Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.08.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Fisba-Cisl, UilTerra-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati ed ausiliari, Salerno

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3. - Contratto individuale e sua durata.
Art. 4. - Libretto di lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Assicurazioni sociali.
Art. 7. - Malattia e infortuni.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo - Straordinario festivo - Notturno festivo.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 12. - Gratifica natalizia.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Indennità di licenziamento.
Art. 15. - Disciplina interna.
Art. 16. - Norme disciplinari.
Art. 17. - Trapasso di azienda.
Art. 18. - Rimborso spese.
Art. 19. - Permesso straordinario in occasione del matrimonio.
Art. 20. - Qualifiche dei salariati fissi dipendenti da aziende agricole.
Art. 21. - Qualifiche dei salariati fissi addetti alla custodia e cura del bestiame brado.
Art. 22. - Addetti alla custodia e cura del bestiame specializzato da latte in stalle tecnicamente organizzate.
Art. 23. - Ausiliari fissi dipendenti da aziende agricole.
Art. 24. - Retribuzione, paga base, contingenza, e somministrazione generi in natura.
Art. 25. - Scala mobile.
Art. 26. - Controversie.
Art. 27. - Durata.
Art. 28. - Condizioni di miglior favore.
Art. 29. - Valori convenzionali delle somministrazioni in natura sotto elencate.
Disposizioni transitorie.

Contratto collettivo per i salariati fissi ed ausiliari dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Salerno, 30 settembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove, il giorno 30 del mese di settembre, presso la Sede dell’Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori di Salerno [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Salerno [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Salerno, aderente alla Cgil [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (Fisba) aderente alla Cisl di Salerno [...], la Unione Italiana Lavoratori della Terra (Uil) Terra, aderente alla Camera Sindacale Provinciale di Salerno (Uil) [...], è stato stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi ed ausiliari dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Salerno.

Art. 1.
Sono considerati salariati fissi, ai fini del presente contratto, i lavoratori agricoli assunti ordinariamente per la durata di un biennio e retribuiti con salario mensile.

Art. 6. - Assicurazioni sociali.
Per le assicurazioni sociali, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, natalità e nuzialità, infortuni, assegni familiari, valgono le vigenti norme di legge.

Art. 7. - Malattia e infortuni.
Tutti i lavoratori, familiari compresi, sono iscritti all’istituto nazionale assistenza malattia della provincia di Salerno ed assicurati all’istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro. Ciò in conformità delle norme di legge vigenti in materia. [...] In caso di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere, quale media annuale. L’orario normale di lavoro giornaliero nei vari mesi dell’anno è stabilito come segue: dal dicembre al febbraio sette ore di lavoro, intermezzate da un periodo minimo di un’ora di riposo; nel mesi di marzo, aprile e maggio, settembre, ottobre e novembre, otto ore di lavoro, intermezzate da un periodo minimo di un’ora e mezzo di riposo; nei mesi di giugno, luglio e agosto, nove ore:; di lavoro, intermezzate da un periodo minimo di due ore di riposo. Per il personale adibito a mansioni discontinue e di semplice custodia o vigilanza, valgono le deroghe delle disposizioni di legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario - Notturno - Festivo - Straordinario festivo - Notturno festivo.
Per lavoro straordinario si intende quello svolto oltre l’orario normale stabilito dall’art. 8.
Per notturno si intende quel lavoro svolto un’ora dopo l’Ave Maria e fino ad un’ora prima dell’alba.
Per festivo si intende il lavoro eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi determinati per legge.
[...] Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere carattere sistematico. Il lavoro straordinario non potrà comunque eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali. Sono esclusi dal lavoro notturno i ragazzi d’ambo i sessi inferiori ai 15 anni.

Art. 10. - Riposo settimanale.
A tutti i salariati fissi è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive e possibilmente in coincidenza con la domenica. È ammesso il riposo compensativo. Nel caso che per eccezionali esigenze aziendali il salariato fisso non possa godere del riposo settimanale, gli verrà corrisposta in aggiunta al salario normale, un’altra giornata di lavoro globale maggiorata del 25 %.

Art. 13. - Ferie.
Ai lavoratori che abbiano compiuto un anno di servizio presso l’azienda spetta un periodo di ferie retribuite pari a 8 giorni. [...]

Art. 15. - Disciplina interna.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nella azienda e dai rispettivi capi immediati. Essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 16. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine, la disciplina ed il buon andamento dell’azienda. Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte dei lavoratore potrà essere punita a secondo la gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con multa fino ad un massimo dì 2 ore di salario in danaro nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi ed a quanto altro a lui affidato;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[...]
2) con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro in caso di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1);
3) con licenziamento immediato, senza preavviso ed indennità con conseguente rilascio immediato della casa, dell’orto, del porcile, del pollaio, nonché della sospensione dei generi in natura nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante;
b) danneggiamenti dolosi agli attrezzi, agli stabili, alle coltivazioni, al bestiame o a quanto altro gli è stato affidato;
[...]
d) risse e condanne penali per reati comuni;
e) recidiva di mancanze che abbiano dato luogo a punizioni previste al paragrafo 2);
f) in tutti quegli altri casi di tali gravità che non consentano la continuazione, sia anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
[...]

Art. 26. - Controversie.
In caso di controversie insorgenti fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la vertenza verrà denunziata dall’interessato, a mezzo dell’organizzazione sindacale alla quale conferisce mandato, alla controparte, indicando chiaramente gli estremi della controversia stessa.
Le due organizzazioni interessate, d’accordo, provvederanno a convocare le parti per esperire in tentativo di amichevole componimento, da effettuarsi entro il termine di giorni venti dalla denunzia.