Tipologia: Patto collettivo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 31.08.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Salerno-Cgil, Fisba-Cisl, UilTerra-Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Salerno

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione di alcuni termini usati nel patto.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Norme disciplinari.
Art. 12. - Controversie individuali.
Art. 13. - Controversie collettive.
Art. 14. - Indennità di trasporto.
Art. 15. - Avversità atmosferiche.
Art. 16. - Classificazione delle categorie per sesso ed età.
Art. 17. - Distribuzione dei lavori.
Art. 18. - Operai specializzati addetti alle macchine ed ausiliari.
Art. 19. - Salario.
Art. 20. -Contingenza.
Art. 21. - Maggiorazioni sulla retribuzione.
Art. 22. - Ripartizione in zone del territorio provinciale.
Art. 23. - Condizioni di miglior favore.
Art. 24.
Norme transitorie.

Patto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Salerno, 30 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre, presso la Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, in Salerno [...], tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori di Salerno [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Salerno [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli di Salerno, aderente alla Cgil [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (Fisba) aderente alla Cisl di Salerno [...], la Unione Italiana Lavoratori della Terra (Uil Terra), aderente alla Camera Sindacale Provinciale di Salerno (Uil) [...], è stato stipulato il seguente Patto Collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Salerno.

Art. 1.
Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori agricoli di ambo i sessi occupati abitualmente in agricoltura, assunti a giornata, senza vincolo di durata, per l’esecuzione di determinati lavori ricorrenti nelle aziende agricole e retribuite con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o, comunque, a fine settimana.

Art. 4. - Tutela delle donne e dei ragazzi.
Per la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le 8 ore giornaliere quale media annuale. Distribuzione dell’orario nella giornata sarà fatta, nei periodi stagionali, secondo le esigenze delle singole aziende. Ciò premesso, la durata del lavoro giornaliero è la seguente:
nei mesi di gennaio, febbraio e dicembre sette ore lavorative intermezzate da un’ora di riposo;
nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre, otto ore lavorative intermezzate da un’ora e mezza di riposo;
nei mesi di giugno, luglio e agosto, nove ore lavorative intermezzate da due ore di riposo.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale previsto dall’art. 5; in ogni caso non può superare le due ore giornaliere;
lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7;
lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite solo a richiesta del datore di lavoro e nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico; tranne per il caso di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine ed adatti al lavoro da compiere.
Inoltre ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi ed utensili eventualmente affidatigli dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 9. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni sul lavoro, le malattie, gli assegni familiari valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è soltanto tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto concerne il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza e disciplina il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi indisciplina commessa che turbi il buon andamento del lavoro verrà punita, a secondo della gravità della mancanza, con una trattenuta da parte del datore di lavoro che non superi l’importo settimanale della speciale indennità prevista dall’art. 20 e con l’immediato allontanamento del lavoratore dall’azienda.
[...]

Art. 12. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera; in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di bonario componimento; in tal caso l’infrazione dovrà essere, da una delle parti, denunziata alla propria Organizzazione di rappresentanza entro dieci giorni dalla data dell’insorta controversia, salvo l’esercizio dei diritti derivanti dalla legislazione in atto.

Art. 13. - Controversie collettive.
Le controversie collettive, che dovessero sorgere per l’applicazione o interpretazione del presente patto, saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito bonario componimento.

Art. 17. - Distribuzione dei lavori.
I lavori di bracciantato vanno distinti, tenuto conto della qualifica individuale del lavoratore, in Specializzati, pesanti ed ordinari.
Per lavori specializzati vengono impiegati lavoratori per la messa a dimora di piante alboree di ogni natura e specie, innestatori, vivaisti: potatori di piante secche e verdi, solforai ori ed irrotori di anti-crittogamici in genere, addetti alla copertura di alberi fruttiferi, raccoglitori di frutta ed agrumi (esclusa la raccolta di uva per vendemmia), pigiatori d’uva, follatori, travasatori, imbottitori, irrigatori, falciatori con falci fienaia.
Gli addetti alle aziende avicole che curano l’andamento delle incubatrici, la classifica, la sezione delle uova e dei sessi dei pulcini.
Gli addetti alla floricoltura che eseguono le semine dei semenzai,
i trapianti, il taglio, le ibridazioni e selezione dei fiori.
I Mungitori: Gli addetti alla preparazione dei semenzai del tabacco ed alla raccolta delle foglie di tabacco tropicale coltivato sotto garza.
Per lavori pesanti: vengono impiegati lavoratori per lo scasso totale e parziale del terreno con attrezzi a mano; addetti allo spargimento della calciocianamide, addetti all’espurgo in acqua, addetti alla sfollatura e riceppatura dei cedui, addetti alla estirpazione e macerazione della canapa, spaccatori e tagliatori di legna con accetta.
Per lavori ordinari: vengono impiegati tutti gli altri lavoratori non elencati innanzi.

Art. 18. - Operai specializzati addetti alle macchine ed ausiliari.
Sono considerati operai specializzati addetti alle macchine ed ausiliari i seguenti: meccanico trattorista, conducente di ruspa, conducente autotreno, conducente autovettura, addetti alla guida dei moto-coltivatori, fabbro, carpentiere, muratore, saldatore.

Art. 21. - Maggiorazioni sulla retribuzione.
Considerato che il lavoro bracciantile non riveste carattere di continuità, per cui si rende difficile corrispondere al lavoratore le provvidenze previste per gli altri settori, quale indennità di licenziamento, ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, civili è religiose, gratifiche, ecc. delle quali alcune previste da specifiche leggi si conviene la corresponsione ad ogni lavoratore di una maggiorazione dell’11 % (undici per cento) sulla retribuzione (paga base e contingenza). Detta percentuale non opera sulle percentuali previste per i lavori straordinari, festivi e notturni.