Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 25 maggio 1959
Validità: 25.05.1959 - 24.05.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori-Confagricoltura, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Uil Terra provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Napoli

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Indennità di percorso.
Art. 10. - Cottimo.
Art. 11. - Classificazione e retribuzione per età e per sesso.
Art. 12. - Tabelle salariali.
Art. 13. - Attrezzi da lavoro.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 16. - Vitto.
Art. 17. - Norme disciplinari.
Art. 18. - Controversie.
Art. 19. - Zone territoriali.
Art. 20. - Gruppi di lavoro.
Art. 21. - Condizioni di miglior favore.
Art. 22. - Indennità di caropane.
Art. 23. - Scala mobile.
Art. 24. - Durata del contratto.
Tabelle retribuzioni

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Napoli, 25 maggio 1959

L’anno millenovecentoeinquantanove, il giorno 25 maggio in Napoli, nella Sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori, via Cesare Battisti, 15, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Napoli, aderente alla Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, aderente alla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti [...] e la Federbraccianti Provinciale aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, aderente alla Cisl [...], la Uil - Terra provinciale di Napoli, aderente alla Uil [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi della Provincia di Napoli, integrativo del Patto Collettivo Nazionale del 15 febbraio 1957.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto fissa le norme essenziali regolanti i, rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo e i braccianti avventizi della Provincia di Napoli.

Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o, comunque, a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro per i vari mesi dell’anno ed in relazione alle esigenze stagionali, viene così stabilito:
- per i mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio: ore sette;
- per i mesi di marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre: ore otto;
- per i mesi di giugno, luglio e agosto: ore nove.
La predetta norma non si applica alle operazioni di mietitura e di trebbiatura disciplinate annualmente con accordi collettivi speciali.
L’orario deve essere di effettivo lavoro, cioè iniziato e terminato sul campo o sul posto di lavoro.
Il prestatore d’opera avrà diritto di effettuare nel corso della giornata lavorativa una o due interruzioni secondo le consuetudini locali.
Il datore di lavoro potrà eccezionalmente, sia per ragioni tecniche che per cause climatiche, anticipare o posticipare l’ora consuetudinaria d’inizio dei lavori, sempre che questi si svolgano nelle ore diurne.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Sì considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato (art. 7);
c) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Avemaria all’alba.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere pertanto carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 10. - Cottimo.
Le modalità, le tariffe ed i termini di consegna dei lavori a cottimo verranno stabiliti da accordi individuali.
[...]
Non è consentito di fissare il minimo di rendimento giornaliero.
[...]
Il datore di lavoro non potrà servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti.

Art. 13. - Attrezzi da lavoro.
Gli attrezzi e gli utensili da lavoro sono forniti, a seconda /delle consuetudini, dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi e di guanto gli viene affidato dal datore di lavoro. Questi, fuori dell’orario di lavoro, è responsabile degli attrezzi lasciati in custodia dal lavoratore.

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e per le donne che allattano si applicano le disposizioni di legge.

Art. 15. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, per gli assegni familiari, valgono le disposizioni di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi attenendosi alle norme vigenti.
Il datore di lavoro metterà a disposizione dei lavoratori il materiale di pronto soccorso fornito dall’Inail. In caso di malore, infortunio o altro evento di carattere accidentale che colpisca il lavoratore, questi sarà trasportato fuori dall’azienda con mezzo messo a disposizione dal titolare della stessa.

Art. 16. - Vitto.
Restano ferme le consuetudini circa la somministrazione del vitto ai braccianti avventizi in aggiunta al salario giornaliero.
Qualora il vitto non venga somministrato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al bracciante avventizio una indennità sostitutiva nella misura di L. 200 (duecento) giornaliere.

Art. 17. - Norme disciplinari.
I lavoratori nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda. Essi dovranno, pertanto, attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il lavoro.
Nel caso in cui, senza giustificato motivo, il lavoratore sì assenti, abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione, verrà effettuata una trattenuta sulla retribuzione a lui spettante non superiore a due ore della medesima.
Qualora il lavoratore arrechi danni all’azienda, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 18. - Controversie.
Le vertenze dovranno essere denunciate dall’interessato, a mezzo dell’Associazione sindacale che lo rappresenta, alla controparte, indicando chiaramente gli estremi della controversia.
Le due Associazioni interessate, di comune accordo, provvederanno a convocare le parti per esperire il tentativo di amichevole componimento, da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.
Di ogni vertenza verrà redatto verbale tanto nel caso di composizione di essa quanto nel caso di mancato accordo.