Tipologia: Contratto provinciale
Data firma: 17 dicembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai–Cisl, Uila–Uil, Flai-Cgil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Cosenza
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata del contratto
Relazioni sindacali
Art. 3 Organismi bilaterale
Art. 4 Osservatorio provinciale sullo stato del settore
Mercato del lavoro
Art. 5
Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento
Art. 6 Assunzione e fase lavorativa
Art. 7 Riassunzione
Art. 8 Lavoratori migranti
Art. 9 Lavoratori immigrati
Classificazione del personale
Art. 10 Classificazione
Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 11 Orario di lavoro
Art. 12 Organizzazione del lavoro
Art. 13 Pause e riposo giornaliero
Norme di trattamento economico
Art. 14 Retribuzione
Art. 15 Aumenti contrattuali provinciali
Art. 16 Welfare contrattuale
Art. 17 Premio per obiettivi
Art. 18 Rimborso spese percorso
Assistenza e tutela della salute
Art. 19 Integrazione trattamento di malattia e infortunio sul lavoro. Cassa extra - legem
Impegno a verbale
Art. 20 Lavori pesanti e nocivi
Diritti sindacali
Art. 21 Contributo assistenza contrattuale provinciale
Art. 22 Quote sindacali per delega
Norme finali
Art. 23 Condizioni di miglior favore
Impegno a verbale
Tabelle salariali

Contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Cosenza

L’anno 2012 il giorno 17 del mese di Dicembre in Cosenza, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Cosenza [...], la Federazione Provinciale Coldiretti di Cosenza [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Cosenza [...], la Fai-Cisl [...], la Uila-Uil [...], la Flai-Cgil territoriale di Cosenza [...], la Flai-Cgil territoriale di Castrovillari [...]

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro tra le imprese condotte in forma singola ed associata che svolgono attività agricola, nonché attività affini e connesse comprese le aziende florovivaiste e di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura, itticoltura), le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato e gli operai agricoli da essi dipendenti.

Relazioni sindacali
Art. 3 Organismi bilaterale

Le parti, tenuto conto della necessità di attivare nuovi e moderni strumenti a supporto del mondo agricolo anche nel campo della formazione, della sicurezza, dell’assistenza ecc., si impegnano a costituire a livello provinciale l’Ente Bilaterale in agricoltura, proposto tra l’altro anche al governo del mercato del lavoro agricolo della provincia cosentina.
Altresì, si impegnano, a promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall’art. 28 del vigente CCNL, dalla L. 608/1996 e dal D.Lgs. n. 146/1997, e a favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera.
A tal fine il suddetto organismo realizzerà gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l’impiego e con gli enti locali competenti.
Si conviene infine, che il Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la Formazione continua in Agricoltura (Foragri) costituito tra le parti sarà esteso anche al personale operaio con il versamento del previsto contributo, i fabbisogni ed i progetti formativi, aziendali, territoriali e/o di comparto, verranno concordati congiuntamente avvalendosi anche delle prerogative previste dal fondo stesso. In via provvisoria, si conviene, che il costituendo Ente operi presso il Fimi.

Art. 4 Osservatorio provinciale sullo stato del settore
Le parti, allo scopo di rafforzare momenti di conoscenza del settore e per garantire una costante valutazione sull’intero comparto, convengono di costituire in forma paritetica un osservatorio provinciale sull’agricoltura.
L’Osservatorio Provinciale progetterà iniziative di analisi, ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, quali:
• le problematiche connesse al mercato del lavoro;
• i fabbisogni di formazione professionale;
• la politica agricola comunitaria, nazionale e l’evoluzione della legislazione a sostegno del settore;
• le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore agricolo e del sistema agro-alimentare;
• i processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell’incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
• l’analisi del costo del lavoro, delle dinamiche retributive contrattuali ed i loro andamenti con particolare riferimento a quelle del livello provinciale;
• lo sviluppo del Mezzogiorno e delle zone montane e svantaggiate;
• la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica;
• calamità atmosferiche - gravi ed accertabili crisi di mercato;
• intervenire su richiesta di una delle parti su eventuali controversie di interpretazioni contrattuali;
• sede di analisi e confronto sui problemi del settore;
• strumento attraverso il quale il sindacato attiva il diritto alle informazioni ed esercita il controllo sulla regolare applicazione del contratto e delle leggi sociali;
• istanza che esprime il parere di conformità per i progetti di CFL;
• sede di conciliazione per i ricorsi sugli inquadramenti e per eventuali vertenze demandate dalle OO.SS. firmatarie del presente Contratto.
L’Osservatorio sarà costituito da un consiglio paritetico di 6 componenti, designato entro 5 mesi dalle parti contraenti, che decideranno anche le norme regolamentari per la funzionalità dell’Osservatorio stesso.
La sede ufficiale dell’osservatorio sarà quella del fondo Fimi.

Mercato del lavoro
Art. 5

Le parti,
• visto il D.Lgs n. 469/97 che trasferisce alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni in materia di collocamento;
• tenuto conto dell’inserimento di alcuni istituti introdotti dalla legge n. 196/97 quali il part-time, l’apprendistato ed il lavoro temporaneo;
• tenuto conto dell’istituto delle convenzioni cosi come supportato dal citato D.Lgs. [l.] n. 196/97 (semplificazione delle procedure di assunzione e specifica fiscalizzazione);
convengono di affidare, nelle more della costituzione dell’Ente Bilaterale, all’Osservatorio Provinciale, il compito di svolgere, su base programmata, tutte le iniziative utili per organizzare domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera e quant’altro necessario teso a verificare una positiva applicabilità di istituti legislativi nell’ambito della provincia di Cosenza con le opportune flessibilità da uno e dall’altro lato, l’impegno di adottare forme e strumenti di garanzia per portare a trasparenza una parte significativa del mercato del lavoro, per favorire una migliore stabilità occupazionale.

Costituzione del rapporto di lavoro - Collocamento
Art. 6 Assunzione e fase lavorativa

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o in base alle disposizioni dell’art. 11 della legge n. 83/ 1970, successive modifiche ed integrazioni e Legge 608/96.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia di Cosenza.
Le fasi lavorative più rilevanti, individuate nelle colture agrarie della provincia, sono quelle di cui all’allegato 1.
Per le fasi di lavorazione individuate, l’assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa “fase lavorativa”.
[...]

Art. 9 Lavoratori immigrati
L’assunzione di lavoratori immigrati deve avvenire secondo le normative vigenti. Ai lavoratori immigrati assunti a tempo indeterminato vengono garantiti permessi retribuiti per frequentare corsi di lingua nonché per facilitare il rispetto di festività religiose diverse da quelle già riconosciute. Viene consentita la possibilità di accumulare periodi di ferie per formare un periodo congruo finalizzato al rientro del lavoratore nel paese di origine.

Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 11 Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6 ore e 30 minuti giornaliere.
Di norma l’orario viene distribuito su 6 giorni settimanali.
L’orario di lavoro settimanale, fatte salve le attività zootecniche ed agrituristiche, può essere distribuito su 5 giorni settimanali o con una riduzione dell’orario di lavoro della giornata del sabato. In questa ipotesi, le ore non lavorate verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuare nei rimanenti giorni della settimana.
In presenza di particolari esigenze aziendali i lavoratori sono tenuti a prestare, nel corso della distribuzione dell’orario di lavoro di cui al 3° comma, la propria opera anche nella giornata del sabato.
In tale caso le ore eccedenti le 39 saranno retribuite con la maggiorazione prevista per lavoro straordinario.
Nelle aziende dove si applica la distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni con il sabato libero, detta giornata, per gli operai OTI, è considerata lavorativa a tutti gli effetti, in presenza di festività riconosciuta ricadente il sabato sarà regolarmente retribuita come per la domenica .
L’orario normale di lavoro settimanale può essere superato, oltre che per le inderogabili necessità previste dalle leggi vigenti, anche per particolari esigenze di lavori stagionali per un periodo non superiore a 90 giorni, per un massimo di 48 ore settimanali e comunque non oltre i limiti di legge, dando luogo allo strumento della banca delle ore individuale con il recupero compensativo retribuito dell’orario maggiore effettuato.
Il mancato recupero di detto superamento dell’orario di lavoro darà luogo al pagamento delle ore eccedenti il normale orario con le maggiorazioni di cui all’art. 42 del vigente CCNL.
Si precisa che lo strumento della flessibilità va comunicato preventivamente alle OO.SS. firmatarie del presente contratto specificando che lo stesso assume carattere eccezionale.

Art. 12 Organizzazione del lavoro
Le parti si rifanno integralmente a quanto regolamentato dal CCNL fatte salve eventuali trattative aziendali atte ad individuare soluzioni inerenti al godimento di diritti a riposo, alle ferie e quant’altro, senza creare disfunzioni organizzative.

Art. 13 Pause e riposo giornaliero
Quando l’orario di lavoro giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo, a titolo di pausa, per il recupero delle energie psicofisiche e per l’eventuale consumazione del pasto non inferiore a 30 minuti complessivi.
In caso di processi lavorativi particolarmente gravosi e pesanti per come previsto dal successivo art. 20, è prevista una ulteriore sosta di 15 minuti, ogni 2 ore di lavoro, finalizzata al recupero delle energie fisiche, considerata orario di lavoro a tutti gli effetti.
Ferma restando la durata del normale orario settimanale di lavoro, il lavoratore, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 66/2003, ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore, calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa.

Assistenza e tutela della salute
Impegno a verbale

Le parti, al fine di adeguare il vigente Contratto provinciale per aspetti innovativi eventualmente definiti da un accordo nazionale cui il Testo Unico sulla Sicurezza demanda, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.
[...]

Art. 20 Lavori pesanti e nocivi
Sono lavori pesanti quelli la cui esecuzione comporta un particolare sforzo o disagio fisico derivante dalle condizioni del luogo in cui opera il lavoratore o dalla natura intrinseca del lavoro.
A titolo esemplificativo sono da considerarsi lavori pesanti: lo scavo reale del vigneto, carico e scarico di automezzi, lo scavo ed il trasporto a mano di pietre, lo scavo in profondità per la costruzione di pozzi, l’apertura nel sottosuolo di gallerie per la raccolta di acqua, lo scavo di profondi canali di irrigazione e di bonifica, lo sradicamento e l’ abbattimento con mezzi tradizionali di alberi ad alto fusto.
Sono lavori nocivi quelli di svuotatura a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche di urine, di irrigazione di esteri fosfatici, e quelli eseguiti in acqua il cui livello è superiore a 15 cm., l’uso di sostanze tossiche in genere.
La maggiorazione salariale corrisposta ai lavoratori, che effettuano lavori pesanti di cui al comma 1, e limitatamente alla durata delle prestazioni dei lavori, è pari al 25% della retribuzione.
Ai lavoratori che effettuano lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, è riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a 2,5 ore giornaliere.
Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione agricola, che lavorano al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta una indennità di disagio pari all’8% del salario contrattuale.

Norme finali
Art. 23 Condizioni di miglior favore

Le norme contenute nel presente contralto non modificano le condizioni di miglior favore esistenti per i lavoratori, già previste in sede aziendale.
Le parti per tutto quanto non previsto dal presente CPL, si rifanno al CCNL.

Impegno a verbale
Le parti, considerata l’utilità di portare a conoscenza immediata e diretta dei propri associati il testo delle convenzioni collettive tra le stesse concordate, convengono di assicurare ogni possibile forma di diffusione agli accordi e ai Contratti Provinciale e Nazionale.
[...]