di utilizzare quel manufatto era stata presa dagli operai per accelerare i tempi della lavorazione, oltre ad essere, una tale asserzione, contraria alla logica, non corrispondendo ad alcun apprezzabile interesse degli operai affrettare questa o quella lavorazione.
In ogni caso, la Corte d'appello aveva ignorato del tutto che sulle posizioni di garanzia incombe l'obbligo di vigilanza costante sul luogo di lavoro, per evitare, appunto, che anche un errore del lavoratore possa essere causa d'infortunio.
Diritto
6. Entrambi i ricorsi sono manifestamente fondati.
6.1. In primo luogo, in punto di ricostruzione fattuale della vicenda la Corte palermitana risulta essere incorsa in plurimi rilevanti travisamenti delle risultanze probatorie, siccome puntualmente evidenziato nel ricorso delle parti civili. E' stato infatti accertato dai giudici di merito che l'unica scala che avrebbe dovuto essere utilizzata era proprio quella, predisposta sul luogo sin dal giorno prima, dalla quale tragicamente cadde la vittima (testi M., Me.; significative anche le stesse dichiarazioni di ed, G.). L'uso delle cd. "manuticelle" era di assai difficile realizzazione; in quanto non in dotazione, ne avrebbe dovuto essere autorizzato il noleggio, il che accadeva di rado (teste Me.) e, pertanto, non corrisponde al dichiarato l'asserto in sentenza, secondo il quale i testi M. e L.S. avrebbero affermato che gli operai avevano la possibilità di richiedere, ove lo avessero voluto le manuticelle o, comunque, strumenti più sicuri per effettuare ascese. Gli operai non avevano, come per altro par ovvio, alcun potere di richiedere l'utilizzo di mezzi di lavoro diversi rispetto a quelli messi loro a disposizione dall'azienda (teste P.). Le altre scale presenti, all'epoca, presso il magazzino della Fincantieri erano del tutto omologhe a quella utilizzata e, pertanto, prive anche del pur minimo accorgimento volto ad assicurarne la sicurezza - trattavasi di mere scale a pioli senza corrimano e agganci, che ne impedissero lo scivolamento - (testi Pr. e P., quest'ultimo, peraltro, ha precisato che dopo l'incidente le scale in uso furono sostituite da altre più moderne e sicure). Non corrisponde all'esito dell'istruttoria (dichiarazioni dei testi M. e Me., ma anche dello stesso imputato G.) che l'uso di quella scala, non autorizzato, dovevasi attribuire ad autonoma decisione degli operai, al fine di affrettare i tempi della lavorazione.
In ogni caso l'addotto fine, siccome esattamente rilevano le P.C. ricorrenti, appare del tutto illogico in relazione agli interessi di lavoratori dipendenti non cottimisti.
6.2. Ciò posto, non v'è dubbio che il datore di lavoro e chi per lui non possa pretendere di essere esonerato da penale responsabilità per gli infortuni procurati utilizzando strumenti di lavoro insicuri, impropri, o, comunque, inadeguati, lasciati nella disponibilità degli operai (cfr. Cass., Sez. Fer., 12/8/2010, n. 32357, proprio a riguardo di una scala).
La messa a disposizione di scale come quella che ha dato origine al tragico incidente costituisce indubbia violazione, oltre che delle norme cautelari generiche, di quelle specifiche, puntualmente individuate nel capo d'imputazione (era priva di agganci che ne impedissero oscillazioni - D.P.R. n. 164 del 1956, art. 8 e art. 77, lett. c -; era priva di strumenti antisdrucciolo - art. 389, lett. c, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 18; non si era preso cura di predisporre posizionamento sicuro e, comunque, tale da impedire oscillazioni - D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, comma 4, lett. c, e art. 35, lett. b).
Attribuire la colpa del lavoratore non aver verificato che lo strumento messogli a disposizione dal datore di lavoro non costituisca fonte di pericolo deve ritenersi assioma destituito di giuridico fondamento. Esattamente al contrario, il lavoratore, il quale, peraltro, è tenuto ad eseguire i compiti che gli vengono ordinati, deve poter fare affidamento sulla circostanza che il datore di lavoro gli abbia messo a disposizione strumenti non costituenti fonte di pericolo.
6.3. Anche a riguardo della pretesa abnormità della condotta del lavoratore il giudice dell'appello non sembra avere fatto corretta applicazione dei principi di diritto stratificatisi solidamente nel corso degli anni in sede di legittimità, stante che il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro (avere messo a disposizione strumento non idoneo), evento lesivo e conseguente evento mortale non è spezzato da alcun elemento esterno o comportamento imprevedibile del lavoratore o di terzi, essendo occorso l'infortunio durante una fase ordinaria di lavoro.
Infine, così come nel ricorso della parte pubblica, viene evidenziato che l'affermazione secondo la quale il G. aveva chiesto di essere tenuto informato risultava priva di riscontro e che il detto imputato medesimo aveva escluso che gli operai nel passato si fossero talvolta rifiutati di proseguire nel lavoro, contestando la sicurezza delle scale.
Anche a volere ritenere che allo stesso possa aver concorso una manovra erronea del lavoratore deve escludersi, secondo la logica comune, che nel caso in esame una tale manovra possa considerarsi avulsa dalle mansioni lavorative svolte, abnorme e, pertanto, imprevedibile da parte del soggetto tenuto alla garanzia. Esattamente al contrario trattasi, invece, d'incidente mortale occorso nell'esercizio e a causa dello svolgimento dell'attività lavorativa, come tale del tutto prevedibile e prevenibile. Può sul punto richiamarsi, fra le ultime, la sentenza di questa Sezione del 28/4/2011, n. 23292, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le tante, v. Sez. 4, 10 novembre 2009, n. 7267; Sez. 4, 17 febbraio 2009, n. 15009; Sez. 4, 23 maggio 2007, n. 25532; Sez. 4, 19 aprile 2007, n. 25502; Sez. 4, 23 marzo 2007, n. 21587; Sez. 4, 29 settembre 2005, n. 47146; Sez. 4, 23 giugno 2005, n. 38850; Sez. 4, 3 giugno 2004), la quale ha precisato che, in ogni caso, la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti a osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere escluso unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; abnormità che, per la sua stranezza e imprevedibilità si ponga al di fuori delle possibilità di controllo dei garanti.
7. Per le esposte ragioni la sentenza deve essere annullata. Il giudice del rinvio nel giudicare dell'impugnazione dovrà impegnarsi in adeguata motivazione alla luce di quanto chiarito e regolare le spese tra le parti private, anche del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013