Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.12.1959 - 30.11.1960
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Uil Terra Provinciale
Settori: Agroindustriale, Floricoltura, Genova

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Durata e disdetta del contratto.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Qualifica e classifica del personale.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Mansioni.
Art. 7. - Corsi professionali.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e festività nazionali.
Art. 10. - Riposo settimanale.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario.
Art. 13. - Retribuzione.
Art. 14. - Ferie.
Art. 15. - Gratifica natalizia.
Art. 16. - Diarie.
Art. 17. - Congedo matrimoniale.
Art. 18. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
Art. 20. - Malattie ed infortuni.
Art. 21. - Norme disciplinari.
Art. 22. - Trapasso di azienda.
Art. 23. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 24. - Preavviso di licenziamento.
Art. 25. - Indennità di anzianità.
Art. 26. - Condizioni di miglior favore.
Art. 27. - Controversie.
Dichiarazioni a verbale relative alla applicazione del contratto collettivo provinciale di lavoro per dipendenti da aziende floricole della provincia di Genova stipulato il 30 settembre 1959.

Contratto collettivo per le maestranze dipendenti da aziende floricole della provincia di Genova, 30 settembre 1959

Addì 30 settembre 1959 nella sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di Genova, tra l’Unione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federbraccianti Provinciale aderente alla Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli aderente alla Cisl [...], la Uil Terra Provinciale [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro valevole per le maestranze addette alle aziende floricole della Provincia di Genova.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo di lavoro ha lo scopo di regolare i rapporti fra i lavoratori ed i seguenti datori di lavoro:
а) conduttori di aziende floricole (fiori e piante ornamentali);
b) aziende che comunque assumano l’impianto, la conservazione e la coltivazione dei parchi, giardini e vivai.

Art. 6. - Mansioni.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. In relazione alle esigenze dell’azienda, il datore di lavoro può adibirlo a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione per la retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente classifica.
[...]

Art. 7. - Corsi professionali.
I datori di lavoro debbono agevolare la frequenza ai corsi professionali di tutti i dipendenti con particolare riguardo ai giovani ancora in periodo di apprendistato.

Art. 10. - Riposo settimanale.
Ai lavoratori compete un riposo settimanale di 24 ore possibilmente in coincidenza con la domenica. Quando, per esigenze aziendali, siano Istituiti turni di riposo cadenti anche in giorni feriali, nessuna maggiorazione salariale è dovuta al lavoratore che abbia prestato opera nella domenica.

Art. 11. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali. Nella giornata la distribuzione dell’orario è fatta dal datore di lavoro in relazione alle esigenze della azienda rispettando però le necessarie interruzioni dei pasti.

Art. 12. - Lavoro straordinario.
Si considerano straordinarie le ore compiute oltre l’orario normale: esse non potranno eccedere il limite previsto dalla legge e cioè le due ore giornaliere e le 12 settimanali.
[...]
È considerato notturno il lavoro compiuto da una ora dopo l’Ave Maria all’alba. Non è però compensato come tale quello ricadente in regolari turni periodici o inerente a specifiche mansioni da definirsi in contratto individuale.

Art. 14. - Ferie.
I dipendenti fissi hanno diritto ai seguenti periodi annuali di ferie retribuite pari a:
giorni 9 per l’anzianità da 1 a 5 anni;
giorni 11 per l’anzianità da 6 a 10 anni;
giorni 13 per l’anzianità oltre 10 anni.
[...]

Art. 18. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali ed infortunistiche valgono le disposizioni di legge.

Art. 19. - Trattamento in caso di gravidanza o puerperio.
In caso di gravidanza o puerperio, per la lavoratrice valgono le disposizioni di legge.

Art. 20. - Malattie ed infortuni.
[...] In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto.

Art. 21. - Norme disciplinari.
Nei rapporti attinenti al lavoro, i lavoratori dipendono dal datore ili lavoro o da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi; essi pertanto debbono attenersi alle disposizioni loro impartite ed eseguire con diligenza il compito loro affidato. Ad entrambe le parti è fatto obbligo di rispetto delle norme contrattuali ed i rapporti vanno impostati a reciproco spirito di collaborazione.
Sono passibili di licenziamento senza preavviso i lavoratori che incorrono nelle seguenti infrazioni: rissa sul posto di lavoro;
presenza al lavoro ripetutamente in stato di ubriachezza;
furti e danneggiamenti gravi agli impianti della azienda;
[...]
ripetuti atti di indisciplina sempreché risultino ogni volta registrati sul libretto di lavoro.
Al lavoratore licenziato per una delle suddette infrazioni, oltre alla privazione del preavviso, non compete l’indennità di anzianità.

Art. 27. - Controversie.
In caso di divergenza interpretativa del presente contratto, le Organizzazioni stipulanti sono impegnate a richiedere l’intervento delle rispettive Confederazioni Nazionali.
Per la risoluzione delle controversie individuali insorte nella applicazione del presente contratto stesso, i datori di lavoro ed i lavoratori debbono rivolgersi alla Organizzazione provinciale stipulante cui sono iscritti. Le Organizzazioni adite sono tenute a convocare le parti in contradditorio entro 15 giorni dalla ricevuta denuncia per il tentali vo di amichevole composizione, del quale viene redatto apposito verbale. Dovendosi definire questioni eventualmente non previste dal presente contratto, si farà riferimento alle norme generali contenute nei patti nazionali salariati e braccianti, a seconda della categoria cui appartiene il lavoratore interessato.