Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 10 aprile 1957
Validità: 15.03.1957 - 14.03.1958
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Sindacati Lavoratori-Cisl, Federazione Provinciale Braccianti e Salariati-Cgil, Uil
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Lecce


Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione al lavoro.
Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro, straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 9. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Indennità di percorso.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Zone.
Art. 18. - Retribuzioni.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Efficacia del contratto.
Art. 21. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Lecce, 10 aprile 1957

L’anno 1957 il giorno 10 aprile in Lecce, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Lecce [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Unione Provinciale Sindacati Lavoratori della Cisl di Lecce [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati di Lecce aderente alla Cgil [...], la Uil di Lecce [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i Braccianti agricoli avventizi valevole per tutto il territorio della Provincia di Lecce.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e i braccianti agricoli. Detto contratto entra in vigore in tutto il territorio della provincia di Lecce il 16 marzo 1957.

Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono i lavoratori agricoli adibiti ai lavori dei campi senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria, o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque al fine settimana.

Art. 4. - Assunzione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro resta fissato in ore 6 per i mesi di novembre, dicembre e gennaio; in ore 7 per i mesi di febbraio, marzo aprile e ottobre; in ore 8 per i mesi di maggio, giugno, luglio agosto, settembre.
Detto orario potrà essere ridotto d’accordo fra le parti secondo le consuetudini locali o per cause di forza maggiore dipendenti da eventi atmosferici. Il presente articolo non si applica ai lavori di mietitura, trebbiatura, vendemmia, stabilimenti vinicoli, agricoli, frantoi oleari perché sono disciplinati da contratti collettivi speciali e a quelli altri eventuali lavori stagionali per i quali verranno stipulati appositi accordi collettivi.
Restano ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 6. - Lavoro, straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’articolo precedente;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto à presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali; per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento del contributi relativi secondi le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
Il rapporto tra lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 15. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali Stipulanti per il tentativo di amichevole componimento.
A tal fine l’Associazione che riceve la denuncia della controversia, dovrà dame immediata comunicazione all’Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo, entro 15 giorni dalla data della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Art. 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 20. - Efficacia del contratto.
Le Organizzazioni Sindacali contraenti si impegnano qualora si renda necessario, di intervenire per la piena osservanza delle norme - contenute nel presente contratto.