Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1956
Validità: 01.10.1956 - 30.09.1957
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole-Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Frosinone

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Classificazione del bracciante agricolo avventizio.
Art. 10. - Trattamento economico.
Art. 11. - Terzo elemento.
Art. 12. - Retribuzione donne e ragazzi.
Art. 13. - Somministrazioni.
Art. 14. - Controversie individuali.
Art. 15. - Controversie collettive.
Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Art. 17. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 18. - Tutela della maternità.
Art. 19. - Norme disciplinari.
Art. 20. - Condizioni di miglior favore.
Art. 21.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Frosinone, 1° ottobre 1956

Addì 1° ottobre 1956, nella sede della Associazione Provinciale degli Agricoltori, in Frosinone, via G. Marconi n. 25, tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori di Frosinone [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Frosinone [...] e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole di Frosinone [...], assistito dal Segretario Generale della Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Frosinone [...], la Camera Confederale del Lavoro di Frosinone [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi da valere in tutto il territorio della Provincia di Frosinone.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
Fatta eccezione dell’orario di lavoro per i lavori della mietitura e trebbiatura, resta stabilito il seguente orario di lavoro per i braccianti agricoli avventizi:
mese di dicembre, gennaio, febbraio, ore 7;
mese di marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre novembre, ore 8;
mese di maggio, giugno, luglio, ore 9.

Art. 6. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito dopo un’ora dall’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi, riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica; esso deve essere normalmente rispettato, salvo le disposizioni e le deroghe consentite dalla legge.

Art. 11. - Terzo elemento.
In luogo della gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento, festività nazionali ed infrasettimanali, al lavoratore compete una maggiorazione dell’11 % calcolata sulla retribuzione di cui all’art. 10.

Art. 13. - Somministrazioni.
Nel caso di somministrazioni di vitto, i datori di lavoro sono autorizzati ad effettuare una trattenuta pari a L. 95 (novantacinque) per ogni pasto somministrato, la cui consistenza dovrà essere la seguente: una minestra calda, un secondo composto di carne insaccata o fresca, o formaggio o baccalà o altro e pane.
Rimane ferma, là dove esista, la consuetudine della somministrazione giornaliera di vino in sopra più della mercede.

Art. 14. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungono l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo di componimento deve aver luogo entro 7 giorni dalla data di denuncia alla controparte della vertenza.

Art. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 16. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 17. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 18. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le donne che allattano si applicano le disposizioni di legge.

Art. 19. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori, i loro superiori diretti e il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
а) con la multa fino ad un massimo di un’ora di salario nel caso in cui il bracciante arrechi, per negligenza, lievi danni alla azienda;
[...]
I braccianti possono essere immediatamente allontanati dal lavoro nei seguenti casi:
a) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi alle coltivazioni;
c) provocazioni, risse;
d) altri casi di particolare gravità che si rendono incompatibili con la prosecuzione del lavoro.
[...]

Art. 21.
Per quanto non contemplato nel presente contratto, valgono le norme del Patto Collettivo di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi e le disposizioni di legge in materia.