Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 15 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 30.09.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti, Unione Sindacati Provinciali-Cisl, Camera Confederale del Lavoro-Cgil, Uil
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Latina

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione e classifica del salariato.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Contratto di lavoro.
Art. 5. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 6. - Attrezzi.
Art. 7. - Libretto di lavoro e/o prospetto paga.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Recupero.
Art. 10. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Ferie annuali.
Art. 14. - Classifica e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 15. - Retribuzione del salariato.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Casa ed annessi.
Art. 18. - Acquisti di generi di produzione aziendale.
Art. 19. - Permessi straordinari.
Art. 20. - Diarie.
Art. 21. - Malattie ed infortuni.
Art. 22. - Previdenza, assistenza e assegni familiari.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Richiamo alle armi.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Sanzioni disciplinari.
Art. 27. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 28. – Ricorsi.
Art. 29. - Indennità di anzianità e di licenziamento.
Art. 30. - Morte del salariato.
Art. 31. - Licenziamento in tronco.
Art. 32. - Controversie individuali.
Art. 33. - Trapasso di azienda.
Art. 34. - Trasformazione dell’ordinamento produttivo dell’azienda.
Art. 35. - Condizione di miglior favore.
Art. 36. - Controversie collettive.

Contratto collettivo per i salariati fissi in agricoltura della provincia di Latina, 15 settembre 1959

Addì 15 del mese di settembre 1959, tra la Unione Provinciale Agricoltori di Latina [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], la Unione Sindacati Provinciali (Cisl) [...], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], la Unione Italiana Lavoratori (Uil) [...], si è stipulato il presente Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi della provincia di Latina del quale tutte le clausole in esso contenute avranno la loro efficacia, a tutti gli effetti, a partire dal 1° gennaio 1960.


Il presente contratto di lavoro fissa le norme regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i lavoratori aventi la qualifica di salariati fissi.
Il presente contratto collettivo di lavoro ha carattere provinciale ed ha la durata dal 1° gennaio 1960 al 30 settembre 1961, termine dell’annata agraria.
[...]


Per salariato fisso si intende il lavoratore assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso l’azienda agricola dove generalmente risiede, fruendo della abitazione ed annessi e la cui retribuzione, riferita di regola ad un anno, viene corrisposta mensilmente entro la prima decade del mese successivo. I salariati fissi sono i seguenti: Capo d’opera o Fattoretto, Capoccia di vaccheria, Meccanico. Trattorista meccanico, Autista, Casaro, Massaro, Capo Vivaista, Capo giardiniere, Frutticoitore, Giardiniere, Vivaista, Ortolano, Vignarolo, Artigiano Aziendale, Trattorista, Vaccaro, Vice Casaro, Capoccia di buoi, Carrettiere, Fatutto, Guardia Casale, Guardiano, Buttero, Bifolco, Stallino, Manzolaro, Ausiliario al Caseificio.
Le mansioni specifiche di ciascuno dei salariati fissi di cui sopra sono:
Categoria 1a
Capo d’opera o Fattoretto: Sorveglia la regolare esecuzione di lavori predisposti dal datore di lavoro - o da chi ne fa le veci - secondo le direttive e gli ordini ricevuti. Quando non ha da sorvegliare operai, può essere adibito ad altri lavori.
Capoccia di Vaccheria: Il capoccia di vaccheria oltre che agli oneri del vaccaro, avrà la sorveglianza e la disciplina del gruppo dei vaccari sottoposti, nonché degli attrezzi del bestiame. Dovrà anche curare l’osservanza di tutte le altre norme per il funzionamento razionale della vaccheria a lui affidata. Nei giorni in cui effettua la mungitura percepirà un litro e mezzo di latte al giorno.
Meccanico: È l’addetto alle macchine, veicoli, agli attrezzi esistenti presso la azienda. Deve provvedere alle riparazioni che si richiedono ed alla conduzione delle locomobili. Può essere incaricato alla conduzione dei trattori e degli automezzi.
Trattorista meccanico: Il salariato che, oltre all’uso del trattore, deve sapere eseguire le piccole riparazioni di aggiustaggio, deve saper smontare e montare i pezzi di ricambio ed avere particolare competenza sul motore. Può essere impiegato nelle riparazioni delle macchine agricole dell’azienda.
Autista: È adibito alla guida degli automezzi dell’azienda. Deve provvedere alla manutenzione di essi, alle piccole riparazioni degli stessi, coadiuvare il meccanico nella esecuzione delle riparazioni effettuate nell’azienda e sorvegliare quelle eseguite presso altre officine.
Casaro: È l’addetto alla lavorazione del latte, dei latticini ed alla stagionatura dei prodotti. Sotto le direttive del datore di lavoro o di chi lo sostituisce risponde dell’andamento tecnico del caseificio ed attende alla sorveglianza del personale dipendente per il quale deve riferire al datore di lavoro di quanto può avere attinenza con il caseificio o con gli allevamenti ad esso collegati.
Massaro: È il salariato preposto alla sorveglianza e disciplina del personale addetto al bestiame dell’azienda, escluse le vacche da latte e stabulate. Ha in consegna tutto il bestiame relativo e ne risponde degli sconfinamenti.
Capo Vivaista: Il capo vivaista, oltre a lavori propri del vivaista, avrà la sorveglianza e la disciplina degli operai addetti ai lavori inerenti al vivaio ed alla sorveglianza e conservazione delle attrezzature ed attrezzi.
Capo Giardiniere: Il capo giardiniere, oltre a lavori propri di giardiniere, avrà la sorveglianza e la disciplina degli operai addetti ai lavori inerenti
al giardino e alla sorveglianza e conservazione delle attrezzature ed attrezzi.
Categoria 2ª
Frutticoltore: È il salariato che alle dipendenze del conduttore o chi per esso, ha affidata la coltivazione di un frutteto ed esegue, eventualmente con l’aiuto di avventizi, ma sotto la sua responsabilità, nel corso dell’annata nel tempo e nel modo che gli verranno indicati, tutte le operazioni necessarie al frutteto.
Giardiniere: È il salariato che alle dipendenze del conduttore o chi per esso ha affidato la coltivazione di un giardino o di una coltura di fiori in pieno campo ed esegue, eventualmente con l’aiuto di avventizi, ma sotto la sua responsabilità, nel corso dell’annata tutte le operazioni colturali necessarie alla coltura affidatagli nel tempo e nel modo che gli verranno prescritti.
Vivaista: È il salariato che alle dipendenze del conduttore o chi per esso, ha affidata la coltivazione di un vivaio, compresi i semenzai, ed i piantinai ed esegue, eventualmente con l’aiuto di avventizi, nel corso dell’annata, tutte le operazioni che gli saranno indicate.
Ortolano: È il salariato che, alle dipendenze del conduttore o di chi per esso, ha affidata la coltivazione di un orto ed esegue, eventualmente con l’aiuto di avventizi, ma sotto la sua responsabilità e nel corso dell’annata, tutte le operazioni colturali necessarie all’orto stesso ivi compresi i semenzai, nel tempo e nel modo che gli saranno prescritti.
Vignarolo: È il salariato che, alle dipendenze del conduttore del fondo o chi per esso, ha affidata la coltivazione di un vigneto sia da vino che da tavola ed esegue, eventualmente con l’aiuto di avventizi, ma sotto la sua responsabilità, nel corso dell’annata, nel tempo e nel modo prescritti, tutte le operazioni necessarie al vigneto.
Artigiano aziendale: Falegname, facocchio, fabbro, muratore, sono gli artigiani che essendo assunti con contratto annuale prestano la loro opera presso l’azienda e per tutti i lavori della loro arte che presso l’azienda possono occorrere.
Trattorista: Normalmente è adibito alla conduzione delle motoaratrici e delle macchine in genere avendo pure là responsabilità della pulizia, delle piccole riparazioni e della buona conservazione delle medesime. Deve coadiuvare il meccanico nella esecuzione delle riparazioni effettuate nell’azienda, sorvegliare quelle eseguite presso altre officine e sostituire eventualmente l’autista.
Vaccaro: Avrà i seguenti obblighi: falciatura, rastrellatura, carico e trasporto dei foraggi dai campi, preparazione e distribuzione dell’acqua per l’abbeverata, pulizia della stalla, carico e trasporto della paglia e preparazione della lettiera, mungitura, previa lavatura della mammella, e trasporto del latte nel locale annesso alla stalla. Sarà tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento di igiene e delle misure profilattiche. Oltre le cure precedenti il vaccaro, a turno con gli altri vaccari, dovrà provvedere alla assistenza dei parti, alle cure sanitarie ed in special modo alle cure dei piedi, alla sorveglianza notturna e diurna in stalla o al pascolo.
Nel caso che il vaccaro abbia a suo carico il solo lavoro di stalla e quindi eseguirà tutti i lavori predetti la falciatura e il carico e trasporto dei foraggi dal campo, dovrà accudire a 16 vacche a frutto con il 20 % di allevo fino a svezzamento. Qualora il lavoro svolto dal vaccaro, così come risulta dagli obblighi contrattuali, venga ridotto per perfezionamenti tecnici introdotti nella stalla e per diversa organizzazione delle stalle stesse, il numero delle vacche da affidare al vaccaro verrà concordato dalle parti. Naturalmente ad un maggior numero di vacche affidate dovrà corrispondere una proporzionale diminuzione degli obblighi di lavoro originari, così come risultano dal presente contratto.
Quando però, per temporanee esigenze dell’azienda, gli vengono affidati i lavori di falciatura, rastrellatura, carico e trasporto dei foraggi dai campi, gli sarà corrisposto un compenso di L. 1.200 mensili per ogni vacca in più delle 12. Il datore di lavoro potrà affidare al vaccaro vacche asciutte, giovenche o bestiami di ingrasso in ragione di due capi per ogni vacca a frutto.
Il toro, sia addetto alla monta pubblica o privata, sostituisce una vacca a frutto e sarà affidato di preferenza, ove esista, al capoccia di vaccheria. Se il vaccaro è addetto a vacche brade, il numero di vacche a frutto sarà di 22 con tutto il relativo allevo fino allo svezzamento. In caso di allevamento semibrado il numero dei capi a frutto sarà di 18, oltre l’allevo come sopra.
Al vaccaro, nel giorni in cui effettua la mungitura, spettano un litro e mezzo di latte al giorno.
Vice casaro: Come tale assunto, coadiuva il casaro ed esegue gli ordini che lo stesso gli impartisce e sostituisce temporaneamente durante la sua assenza il casaro nelle mansioni e nelle responsabilità.
Categoria 3ª
Capoccia di buoi: Avrà la sorveglianza e la disciplina del gruppo di persone sottoposte, avrà cura degli attrezzi del bestiame da lavoro a lui dati in consegna. Deve sorvegliare la attività dei dipendenti, il governo del bestiame, la cura di esso, la esecuzione dei lavori, in campagna dovrà sostituire, in via eccezionale, un dipendente temporaneamente mancante.
Se l’azienda o la branca di essa non ha importanza tale da richiedere la presenza del capoccia, un buttero, pur lavorando con gli altri, potrà avere le mansioni del capoccia (capoccetto) ed in questo caso avrà una indennità da fissarsi di comune accordo con il conduttore del fondo.
Carrettiere: Il carrettiere avrà la consegna di tre equini da lavoro con bardatura ed ordegno che deve curare e governare e con i quali eseguirà tutti i lavori richiesti dal conduttore del fondo o da chi per esso adoperando tutte le diverse macchine del caso.
Fatutto: È il salariato che non ha attribuzioni specifiche ma che esegue tutti i lavori e servizi agricoli che gli vengono ordinati.
Categoria 4ª
Guardia casale: Ha la responsabilità della pulizia e dell’ordine e guardiania del casale e dei dintorni, provvede all’approvvigionamento dell’acqua potabile e della legna del casale, eseguendo anche altri lavori occasionali. Qualora al salariato venissero affidati in consegna i magazzini verrà corrisposto un aumento di salario da convenirsi caso per caso fra le parti.
Guardiano: È colui che ha sorveglianza e tutela delle case, frutti e bestiame della azienda, contro le manomissioni da parte di terzi. Avrà la custodia ed il governo della cavalcatura, qualora gli venisse affidata, o coadiuverà vari dipendenti dell’azienda, quando necessario, in lavori occasionali o momentanei, provvedendo per un normale e tranquillo andamento per ogni attività della azienda stessa.
Buttero: È l’addetto al bestiame dell’azienda, provvede a tutte le cure che il bestiame richiede per la sorveglianza, spostamenti, raduno e marcatura e cure sanitarie, aiuta alla ferratura, quando è necessario e avrà inoltre la cura ed il governo della cavalcatura e relativa bardatura. Per ogni cavallo o mulo da lui domato gli compete una mancia di L. 2.000.
Bifolco: (Se assunto come salariato fisso). Il bifolco ha in consegna due bovini da lavoro e relativi ordegni e macchine che deve curare e governare, con i quali deve eseguire tutti i lavori richiesti dal conduttore della azienda o chi per esso. Quando non occorre lavorare con il bestiame sarà adibito ad altri lavori facendo l’orario come il personale occupato in quei lavori, dedotto il tempo occorrente al governo del bestiame in consegna. Qualora venga adibito per l’intera giornata al lavoro di falciatura a mano insieme ai braccianti, avrà le stesse condizioni di lavoro dei giornalieri. I buoi di ricambio, che possono essere nell’azienda nella proporzione massima di una coppia ogni quattro, dovranno essere governati nella totalità dai bifolchi stessi. Il cavalcante ha in consegna una pariglia di cavalli ed ha gli stessi doveri ed obblighi del bifolco.
Stallino: È l’addetto alle cure e governo del bestiame da lavoro stabulato con un massimo di 24 bovini e di 15 capi equini. Ha inoltre la cura e la responsabilità della pulizia, del buon uso e della conservazione delle bardature, finimenti e veicoli usati dal conduttore del fondo o dal personale addetto all’azienda.
Mannoiaro: Ha la custodia e la responsabilità del buon governo del bestiame di allevamento, sia alla stalla che al pascolo, con tutti gli obblighi del vaccaro tranne la mungitura. In caso di allevamento semibrado la dotazione normale dei capi affidati ai manzolari sarà di n. 32. Nel casi di allevamento esclusivamente stallino la dotazione sarà di 24 capi.
Ausiliario al caseificio: È alle dipendenze del casaro e svolge mansioni di manovalanza generica.
Appartengono alla 4a categoria i salariati che non hanno qualifiche delle funzioni sopra elencate ma sono addetti a mansioni varie di carattere generico.


[...] Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi valgono le norme vigenti in materia.


a) Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale da valere a tutti gli effetti di legge.
[...]
Qualora all’atto dell’assunzione non venga redatto contratto scritto valgono, a tutti gli effetti, le norme del presente contratto. [...]


Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui viene assunto.
[...]
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni inferiori purché esse non comportino una retribuzione minore o un mutamento sostanziale della sua posizione e ciò fino alla scadenza del contratto individuale di assunzione.
[...]


Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi e gli utensili affidati debbono essere presi in consegna dal lavoratore ed annotati sui libretti di lavoro con la indicazione dello stato di uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.


Tenute presenti le disposizioni in materia l’orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere. Rimane però stabilito che durante i mesi di dicembre, gennaio, febbraio, verranno effettuate solo 7 ore di lavoro, e di conseguenza l’orario di lavoro ordinario sarà portato a ore 9 giornaliere, o per i periodi non inferiori al mese, in 3 mesi a scelta dell’azienda tra quelli compresi tra maggio e ottobre.
Il lavoro ha inizio e termine sul luogo di lavoro. I salariati che non potessero essere interamente utilizzati nelle loro mansioni specifiche potranno essere comandati ad eseguire qualsiasi altro lavoro nell’azienda rispettando la media annua di ore 8 giornaliere. I salariati addetti al bestiame e quelli che non eseguono un vero e proprio lavoro continuato nonché quelli le cui mansioni sono tassative (capo d’opera, fattoretto, fatutto, guardiano casale, capoccia di buoi, vaccaro, manzolaro, stallino, carrettiere autista, trattorista, addetto al caseificio) non sono compresi nella norma di orario sopra stabilito, in quanto l’orario normale di lavoro (media annua ore 8 giornaliere) è determinato indirettamente dal numero di capi loro assegnati o dalle mansioni per ciascuna figura salariale stabilita.


Nel caso in cui per intemperie od altro non fosse possibile, nella giornata, eseguire l’intero orario normale, è ammesso, in periodi successivi, nel limite massimo di 1 ora giornaliera, senza alcun compenso, il recupero delle ore di lavoro perdute.


Si considera:
1) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario di lavoro previsto dall’art. 8;
2) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria ad un’ora prima della levata del sole;
3) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni considerati festivi di cui all’art. 12.
Sono esclusi dal lavoro notturno i ragazzi di ambo i sessi inferiori ai 15 anni, fatta eccezione per i lavori di trebbiatura. Il lavoro straordinario notturno festivo non può superare le due ore giornaliere e verrà eseguito nei soli casi di inderogabile necessità e sarà sempre eseguito dietro richiesta precisa del datore di lavoro.
[...]


A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive possibilmente in coincidenza con la domenica.
Alla vigilia di Natale l’orario per il personale di campagna sarà continuativo e sarà esaurito entro le ore 13. Al salariato potrà essere spostato il riposo settimanale in caso di esigenze o di necessità dell’azienda in un altro giorno della settimana.


Ai salariati fissi per ogni anno di ininterrotto lavoro presso la stessa azienda spetta un periodo di ferie di giorni 8 retribuiti o calcolati in base a quanto dispone l’art. 15, ultimo comma.
[...]


Il salariato avrà diritto, per se e per la famiglia, al godimento della casa di abitazione, che dovrà rispondere ai bisogni igienici e morali dello stesso.
[...] Qualora il datore di lavoro non si trovi nelle condizioni di fornire l’abitazione al lavoratore, dovrà provvedere, a sue spese, a procurargli altra abitazione rispondente ai requisiti contrattuali richiesti. Gli ambienti devono essere salubri e imbiancati ad ogni cambio di famiglia ed in caso di lunga permanenza della stessa famiglia quando se ne presenti la necessità. Il salariato ha l’obbligo di tenere la casa pulita, senza produrre danni ed esperimenti di cui risponderà anche se causati da trascuratezza e negligenza. [...]


[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente i mezzi di trasporto di cui dispone. [...]


Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro valgono le disposizioni delle vigenti leggi.


Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.


I rapporti tra il datore di lavoro e lavoratore devono essere ispirati a reciproco rispetto e tale da assicurare la normale disciplina aziendale. I lavoratori, per quanto ha attinenza con il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso. Dovranno pertanto attenersi agli ordini impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro assegnato.
Il salariato che dovesse assentarsi nelle ore di libertà dalla azienda dovrà avvertire il capo azienda o chi lo sostituisce perché sappia come provvedere in caso di necessità ad eventuale sostituzione.


Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza come appresso, salvo risarcimento di danni:
1) Con multa sino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti dal lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma 1°.
3) Con il licenziamento immediato senza preavviso ed indennità nei seguenti casi:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro o un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamento doloso agli attrezzi e al bestiame;
[...]
e) recidive in mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste al comma secondo;
f) in tutti gli altri casi di tale gravità che non consentono la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
[...]


[...]
Al lavoratore licenziato è assolutamente proibito l’accesso allo stabile, ai fienili, o ad altri luoghi di lavoro dell’azienda e di ulteriormente interessarsi delle cose dell’azienda stessa. [...]


In caso di contestazione fra il datore di lavoro ed il salariato in dipendenza del rapporto di lavoro e qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle organizzazioni sindacali le quali provvederanno nel loro tentativo di amichevole componimento.


Le controversie che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione dei contratti collettivi provinciali di lavoro debbono essere esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito, amichevole componimento.