Responsabilità del parroco di un oratorio per un infortunio di un volontario - Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell'oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco stesso e per un'attività che riguardava la parrocchia, il parroco aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti dei volontari e per questo era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche  che richiedevano l'uso di un trabatello idoneo e l'obbligo di vigilanza sull'uso dello stesso - Sussiste

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINI Lionello - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. LICARI Carlo - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) M.G., N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
1) T.S., N. IL (OMISSIS);
2) RESP. CIVILE (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 01/02/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. PAPOTTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.



FattoDiritto

T.S., parroco della Parrocchia di (OMISSIS) veniva imputato del reato di lesioni colpose aggravate in danno di M.G. per avere cagionato alle stesso lesioni gravi consistite nelle fratture pluriframmentarie, scomposte ed esposte del malleolo e della tibia destra, nonchè varie altre ferite consentendo che il giorno 3 giugno 1995 questi usasse un trabatello non allestito a regolare d'arte sul quale saliva per effettuare dei lavori preparatori alla festa parrocchiale e dal quale cadeva dall'altezza di tre metri a causa del ribaltamento del medesimo.
Si accertava che occorreva montare dei teloni antigrandine per ombreggiare il cortile e che il parroco aveva messo a disposizioni le scale ed il trabatello; che il M. si era offerto volontario ed aveva effettuato una prima parte del lavoro, quindi era disceso dal trabatello per consentirne lo spostamento verso la parete opposta ed era stato in questa seconda operazione che, salito nuovamente sul trabatello, lo aveva sentito ondeggiare ed era caduto a terra con tutta la struttura, riportando gravi lesioni.
Si accertava che la struttura era dotata di stabilizzatori delle ruote, ma che questi non erano stati messi perchè rendevano difficoltoso lo svolgimento del lavoro, che comportava lo spostamento continuo del trabatello.
D.T. non aveva dato alcuna disposizione ed il lavoro veniva svolto dai volontari con l'aiuto di due dipendenti della parrocchia.
Il M. presentava una tardiva querela perchè sperava di ottenere una composizione amichevole della vertenza.
Nel corso del processo la Compagnia di Assicurazione versava circa L. 520 milioni, a cui andavano aggiunti circa 60 milioni di contributi spontanei e circa 200 a titolo di capitalizzazione della pensione di invalidità.
Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 aprile 2002 dichiarava l'improcedibilità dell'azione penale in quanto escludeva che fosse applicabile la normativa posta a prevenzione degli infortuni sul lavoro, non essendo l'oratorio equiparabile ad un cantiere, nè essendo ravvisabile un rapporto di dipendenza tra il M. ed il parroco, che poteva rispondere sotto profili diversi, quale proprietario e custode del trabatello, ma non per violazione di norme antinfortunistiche.
Il P.M. proponeva appello sostenendo l'applicabilità di detta normativa e richiamava la giurisprudenza che la riconosceva anche nel caso di prestazione di lavoro per pura cortesia, tanto più che la parrocchia doveva essere considerata luogo di lavoro in quanto disponeva di dipendenti che effettuavano la pulizia usando il trabatello in questione.
Pertanto anche il lavoro di volontariato, svolto con attrezzature presenti sul luogo di lavoro doveva trovare tutela nelle norme antinfortunistiche.
Patimenti la parte civile, nel suo atto di appello richiamava la casistica giurisprudenziale che l'aveva riconosciuta a tutti i soggetti, anche a coloro che prestavano attività sulla base dell'amicizia o della riconoscenza.
Nel caso di specie si assumeva che la necessità di installare i teloni era di esclusiva competenza del parroco, come sua era la decisione di celebrare la festa, in quanto il consiglio parrocchiale aveva solo compiti consultivi.
Interponeva appello incidentale anche l'imputato che chiedeva l'assoluzione dal reato e sosteneva che il gruppo dei volontari che si era assunto il compito di collocare il telone era composta da persone capaci, competenti, che già negli anni precedenti avevano svolto la stessa attività. Inoltre l'attrezzatura era idonea all'uso ed erano stati i volontari a scegliere di non posizionarla in modo corretto con l'uso dei piedini stabilizzatori.
La corte torinese, con sentenza pronunciata in data 1.2.05 respingeva gli appelli, affermando che nel caso di specie, mancava il presupposto del raggiungimento di un risultato utile al parroco perchè erano stati i parrocchiani a volere la festa e a prestarsi al suo allestimento in piena libertà, dedicandosi con la propria attività ad un'opera che tornava non a vantaggio del parroco, ma a vantaggio proprio.
D.T. non si trovò in una posizione di supremazia rispetto ai volontari e perciò non assunse una posizione di garanzia, anche se nella denuncia all'assicurazione dichiarò di avere dato incarico ai medesimi di realizzare l'allestimento, perchè questa dichiarazione era diretta a favorire il risarcimento del danno all'infortunato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile che ha dedotto l'illogicità della motivazione nella parte in cui afferma che il parroco non aveva assunto alcuna posizione di garanzia in quanto l'installazione dei teloni era stata attivata dai volontari facenti parti del consiglio parrocchiale, che aveva deciso di svolgere i festeggiamenti come negli anni precedenti. Questa ricostruzione dei fatti contrasterebbe con la denuncia di incidente fatta dal parroco alla sua compagnia di assicurazione.
Inoltre la condotta contestata all'imputato non attiene alla iniziativa circa la realizzazione della festa, bensì alla messa a disposizione di un trabatello vetusto ed inadatto e di avere omesso di controllarne l'uso appropriato, che richiedeva il posizionamento dei piedini stabilizzatori costituenti il requisito minimo di sicurezza, posta l'altezza in cui dovevano posizionarsi i volontari per effettuare gli agganci necessari, in quanto il parroco, fornendo l'attrezzatura si era posto in una situazione di supremazia rispetto ai parrocchiani.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge penale consistente nel ritenere che l'applicazione delle normative antinfortunistiche richiedano lo svolgimento di un'attività imprenditoriale, essendo sufficiente l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, indipendentemente dal fatto che questi lavori siano compiuti all'interno di un'attività produttiva o vi sia un rapporto di lavoro subordinato, essendo in pari modo tutelabile l'attività prestata a titolo di amicizia o riconoscenza.
Aggiunge che, una volta annullata la sentenza impugnata, l'intervenuta prescrizione del reato non impedisce al giudice di rinvio di decidere sulle pretese risarcitorie della parte civile, nonostante in primo grado non vi sia stata pronuncia sulle medesime, dovendosi privilegiare la giurisprudenza prevalente che non esclude tale possibilità e non relega al solo caso della condanna risarcitoria in primo grado il dovere del giudice di appello che pronuncia l'estinzione del reato per prescrizione di pronunciarsi in merito alle statuizioni civili.
Il ricorrente, infine, precisa che se il PM rinunciasse all'appello, in forza dell'operatività ex tunc della rinuncia, si consoliderebbe la pronuncia penale di improcedibilità, ma vi sarebbe campo per il giudice di rinvio di esaminare parimenti la questione sotto l'aspetto civilistico, pur non pervenendo ad alcuna modifica della pronuncia penale, ma solo come necessario presupposto delle statuizioni risarcitorie.
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Va anzitutto precisato che il ricorso proposto dalla sola parte civile non può avere effetti ai fini penali, per cui sotto tale profilo resta ferma la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale e che la fondatezza di tale dichiarazione va effettuata ai soli effetti civili.
Risulta pertanto indifferente la circostanza che nelle more processuali il reato si sia prescritto perchè è consentito al giudice penale di pronunciarsi sulle questioni civili anche nel caso in cui il reato sia estinto per prescrizione e manchi una pronuncia relativa alle statuizioni civili.
Il contrasto di pronunce sul punto richiamate anche dal ricorrente ha trovato soluzione nella sentenza delle Sezioni Unite 19 luglio 2006, n. 25083, Negri che in forza del disposto di cui all'art. 576 c.p.p. ha affermato il potere del giudice di appello di decidere sul capo della sentenza riguardante la condanna dell'imputato al risarcimento del danno anche in mancanza di statuizioni sul punto.
Inoltre con sentenza delle SS. UU del 12 luglio 2007, n. 27614 si è affermato che la parte civile conserva il potere di proporre appello contro le sentenze di assoluzione dell'imputato anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 che ha novellato l'art. 576 c.p.p..
Pertanto l'oggetto del ricorso va concentrato sulla fondatezza o meno della ritenuta improcedibilità dell'azione per difetto di querela impeditiva della decisione sulle richieste risarcitorie con la sola conseguenza che l'annullamento della sentenza della corte d'appello non consente il rinvio al giudice penale, essendo definitivamente stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione, bensì al giudice civile competente per valore in grado di appello a sensi dell'art. 622 c.p.p..
Ciò premesso, la questione sottoposta a giudizio di legittimità riguarda la contestazione del reato di lesioni colpose nella forma aggravata della violazione di norme antinfortunistiche che i giudici di merito di primo e secondo grado hanno ritenuto non essere applicabili, con la conseguente esclusione della procedibilità d'ufficio dell'azione penale.
La corte territoriale afferma che la normativa sul lavoro impone la imprenditorialità del soggetto ritenuto responsabile, vale a dire lo svolgimento di un'attività diretta a portare un'utilità al medesimo.
Poichè il parroco in questo caso non aveva deciso autonomamente la festa, approvata dal consiglio parrocchiale, il risultato finale dei preparativi andava a vantaggio dei parrocchiani, che agivano in piena autonomia ed erano direttamente interessati alla manifestazione.
Di fronte a questa ricostruzione dei fatti il ricorrente ha lamentato illogicità della motivazione, contrasto con le risultanze di causa ed errata interpretazione delle norme riguardanti la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Sul primo punto effettivamente la corte non ha tenuto conto che la festa parrocchiale non riguardava solo i parrocchiani, ma in prima persona il parroco, il quale è il soggetto che ha la direzione delle attività della parrocchia, pur richiedendo il parere del consiglio parrocchiale ed ha messo a disposizione l'oratorio come luogo da allestire per la festa, oltre il trabatello appartenente alla parrocchia.
Pertanto l'affermazione relativa alla finalità ed al vantaggio apportato dal lavoro dei volontari contrasta con un ragionamento rispettoso di rigorosi passaggi logici.
Inoltre l'approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purchè detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi "di lavoro".
Nel caso di specie, premesso l'interesse del parroco perchè la festa potesse realizzarsi con meno spese possibili, fu lo stesso imputato ad ammettere nella denuncia all'assicurazione di avere affidato ai volontari il compito di predisporre un telone che presupponeva il lavoro ad una certa altezza sul trabatello.
Questa dichiarazione è stata liquidata dalla corte come un elemento non significativo, a favore della parte offesa per agevolare la liquidazione del danno.
Non corrisponde a logica e a corretto metodo di valutazione della prova scartare un elemento a carico di importante rilevanza, dal momento che tutta la tesi difensiva tende a scagionare l'imputato sotto il profilo dell'autonomia dell'iniziativa dei parrocchiani e quindi anche del M..
Tenuto conto del lavoro pericoloso che si doveva svolgere nell'oratorio con strumenti messi a disposizione dal parroco e per un'attività che riguardava la parrocchia, anche se per favorire i parrocchiani (ma questa finalità è tipica dell'attività del parroco) d.T. aveva assunto una posizione di garanzia nei confronti di chi prestava volontariamente il proprio lavoro e per questa ragione era tenuto a rispettare le norme antinfortunistiche che richiedevano - tra l'altro - l'uso di un trabatello idoneo ed il controllo che lo stesso venisse adoperato in n modo conforme alle norme prudenziali.
Ne consegue che ha costituito errore di diritto l'esclusione dell'applicazione delle medesime e la conseguente dichiarazione di improcedibilità per la ritardata presentazione della querela in quanto il reato era perseguibile d'ufficio.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente alle questioni civili, essendosi formato il giudicato penale per il mancato ricorso per cassazione del P.M., con rinvio al giudice civile competente per valore per il grado di appello che dovrà attenersi al principio di diritto innanzi enunciato ed al quale è rimessa anche la statuizione sulle spese di questo grado di giudizio.



P.Q.M.

In accoglimento del ricorso della parte civile annulla la sentenza impugnata ai soli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche la decisione in ordine alle spese civili tra le parti relative a questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2008