Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 8 settembre 1959
Validità: 08.09.1959 - 07.09.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Camera Provinciale del Lavoro, Federbraccianti Provinciale, Unione Provinciale-Cisl, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Camera Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Foggia

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Definizione.
Art. 3. - Gruppi e qualifiche.
Art. 4. - Mansioni.
Art. 5. - Assunzione al lavoro.
Art. 6. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 7. - Tutela della maternità.
Art. 8. - Contratto individuale.
Art. 9. - Durata del contratto individuale e periodo di prova.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11.
Art. 12. - Orario straordinario, notturno, festivo.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Festività nazionali ed infrasettimanali.
Art. 15. - Permessi straordinari.
Art. 16. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Malattie ed infortunio.
Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 21. - Indennità di anzianità.
Art. 22. - Gratifica natalizia.
Art. 23. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 24. - Norme per le corresponsioni varie.
Art. 25. - Mezzi di trasporto.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Condizioni di miglior favore e consuetudini.
Art. 28. - Libretto sindacale.
Art. 29. - Retribuzioni.
Art. 30. - Prestazioni in natura.
Art. 31. - Salariati fissi addetti alle colture.
Art. 32. - Paga giornaliera.
Art. 33. - Norme disciplinari.
Art. 34. - Controversie individuali e collettive.
Art. 35. - Indennità di caropane.
Art. 36.
Art. 37. - Durata del contratto collettivo.
Dichiarazione a verbale

Contratto collettivo per i salariati fissi ed assimilati dell’agricoltura della provincia di Foggia, 8 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 8 settembre, in Foggia nella Sede della Unione Provinciale Agricoltori di Foggia, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Foggia [...], anche a nome e per conto delle Sezioni Provinciali [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Camera Provinciale del Lavoro di Foggia [...], la Federbraccianti Provinciale [...], l’Unione Provinciale della Cisl di Foggia [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli della Cisl [...], la Camera Provinciale della Uil di Foggia [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Foggia.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i loro dipendenti, aventi la qualifica di salariati fissi e di assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti.

Art. 2. - Definizione.
S’intendono per salariati fissi ed assimilati addetti agli armenti stanziali e transumanti i lavoratori agricoli assunti e vincolati con contratto annuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno e le cui prestazioni si svolgono ininterrottamente per tutta; la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola ove generalmente risiedono, fruendo della abilitazione e annessi.
Per le loro prestazioni, percepiscono una retribuzione parte in natura e parte in denaro, oltre i diritti e le spettanze contemplati nel presente contratto collettivo e quelli riconosciuti per legge.

Art. 4. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione e un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 6. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 7. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso e addetto agli armenti, all’atto dell’assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.

Art. 10. - Orario di lavoro.
Per i salariati fissi addetti alla coltivazione l’orario di lavoro effettivo sul campo è il seguente:

Cerealicoltura Colture legnose, viticoltura, olivicoltura e colture arboree in genere
Gennaio

ore 6

ore 6

Febbraio

ore 6,30

ore 6

Marzo

ore 7

ore 7

Aprile

ore 7

ore 7,30

Maggio

ore 7,30

ore 8

Giugno

ore 9

ore 8

Luglio

ore 9

ore 8

Agosto

ore 7,30

ore 8

Settembre

ore 7

ore 7,30

Ottobre

ore 7

ore 7,30

Novembre

ore 6,30

ore 6,30

Dicembre

ore 6

ore 6

I lavori preparatori e complementari saranno eseguiti fuori del detto orario conforme agli usi e le consuetudini aziendali.
Per i salariati addetti al bestiame e agli armenti restano valide le. attuali consuetudini di orario.

Art. 11.
I guardiani che svolgono la loro opera di vigilanza durante le ore della notte dovranno essere lasciati completamente liberi durante le ore del giorno.

Art. 12. - Orario straordinario, notturno, festivo.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti per tali dallo Stato di cui all’art. 14, nonché la. festa del Patrono del luogo di cui allo stesso art. 14.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, salvo i casi dell’ultimo comma.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Al lavoratore spetta il riposo settimanale di 24 ore consecutive che dovrà cadere normalmente di domenica.
Secondo le consuetudini aziendali detto riposo potrà essere concesso anche quindicinalmente; ed in tal caso, decorrerà dalle ore 12 del lunedì.
Resta comunque fermo il disposto dell’art. 1 n. 6, 7 e 8 della legge 22 febbraio 1934 n. 370.

Art. 17. - Ferie.
Ai salariati fissi spettano, per ogni anno di ininterrotto servizio, presso la stessa azienda, un periodo di ferie di giorni 12 ed in caso di i risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
Gli addetti agli armenti, i guardiani e i pastori che per la natura del lavoro prestato, non godono del riposo settimanale, hanno diritto ad un riposo annuo compensativo di giorni 36 per ogni anno di servizio prestato che è comprensivo anche delle 12 giornate di ferie; gli addetti alla custodia degli animali stabulati che per i motivi predetti non godano, anch’essi del riposo settimanale, hanno diritto ad un riposo annuo compensativo di 30 giornate per ogni anno di servizio prestato che è, anch’esso comprensivo delle 12 giornate di ferie, e dal dodicesimo dell’intero periodo feriale per ogni mese di servizio prestato nel caso che non abbiano compiuto una intera annata di lavoro.
[..]

Art. 19. - Malattie ed infortunio.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie e gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 24. - Norme per le corresponsioni varie.
[...]
Al lavoratore che debba approvvigionarsi in paese, il datore di lavoro è tenuto a fornire gratuitamente il mezzo di trasporto sia per l’andata che per il ritorno.

Art. 33. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto concerne il rapporto, dipendono dal conduttore dell’azienda e da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti fra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 34. - Controversie individuali e collettive.
In caso di contestazione fra i datori di lavoro e lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano direttamente l’accordo, la controversia individuale sarà deferita alle rispettive Organizzazioni per il tentativo di amichevole componimento.
Rimane stabilito che la controversia sarà deferita alle rispettive Organizzazioni sindacali competenti non oltre il 15° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla liquidazione dei conti.
Le Organizzazioni sindacali entro il 15° giorno dalla ricezione della denunzia della controversia devono esperire il tentativo di amichevole componimento.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito componimento.