Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 20 settembre 1955
Validità: 20.09.1955 - 19.09.1957
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Associazione Autonoma dei Contadini e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati fissi-Camera Confederale del Lavoro, Fisba Provinciale-Cisl, Uilterra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Benevento

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto e modalità della disdetta.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Retribuzione.
Art. 15. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Malattia ed infortuni.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Permesso straordinario.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Norme disciplinari.
Art. 23. - Indennità di anzianità.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Controversie collettive.
Art. 26. - Indennità di caro pane.
Art. 27. - Indennità per zone malariche.
Art. 28. - Indennità di contingenza.
Art. 29. - Durata del patto.

Contratto collettivo per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Benevento, 20 settembre 1955

L’anno millenovecentocinquantacinque il giorno 20 del mese di settembre, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Benevento [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Benevento [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Benevento [...], l’Associazione Autonoma dei Contadini [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati fissi [...], assistito da [...] Camera Confederale del Lavoro, la Fisba Provinciale aderente alla Cisl [...], la Uilterra Provinciale [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi in agricoltura da valere per la provincia di Benevento.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti, nella provincia di Benevento, i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con Contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione d’opera si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove risiede fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente,
I salariati vengono qualificati come segue:
1) Massaro: sopraintende ai lavori di cultura e di raccolta, compresa l’aratura e la semina; alla manipolazione dei prodotti dell’azienda; alla manutenzione degli attrezzi ed alla cura e governo del bestiame.
2) Bavara o Vuolano: esegue ì lavori culturali, compresa l’aratura, ed è addetto alla cura e governo del bestiame.
3) Garzone: aiuta il conduttore, il massaro ed il bovaro in tutti i lavori culturali, nella cura e governo del bestiame ed attende alla sorveglianza del bestiame, al pascolo ed a tutti i lavori di fatica della azienda.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato, all’atto della assunzione verrà redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modello contenuto nel libretto sindacale di lavoro.
[...]

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. In relazione alle esigenze dell’azienda, il datore di lavoro può adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non comportino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro fornirà al salariato gli attrezzi necessari al lavoro al quale è adibito. Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati nel libretto sindacale di lavoro, con l’indicazione dello stato di uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei fanciulli; per gli infortuni, le malattie, gli assegni famigliari, le gestanti e le puerpere, nonché per il versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario giornaliero di lavoro, nei vari mesi dell’anno viene stabilito come segue:
dicembre, gennaio e febbraio ore sette;
marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre e novembre ore otto;
maggio, giugno e luglio ore nove.
Per il personale addetto alla cura e governo del bestiame, in considerazione del carattere discontinuo della prestazione di lavoro, l’orario normale giornaliero di cui sopra verrà distribuito in rispondenza delle esigenze della lavorazione stessa.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale stabilito dall’articolo precedente;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 13 del presente contratto.
Il lavoro straordinario e quello notturno non potranno superare le due ore giornaliere, tranne nei casi contemplati nell’ultimo comma di questo articolo.
Le prestazioni di cui innanzi saranno eseguite nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere continuativo.
[...]
Non si fa luogo a maggiorazione per lavoro notturno quando questo cada in regolari turni periodici o riguarda mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni di particolari figure di salariati e in mansioni che, per la loro natura o per esigenze tecniche, debbono eseguirsi di notte. In tali casi l’orario di lavoro non deve superare la media delle otto ore giornaliere.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Ai salariati fissi spettano 24 ore consecutive di riposo per ogni settimana, che dovrà cadere normalmente, di domenica.
Secondo le consuetudini aziendali detto riposo potrà essere concesso anche quindicinalmente ed in tale caso decorrerà dalle ore 12 del sabato alle ore 12 del lunedì.

Art. 17. - Malattia ed infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 18. - Ferie.
Ai salariati fissi con contratto non inferiore ad un anno, spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni otto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[...]

Art. 22. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore della azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori della azienda e tra questi e il datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tale da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni disciplinari potranno essere punite:
1) con la multa di due ore di salario a carico del lavoratore che:
а) senza giustificato motivo si assenti e abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la sospensione;
b) per negligenza arrechi danni lievi all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro in caso di recidiva e di maggiore gravità della mancanza di cui al precedente capo.
3) Col licenziamento senza preavviso nei seguenti casi:
а) grave insubordinazione verso il datore di lavoro o di un suo rappresentante nell’azienda:
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, alle coltivazioni, alle macchine, agli stabili, al bestiame;
[...]
d) recidive in mancanze che abbiano dato luogo alla punizione prevista dal capo 2 del presente articolo;
e) in tutti gli altri casi di particolare gravità che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 24. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Il tentativo di conciliazione dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla data di trasmissione della denuncia alla controparte.
Trascorso detto termine le parti potranno adire l’Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 25. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito ed amichevole componimento.

Art. 27. - Indennità per zone malariche.
I salariati che lavorano in zone malariche a termine delle vigenti disposizioni hanno diritto alla somministrazione gratuita del chinino, con l’aggiunta di una indennità del 4 % sulla retribuzione per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre.