Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 15 giugno 1959
Validità: 15.06.1959 - 14.06.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale-Cgil, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti-Cisl, Uil Settore Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Bari

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione al lavoro.
Art. 4. - Assunzione al lavoro delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Classificazione.
Art. 9. - Retribuzione.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Zone malariche.
Art. 14. - Indennità di percorso.
Art. 15. - Pernottamento.
Art. 16. - Lavori stagionali.
Art. 17. - Spese di viaggio.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Condizioni di miglior favore.
Art. 22. - Durata del contratto.
Art. 23. - Deposito del contratto.
Tabelle salariali

Contratto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Bari, 15 giugno 1959

Il 15 giugno 1959 in Bari, tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federbraccianti Provinciale, della Cgil [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Cisl [...], la Uil Settore Terra [...], si è aggiornato il seguente contratto collettivo di lavoro per i Braccianti Agricoli valevole per tutto il territorio della Provincia di Bari, in applicazione del Patto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi stipulato in Roma il 15 febbraio 1957.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Collettivo Provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i lavoratori dipendenti aventi qualifica di giornalieri di campagna, meglio qualificati in braccianti avventizi.
Esso entra in vigore in tutto il territorio della Provincia di Bari con decorrenza dal 15 giugno 1959.

Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori adibiti ai lavori dei campi retribuiti a paga oraria, giornaliera o settimanale, le cui qualifiche vengono determinate dalla qualità del lavoro espletato nelle aziende agricole e riferibili alle mansioni normali e specializzate contemplate negli specchietti allegati al presente contratto.

Art. 4. - Assunzione al lavoro delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in vigore. Si fa espresso richiamo a quanto le disposizioni di legge stabiliscono per l’impiego delle donne e dei ragazzi nei lavori pesanti e pesantissimi.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi, secondo le esigenze delle singole aziende e secondo le consuetudini locali.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dal precedente articolo; notturno quello eseguito dall’Ave Maria all’alba; festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui all’art. 7 del presente contratto nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del p.a.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà della perdita e dei danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge. Per le donne che allattano, in attesa di altre eventuali disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Zone malariche.
Le aziende sono tenute a somministrare gratuitamente il chinino ai lavoratori che prestano la loro opera in zone malariche. In detta zona spetta inoltre al lavoratore una maggiorazione del 7 % sulla paga globale, limitatamente al periodo malarico, che viene stabilito dall’ufficio Sanitario Provinciale. Le zone malariche comprendono i comuni stabiliti dall’ufficio Sanitario Provinciale.

Art. 15. - Pernottamento.
Ai lavoratori che per ragioni di lavoro o per la distanza dell’azienda dal paese di residenza sono costretti a pernottare in campagna, deve essere somministrata gratuitamente una minestra calda composta di almeno 250 grammi di pasta e 50 grammi di condimento.
Il datore di lavoro è tenuto a disporre dei locali idonei al pernottamento dei lavoratori conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda, o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina dell’azienda.
In caso di negligenza o di disobbedienza, per fatti lievi, il lavoratore sarà richiamato. In caso di infrazioni da parte del lavoratore che abbia arrecato non lievi danni all’azienda, questi potrà essere sospeso dal lavoro e quindi non retribuito per un massimo di due ore.
Per i casi di maggiore gravità, il lavoratore potrà essere licenziato.
Sorgendo contestazioni a seguito dell’applicazione di sanzioni disciplinari, si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’articolo seguente.

Art. 19. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali le quali, attraverso una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle associazioni sindacali stipulanti per il sollecito amichevole componimento.