Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 11 giugno 1959
Validità: campagna 1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti e Cisl Provinciale, Federbraccianti Provinciale-Cgil
Settori: Agroindustriale, Mietitura e trebbiatura, Salerno

Sommario:

Contratto per gli addetti alla mietitura
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Salari.
Art. 4. - Vitto.
Art. 5. - Alloggio.
Art. 6. - Spese di viaggio.
Art. 7.
Contratto per gli addetti alla trebbiatura
Articolo unico. - Salario.

Contratto collettivo per gli addetti alla mietitura e trebbiatura della provincia di Salerno, 11 giugno 1959

L’anno 1959, il giorno undici del mese di giugno, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Salerno, in Salerno, Innanzi al sottoscritto funzionario dell’Ufficio predetto, [...], sono comparsi i signori: [...], per la locale Cisl Provinciale, [...], per la Federbraccianti Provinciale (Cgil), [...], per l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Salerno, [...], per la Federazione Provinciale dei Coltivatori diretti di Salerno - per stipulare il seguente contratto:

Contratto per gli addetti alla mietitura
Fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori intervenute ed 4 datori di lavoro (Unione Prov. Agricoltori e Federazione Coltivatori Diretti) viene stipulato il seguente contratto da valere per gli addetti ai lavori di mietitura per l’anno 1959 e da applicarsi in tutto il territorio della provincia, suddiviso in due zone.
Le norme generali stabilite nei contratti collettivi di lavoro vigenti per i braccianti agricoli e di tutte le norme di legge in materia di contratti, collocamento, assicurazioni sociali, igiene, sanità ecc.

Art. 1.
La giornata di lavoro è di 9 ore, distribuite secondo le consuetudini locali.

Art. 2.
Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro compiuto oltre le 9 ore giornaliere sarà considerato straordinario.
Il lavoro straordinario è consentito nei soli casi di inderogabile necessità, per cui la mancata esecuzione di esso potrebbe pregiudicare il raccolto del prodotto.
Come previsto dalla legge, il lavoro straordinario, oltre le 9 ore giornaliere, non potrà mai superare le due ore.
[...]

Art. 4. - Vitto.
Senza dar luogo a detrazioni ed in aggiunta alla paga globale il datore di lavoro somministrerà il vitto giornaliero, secondo le consuetudini locali.

Art. 5. - Alloggio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere a dare alloggio ai lavoratori costretti a pernottare nell’azienda. I dormitori per gli uomini dovranno essere ben divisi da quelli delle donne. I dormitori adibiti a tale uso dovranno rispondere alle norme igieniche e sanitarie prescritte dalla legge.

Contratto per gli addetti alla trebbiatura
Le norme che regolano il presente contratto sono le stesse del precedente contratto di mietitura.
[...]