Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.12.1959 - 30.11.1960
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba-Cisl, Federbraccianti-Cgil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Frosinone

Sommario:

Art. 1. - Durata del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Donne e ragazzi.
Art. 5. - Contratto individuale e libretto sindacale di lavoro.
Art. 6. - Cambio di mansioni.
Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Recupero.
Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Festività nazionali.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Diaria di trasferta.
Art. 17. - Permessi straordinari.
Art. 18. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 19. – Malattia e infortuni.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Lavoro dei familiari del salariato.
Art. 23. - Indennità di licenziamento.
Art. 24. - Personale addetto all’allevamento e custodia degli ovini.
Art. 25. - Diritto di doma.
Art. 26. - Condizioni di miglior favore.
Art. 27. - Retribuzioni.
Art. 28.
Art. 29. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 30

Contratto collettivo per i salariati fissi della agricoltura della provincia di Frosinone, 1° ottobre 1959

Addì il 1° ottobre 1959 in Frosinone presso la sede della Unione Provinciale degli Agricoltori di Frosinone, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Frosinone [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Frosinone [...] e la Federazione Provinciale Salariati Braccianti e Maestranze Agricole (Fisba) di Frosinone [...], assistito dalla Unione Sindacale Provinciale della Cisl di Frosinone [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli (Federbraccianti) di Frosinone [...], assistito dalla Camera Confederale del Lavoro (Cgil) di Frosinone e Provincia [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura da valere in tutto il territorio della Provincia di Frosinone.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per; tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione e degli annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente.
I salariati fissi si distinguono nelle seguenti categorie:
Fatutto: è il salariato che non ha attribuzioni specifiche ma che i esegue tutti i lavori e servizi agricoli che gli vengono ordinati.
Bifolco o Cavallante: (se assunto come salariato fisso) il bifolco ha in consegna due bovini da lavoro e relativi ordegni e macchine che deve curare e governare e con i quali eseguisce tutti i lavori richiesti dal conduttore dell’azienda o da chi per esso. Quando non occorra lavorare col bestiame, sarà adibito ad altri lavori facendo l’orario come il personale occupato in quel lavoro, dedotto il tempo occorrente al governo del bestiame in consegna. I buoi di ricambio che possono essere nell’azienda nella proporzione massima di una coppia ogni quattro dovranno essere governati nella totalità dai bifolchi stessi.
Il cavallante ha in consegna una pariglia di cavalli ed ha gli: stessi doveri ed obblighi del bifolco.
Vaccaro: è il salariato addetto al bestiame da latte. Avrà la cura di non più di dodici vacche da latte (a frutto) oltre al 20 % di allevo sino allo svezzamento completo. Avrà l’obbligo della falciatura, carico e trasporto dei foraggi e mangimi, oltre quello del trasporto e sistemazione del letargo alla concimaia.
Al vaccaro che avrà cura di più di 12 vacche sino al massimo di 16 sarà corrisposto un compenso di L. 600 (seicento) mensili per ogni vacca in più delle 32.
Il datore di lavoro potrà affidare ai vaccari anche vacche asciutte, giovenche e manze. Agli effetti della dotazione normale si stabilisce che una vacca in lattazione possa essere sostituita con due dei suddetti capi. Oltre alle cure precedenti i vaccari dovranno provvedere a turno all’assistenza dei parti, cure sanitarie e sorveglianze diurne e notturne in stalle e pascoli, nonché alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento di igiene.
I camiciotti ed i berretti quando siano prescritti dalle autorità competenti, saranno forniti dal datore di lavoro. Il vaccaro provvederà in proprio alla pulizia e riparazione dei medesimi.
Se il vaccaro è addetto alla sola mungitura e relativi oneri di vacche brade, il numero di vacche per ogni salariato sarà di 22.
Capoccia delle vaccherie: il capoccia delle vaccherie oltre agli oneri del vaccaro di cui al punto precedente avrà la sorveglianza e la disciplina del gruppo dei vaccari sottoposti, nonché degli attrezzi e del bestiame e dovrà anche curare l’osservanza di tutte le altre norme per il funzionamento razionale della vaccheria a lui affidata.
Buttero o cavallaro: è addetto al bestiame brado e semibrado dell’azienda. Provvede a tutte le cure che il bestiame richiede sia per la sorveglianza, spostamenti, raduni, domature, marcature e cure sanitarie in genere. Aiuta alla ferratura quando è necessaria; avrà inoltre la cura ed il governo della cavalcatura e relativa bardatura.
Guardiano: è colui che ha la sorveglianza e la tutela delle cose, frutti, bestiame dell’azienda, contro la manomissione da parte di terzi. Avrà la custodia ed il governo della cavalcatura qualora gli venga affidata e coadiuverà i vari dipendenti dell’azienda, quando necessario; nei lavori occasionali e momentanei provvedendo per un normale e tranquillo andamento di ogni attività dell’azienda stessa.
Capo d’opera o fattoretto: è a capo di un gruppo di operai, ne predispone, sorveglia e dirige i lavori, secondo le direttive e gli ordini ricevuti. Quando non ha da sorvegliare operai, potrà essere adibito ad altri lavori.
Guardia casale: ha la responsabilità della pulizia, dell’ordine e guardiania del casale e dintorni. Provvede all’approvvigionamento dell’acqua potabile e della legna per il casale, eseguendo anche altri lavori occasionali. Qualora gli venissero affidati in sorveglianza magazzini, gli verrà dato un aumento di salario, da convenirsi caso per caso tra le parti.
Carrettieri: (se assunti come salariati fissi) il carrettiere avrà la consegna di tre equini da lavoro con bardatura ed ordegni che deve curare e governare e con i quali eseguire tutti i lavori richiesti dal conduttore del fondo o chi per esso, adoperando i diversi veicoli dell’azienda.
Qualora non occorra lavorare con gli equini, sarà adibito ad altri servizi agricoli, facendo l’orario come il personale occupato in quel lavoro, dedotto il tempo occorrente al governo del bestiame in consegna.
Stallino: ha la cura e la responsabilità della pulizia, del buon uso e della conservazione delle bardature, finimenti e veicoli usati dal conduttore del fondo e dal personale direttivo della azienda.
Trattorista qualificato patentato o non patentato: (se assunto come salariato fisso). Normalmente è adibito alla conduzione delle macchine in genere, avendo pure la responsabilità della pulizia, delle piccole riparazioni e della buona conservazione delle medesime. È inoltre addetto alle macchine e attrezzi esistenti presso l’azienda, alle riparazioni che richiedono, alla conduzione di locomobili e autoveicoli in servizio della e per l’azienda; alla esecuzione dei diversi lavori di cui può essere incaricato.
Meccanico qualificato: è addetto alle macchine, veicoli, agli attrezzi esistenti presso l’azienda. Deve provvedere alle riparazioni che si richiedono ed alla conduzione delle locomobili. Può essere incaricato della conduzione dei trasporti e degli automezzi.
Artigiano aziendale: (Facocchio, Ferracocchio, Falegname, Fabbro, Muratore) è l’artigiano che, essendo assunto con contratto, presta la sua opera nella stessa azienda e per tutti i lavori della sua arte che nella stessa azienda possono occorrere.
Vignarolo: è il salariato che, alle dipendenze del conduttore del fondo o chi per esso, ha affidata la coltivazione e la sorveglianza di un appezzamento di vigna ed esegue e fa eseguire nel corso dell’annata, tutte le operazioni colturali necessarie alla vigna stessa, nel tempo e nei modi che gli saranno prescritti.
Ortolano: è il salariato che, alle dipendenze del conduttore del fondo o chi per esso, ha affidata la coltivazione e la sorveglianza di un appezzamento di orto ed esegue e fa eseguire, nel corso dell’annata, tutte le operazioni colturali necessarie all’orto, nel tempo e nei modi che gli saranno prescritti.
Pastore: è colui che sorveglia le pecore e svolge tutte le operazioni di mungitura e caseificazione.
Casiere o casaro: è colui che eseguisce la premitura del formaggio e ne ha la sorveglianza e cura.
Biscino o ragazzo: è colui che dà aiuto nei servizi più leggeri della pastorizia.
Vergato: dirige la masseria che ha in consegna.
Apprendisti: gli apprendisti assunti come salariati fissi per le singole categorie non potranno avere età inferiore ai 14 anni e la loro retribuzione non potrà essere inferiore del 50 % di quella delle corrispondenti categorie. Il contratto di apprendista per salariati di età superiore ai 18 anni dovrà risultare da speciale patto, la cui validità sarà subordinata al visto delle organizzazioni sindacali contraenti stesse, sempre che ciò non sia in contrasto con le disposizioni di legge. La durata dell’apprendistato non può essere superiore ai mesi 18.

Art. 4. - Donne e ragazzi.
Per l’assunzione delle donne e ragazzi si fa riferimento alle leggi in materia.

Art. 5. - Contratto individuale e libretto sindacale di lavoro.
a) Contratto individuale: tra il datore di lavoro e il salariato fisso all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro, da valere a tutti gli effetti di legge. [...]

Art. 7. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Art. 8. - Orario di lavoro.
Tenute presenti le vigenti disposizioni in materia, l’orario di lavoro resta fissato nei seguenti limiti:
mese di gennaio - dicembre - febbraio ore 7
mese di marzo - aprile - agosto - settembre – ottobre - novembre ore 8
mese di maggio - giugno - luglio ore 9
L’orario di lavoro ha inizio e termina sul luogo di lavoro.
I salariati fissi che non potessero essere interamente utilizzati nelle loro mansioni specifiche, potranno essere comandati ad eseguire qualsiasi altro lavoro nella azienda rispettando la media annua di ore 8 giornaliere.
I salariati che non eseguiscono un vero e proprio lavoro normale continuativo e quelli le cui mansioni sono tassative (capoccia di buoi, vaccaro, capoccia di vaccheria - buttero o cavallante, guardiano, capo d'opera o fattoretto, stallino, guardiacasale, carrettiere, ecc.) non sono compresi nell’orario sopra stabilito.

Art. 9. - Recupero.
Nel caso in cui, per intemperie od altro, non fosse possibile nella giornata eseguire l’intero orario di lavoro normale, è ammesso il recupero entro la settimana e nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici settimanali. Il lavoro praticato dai salariati per il recupero, va a compenso del tempo perduto e non dà diritto a maggiorazioni di salario.

Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito dopo l’orario normale previsto alla norma n. 8;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 12 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 11. - Riposo settimanale.
A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
I salariati addetti al bestiame, per le esigenze delle aziende e per le particolari attribuzioni inerenti la loro figura, usufruiranno di tale riposo a turno ogni 15 giorni.

Art. 15. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuite di giorni 8 [...]

Art. 18. - Provvedimenti disciplinari.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa sino ad un massimo di ore 2 di salario nei seguenti casi:
а) che, senza giustificato motivo, si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda e ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza il lavoratore arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza.
2) La Direzione dell’azienda potrà licenziare in tronco il salariato quando questi si renda colpevole di insubordinazione grave verso i superiori, addivenga a vie di fatto con i compagni di lavoro, si renda colpevole di furti o danneggiamenti gravi, incorra in condanne penali, e infamanti, in caso di assenza ingiustificata dal lavoro e per recidiva o negligenza nell’applicazione delle proprie mansioni e simili.
[...]

Art. 19. – Malattia e infortuni.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 22. - Lavoro dei familiari del salariato.
Qualora i familiari del salariato prestassero volontariamente la loro opera nell’azienda verranno retribuiti a giornata con la paga in vigore per i braccianti avventizi ridotta del 10 %.

Art. 24. - Personale addetto all’allevamento e custodia degli ovini.
[...]
Per il gregge in transumanza sarà corrisposta al personale una indennità giornaliera di L. 300 per tutto il periodo del viaggio.
[...]

Art. 30
Per quanto non contemplato nel presente contratto valgono le disposizioni di legge in materia e quanto stabilito dal Contratto Nazionale di Lavoro per Salariati Agricoli Fissi.