Tipologia: Patto collettivo
Data firma: 20 luglio 1959
Validità: 16.08.1959 - 15.08.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori-Confagricoltura, e Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Federbraccianti Provinciale-Cgil, Fisba Provinciale-Cisl, Uilterra Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Caserta

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Divisione della provincia in zone e retribuzione oraria.
Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Zone malariche.
Art. 15. - Indennità di distanza.
Art. 16. - Norme disciplinari.
Art. 17. - Controversie individuali.
Art. 18. - Controversie collettive.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Durata del patto.

Patto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Caserta, 20 luglio 1959

L’anno 1959, 11 giorno 20 luglio 1959, nella sede dell’ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. Caserta, tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Caserta: aderente alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], anche in nome e per conto dei Sindacati Provinciali di categoria aderenti [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, facente parte della Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti [...], la Federbraccianti Provinciale, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Caserta (Cgil) [...], la Fisba Provinciale, facente parte della Unione Provinciale della Cisl di Caserta [...], la Uilterra Provinciale, facente parte della Camera Sindacale Provinciale dì Caserta (Uil) [...], in riferimento alle Norme del Patto Nazionale Collettivo di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi, stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 fra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti, la Federazione Nazionale Braccianti Salariati Agricoli, la Federazione Nazionale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole e Forestali e il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti Uil terra; si è stipulato il presente Patto Provinciale di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia di Caserta.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente patto provinciale fissa le norme essenziali regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria
o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, salvo durante il solo periodo di più intensi lavori per non più di tre mesi all’anno.
L’orario normale di lavoro per i vari mesi dell’anno è stabilito come segue:
novembre, dicembre e gennaio ore 7
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre ore 8
giugno, luglio e agosto ore 9

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba, sia al coperto che allo scoperto;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche o negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
[...]
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali e infrasettimanali, nonché di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie, ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]

Art. 11. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14. - Zone malariche.
Nelle eventuali zone di endemia malarica dichiarate con decreti Prefettizi, i datori di lavoro saranno tenuti a somministrare ai braccianti agricoli avventizi gratuitamente il chinino ed a corrispondere ad essi una indennità malarica pari al 5 per cento sulla retribuzione (paga base e contingenza).

Art. 16. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Le infrazioni alla disciplina del rapporto di lavoro da parte del lavoratori potranno essere, a seconda della gravità della mancanza, punite nel seguente modo:
a) con la multa fino ad un massimo di due ore di lavoro nei seguenti casi:
1) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
2) che per negligenza apporti lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
3) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
b) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità delle mancanze di cui ai numeri 1, 2 e 3 del paragrafo precedente.
Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le disposizioni previste nel presente contratto.

Art. 17. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni Interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 18. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito bonario componimento.