Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 24 giugno 1959
Validità: 11.07.1959 - 30.06.1960
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Camera Provinciale del Lavoro, Federbraccianti Provinciale, Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Camera, Provinciale-Uil, Uil Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti, Foggia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione braccianti agricoli.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro delle donne e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzioni.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11. - Indennità di percorso.
Art. 12. - Indennità assistenza animali.
Art. 13. - Cottimo.
Art. 14. - Consuetudini.
Art. 15. - Classificazione dei braccianti.
Art. 16. - Attrezzi da lavoro.
Art. 17. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 18. - Tutela della maternità.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Delimitazione delle zone.
Art. 22. - Indennità di caro pane.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25. - Somministrazione alimentare.
Art. 26. - Scala mobile.
Art. 27. - Durata del contratto.
Tabella delle paghe

Contratto collettivo per i braccianti agricoli della provincia di Foggia, 24 giugno 1959

L’anno 1959, il giorno 24 del mese di giugno, presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Foggia [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Foggia [...], anche a nome e per conto delle Sezioni Provinciali [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Camera Provinciale del Lavoro di Foggia [...], la Federbraccianti Provinciale [...], l’Unione Sindacale Provinciale della Cisl, di Foggia [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli della Cisl [...], la Camera, Provinciale della Uil di Foggia [...], la Uil Terra [..], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della provincia di Foggia.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i braccianti agricoli della provincia di Foggia.

Art. 2. - Definizione braccianti agricoli.
I braccianti agricoli, in base alla durata con cui vengono assunti, si distinguono nella maniera seguente:
a) braccianti avventizi; b) braccianti mesaroli; c) braccianti fissi.
Per i braccianti avventizi s’intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Per braccianti mesaroli s’intendono quei lavoratori agricoli assunti per un periodo fisso di lavoro di almeno un mese e retribuiti o quindicinalmente o mensilmente.
Per braccianti fissi s’intendono quei lavoratori agricoli assunti per un periodo minimo di almeno quattro mesi di lavoro continuativi oppure sei mesi di lavoro discontinuo ma che, complessivamente, assicuri ai medesimi almeno 120 giornate di lavoro retribuito.
La figura del bracciante fisso deve ritenersi riferita per tutti i periodi dell’annata agraria ad esclusione dei periodi di semina e raccolta per la cerealicoltura e di raccolta per le altre colture.

Art. 4. - Ammissione al lavoro delle donne e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro viene stabilito come appresso:

Mesi

Cerealicoltura

Colture legnose:
viticultura, Cerealicoltura olivicoltura e colture arboree in genere

Gennaio

ore 6

ore 6

Febbraio

ore 6,30

ore 6

Marzo

ore 7

ore 7

Aprile

ore 7

ore 7,30

Maggio

ore 7,30

ore 8

Giugno

ore 9

ore 8

Luglio

ore 9

ore 8

Agosto

ore 7,30

ore 8

Settembre

ore 7

ore 7,30

Ottobre

ore 7

ore 7,30

Novembre

ore 6,30

ore 6,30

Diembre

ore 6

ore 6

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera: a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro: b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba; c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta dei datori di lavoro nel casi di evidente necessità e non dovranno avere, perciò, carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[...]

Art. 9.
[...]
I braccianti mesaroli hanno diritto di fruire di una giornata di riposo ogni due domeniche; i braccianti fissi, invece, hanno diritto di fruire del riposo settimanale retribuito.
[...]

Art. 10.
A tutti indistintamente i braccianti agricoli, siano essi avventizi, mesaroli o fissi, compete inoltre, qualunque sia la durata e la natura del lavoro, una indennità in luogo delle festività nazionali e delle feste infrasettimanali di cui all’art. 7 del presente contratto, e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quali gratifica natalizia, ferie ecc. di cui non possono beneficiare i braccianti perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[....]

Art. 11. - Indennità di percorso.
[...]
4) Il datore di lavoro che possegga locali igienici e adatti a dormitori, a norma di legge, in aziende poste oltre i 5 km. dal paese, potrà esigere il pernottamento dei lavoratori in campagna per la durata dei lavori da eseguire. [...]
Ai lavoratori che non intendono pernottare quando vi siano dormitori igienici a norma di legge, non competerà l’indennità di percorso.
[...]

Art. 12. - Indennità assistenza animali.
Ai lavoratori che provvedono alla assistenza degli animali da lavoro è dovuto, oltre alla retribuzione, il compenso giornaliero di L. 40 (quaranta), per ogni capo di bestiame assistito.
Deve intendersi per assistenza animali:
a) prelevamento biada; b) abbeveratura; c) strigliatura; d) governo degli animali con appagliatura da farsi fuori dell’orario lavorativo ordinario

Art. 13. - Cottimo.
I datori di lavoro potranno sempre stabilire, d’intesa con i lavoratori, il cottimo e la determinazione di esso.
[...]

Art. 16. - Attrezzi da lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 17. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 18. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le donne che allattano si applicano le disposizioni di legge.

Art. 19. - Controversie individuali.
In caso di contestazioni fra datori di lavoro e prestatori d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale potrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento. Rimane stabilito che la controversia potrà essere deferita alle Organizzazioni Sindacali competenti non oltre il 15° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla liquidazione dei conti.
Le Organizzazioni Sindacali entro 15 giorni dalla recezione della denunzia della controversia devono esperire il tentativo di componimento.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente patto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti, per il sollecito amichevole componimento.