Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 26 maggio 1959
Validità: 26.05.1959- 25.05.1961
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederterra Provinciale, Federbraccianti Provinciale, Cisl–Terra, Federazione Italiana Salariati e Braccanti Agricoli, Uil–Terra
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Modena

Sommario:

Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Previdenza, assistenza, assegni familiari, tutela della maternità.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Orario straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Cottimi.
Art. 10. - Lavorazione riso.
Art. 11. - Utensili.
Art. 12. - Direzione e norme disciplinari.
Art. 13. - Trapasso d’azienda.
Art. 14. - Controversie.
Parte Speciale
Braccianti agricoli avventizi
Art. 1. - Definizione.
Art. 2. - Squadre d’aia nella trebbiatura del frumento e dei marzatelli.
Art. 3. - Mietitrebbia.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Maestranze agricole specializzate

Art. 1. - Definizioni.
Art. 2. - Condizioni di miglior favore.
Tariffario
Cottimi
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli e le maestranze agricole specializzate della provincia di Modena, 26 maggio 1959

L’anno 1959, il giorno 26 del mese di maggio presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. di Modena [...], tra l’Associazione Provinciale Agricoltori di Modena [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Confederterra Provinciale [...], la Federbraccianti Provinciale [...], la Cisl – Terra [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccanti Agricoli [...], l’Uil – Terra [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo provinciale per braccianti agricoli avventizi e per le maestranze agricole specializzate della Provincia di Modena, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale, stipulato in Roma il 15 febbraio 1957, fra le rispettive Organizzazioni Nazionali ed inserendo nel tariffario, che è parte integrante del presente contratto, tutte le variazioni del costo indice vita, determinate dalla Commissione Paritetica Interconfederale dal 10 settembre 1952 a tutt’oggi.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4. - Previdenza, assistenza, assegni familiari, tutela della maternità.
Per tutte le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari e le gestanti, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi secondo le norme vigenti.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario di lavoro normale, tenute presenti le disposizioni del R.D. 10 settembre 1933, numero 1936 è nei vari mesi dell’anno stabilita come segue:
dal 1° novembre al 31 gennaio ore 6
dal 1° febbraio al 15 maggio ore 8
dal 16 maggio al 15 agosto ore 9
dal 16 agosto al 31 ottobre ore 8 
Il tempo occorrente per la martellatura della falce durante il lavoro di falciatura devesi computare nell’orario per lavoro effettivo, ma è fatto obbligo ai braccianti avventizi di presentarsi al lavoro con la falce battuta. Il tempo occorrente all’operaio per recarsi sul luogo del lavoro non sarà considerato nell’orario; sarà, invece, ritenuto lavoro effettivo quello occorrente per gli spostamenti da uno all’altro campo o da uno all’altro fondo della stessa azienda.

Art. 6. - Orario straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali e di cui all’art. 7, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma.
[...]

Art. 8. - Retribuzione.
[...]
Ai braccianti agricoli addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori, in relazione alle particolari condizioni di lavoro, verrà corrisposta, in sovrappiù della tariffa una indennità speciale di L. 40 per ogni ora di lavoro. [...]

Art. 9. - Cottimi.
[...]
Le condizioni e le modalità di esecuzione di cottimo debbono risultare da contratto scritto, stipulato e firmato dalle parti.

Art. 10. - Lavorazione riso.
Nei lavori di monda, trapianto e legatura, qualora venissero impiegati uomini, verrà ad essi corrisposta la stessa tariffa per le donne, per gli stessi lavori, in quanto, in tali lavori, per consuetudine, vengono normalmente impiegate donne.
Nei lavori di monda non dovranno essere impiegate più del 5 % di novizie.
[...]

Art. 11. - Utensili.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Ha il preciso obbligo di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro, rispondendo delle perdite e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulle sue competenze.

Art. 12. - Direzione e norme disciplinari.
Nei rapporti attinenti al servizio i lavoratori dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta.
Essi dovranno pertanto attenersi agli ordini a loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
I rapporti tra lavoratori e datori di lavoro o chi per essi, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.

Art. 14. - Controversie.
Le controversie individuali, prima di essere deferite all’Autorità Giudiziaria, debbono essere sottoposte all’esame delle Organizzazioni contraenti, per un tentativo di conciliazione.
Per le controversie collettive, invece, le Organizzazioni si impegnano a svolgere ogni possibile e sollecito intervento per conseguire l’amichevole componimento.
In caso di mancato accordo, le controversie di carattere collettivo saranno deferite alle rispettive Organizzazioni Nazionali.

Parte Speciale
Braccianti agricoli avventizi
Art. 1. - Definizione.

Braccianti avventizi sono quei lavoratori di ambo i sessi che, occupati stabilmente in agricoltura, vengono assunti giornalmente, senza vincolo di durata, per la esecuzione dei vari lavori di carattere ordinario, straordinario ed accessorio, ricorrenti nelle aziende agricole e che sono retribuiti con paga oraria.

Art. 2. - Squadre d’aia nella trebbiatura del frumento e dei marzatelli.
Per la trebbiatura del frumento e dei marzatelli, i coltivatori in aggiunta alla forza lavorativa della propria famiglia, dovranno assumere una squadra d’aia costituita da braccianti agricoli (per due terzi uomini e per un terzo donne), cosi composta a seconda delle diverse potenzialità della trebbiatrice:
Battitori di m. 1,37 con pressa: unità 16 e senza pressa unità 20;
Battitori di m. 1,22 con pressa: unità 16 e senza pressa unità 18;
Battitori di m. 1,07 con pressa: unità 14 e senza pressa unità 16;
Battitori di m. 0,91 con pressa: unità 8 e senza pressa unità 12;
Battitori di m. 0,80 con pressa: unità 6 e senza pressa unità 8
Data la particolare situazione agricola della provincia si riconosce che la squadra d’aia non compie lavoro straordinario, ma può compiere lavoro notturno e festivo.

Art. 3. - Mietitrebbia.
Le aziende agricole per qualunque forma di conduzione che impiegano mietitrebbia dovranno assumere mano d’opera nella misura sufficiente per assicurare un regolare, normale funzionamento della macchina operatrice, nonché per l’effettuazione delle operazioni complementari.

Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Le norme sopra concordate, che regolano esclusivamente i braccianti agricoli e che sono vincolanti per le Organizzazioni contraenti non modificano, però le eventuali condizioni di miglior favore, preesistenti nelle singole località della Provincia.

Maestranze agricole specializzate
Art. 1. - Definizioni.

Operaio agricolo specializzato è colui che è adibito a lavori o esplica mansioni particolari che necessitano di speciale competenza tecnica e pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnica.
Potatori specializzati: sono quelli che, conoscendo la vita delle piante, dimostrano di sapere eseguire con sicurezza, capacità ed esperienza tecnica, tutte le operazioni atte ad ottenere dai frutti in cura, in una con la forma razionale dell’allevamento dell’impianto, la produzione qualitativa economicamente più conveniente in relazione allo sviluppo ed età delle piante.
Allievi potatori: sono quei lavoratori che avendo frequentato corsi di addestramento professionale e conseguito il diploma di abilitazione, non hanno ancora pratica sufficiente e prestano la loro opera sotto la vigilanza di un potatore specializzato.
Innestatori specializzati: sono quei lavoratori che, in possesso di un diploma di specializzazione, conoscendo la vita delle piante e le epoche idonee, eseguono correntemente i singoli tipi di innesto dando garanzia di buona riuscita del loro operato.
Allievi innestatori: sono quei lavoratori che, pur avendo frequentato corsi di addestramento professionale, non hanno ancora pratica sufficiente e prestano la loro opera sotto la sorveglianza di un innestatore specializzato.
Vivaisti: sono quelli che conoscendo la vita e lo sviluppo dello piante sanno eseguire con competenza, capacità ed esperienza, tutte le operazioni inerenti lo specifico lavoro.
Aiuto-vivaisti: sono quelli che non hanno pratica sufficiente e prestano la loro opera sotto la sorveglianza del vivaista.
Addetti a macchine: sono quelli che conoscendo i vari tipi di macchine ed attrezzi sono idonei ed autorizzati alla guida e sanno attuare la manutenzione ordinaria e almeno eseguire le piccole riparazioni.

Art. 2. - Condizioni di miglior favore.
Le norme sopra concordate, che regolano esclusivamente le maestranze agricole specializzate e che sono vincolati per le Organizzazioni contraenti non modificano, però, le eventuali condizioni di miglior favore, preesistenti nelle singole località della Provincia.

Cottimi
[...]
Nei lavori di monda e legatura, qualora venissero impiegati degli uomini, verranno corrisposte le stesse tariffe previste per le donne, per gli stessi lavori, in quanto, per tali lavori, per consuetudine, vengono normalmente impiegate donne.
Nei lavori di monda non dovranno essere impiegate più del 5 % di novizie.
[...]

Art. 4.
Ai braccianti agricoli addetti alla trebbiatura del grano e cereali minori, in relazione alle particolari condizioni di lavoro, verrà corrisposto, in sovrappiù della tariffa, una indennità speciale di L. 40 per ogni ora di lavoro; [...]