Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.10.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Coloni e Mezzadri-Confederterra e Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli-Confederterra, Libera Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Modena

Sommario:

Norme
Art. 1. - Definizione e qualifica.
Art. 2. - Durata del contratto.
Art. 3. - Assunzione dei salariati fissi agricoli.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Durata del contratto individuale.
Art. 6. - Disdetta del contratto individuale e preavviso.
Art. 7. - Contratto individuale - Libretto di lavoro.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 11. - Retribuzione.
Art. 12. - Periodico adeguamento delle retribuzioni.
Art. 13. - Ferie annuali.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Previdenza e assistenza.
Art. 16. - Corresponsione in caso di infortunio, malattia e morte.
Art. 17. - Chiamata alle armi.
Art. 18. - Trapasso di azienda.
Art. 19. - Indennità di licenziamento.
Art. 20. - Matrimonio.
Art. 21. - Permessi straordinari.
Art. 22. - Tutela della maternità - Tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 23. - Norme disciplinari.
Art. 24. - Controversie individuali.
Art. 25. - Controversie collettive.

Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Modena, 1° ottobre 1959

Il 1° ottobre 1959, in Modena, presso la sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della M.O. [...], tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’associazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale Coloni e Mezzadri, aderente alla Confederterra [...] e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli, aderente alla Confederterra [...], la Libera Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli [...], la Uil-Terra [...], si conviene e si stipula il presente Contratto collettivo che regola i rapporti intercorrenti tra i datori di lavoro ed i salariati fissi della provincia di Modena.

Norme
Art. 1. - Definizione e qualifica.

Per salariati fissi agricoli si intendono quei lavoratori che vengono assunti normalmente presso le aziende agricole ad integrazione delle famiglie coloniche e dei coltivatori diretti con i quali convivono.

Art. 7. - Contratto individuale - Libretto di lavoro.
I salariati fissi agricoli debbono essere forniti del libretto sindacale di lavoro, in distribuzione presso le Organizzazioni.
Sul libretto in parola, verrà trascritto e firmato dalle parti il contratto di locazione d’opera, dal quale dovrà risultare la data di inizio e di cessazione del contratto stesso, la generalità dei contraenti, gli obblighi particolari ai quali, in relazione e mai in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e alle norme del presente patto collettivo, si volesse, dalle parti, dare particolare rilievo e tutte quelle condizioni che tornassero a vantaggio del salariato.
[...]

Art. 8. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro deve essere di otto ore medie giornaliere nel corso dell’annata.

Art. 10. - Lavoro straordinario festivo e notturno.
Per lavoro straordinario deve intendersi quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro.
Per lavoro festivo si deve intendere quello eseguito nelle Domeniche e nelle altre festività riconosciute tali dallo Stato, di cui all’art. 9 del presente contratto.
Per lavoro notturno deve intendersi quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’Alba.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite su richiesta del datore di lavoro nei casi di evidenti necessità e non dovranno avere, perciò, carattere sistematico.
[...]
Le eventuali ore straordinarie, festive e notturne dovranno essere registrate nel libretto di lavoro almeno entro sette giorni dalla loro esecuzione.
Le ore straordinarie non potranno eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali.
Resta in facoltà delle parti, qualora si preveda possano essere effettuate ore straordinarie, festive e notturne, di concordare, all’atto della stipulazione del contratto, un compenso forfettario, che dovrà essere registrato nel libretto di lavoro e controfirmato dalle parti stesse.

Art. 13. - Ferie annuali.
Ai salariati fissi agricoli, a decorrere dal giorno di assunzione, spetta un periodo di ferie annuali retribuite, di giorni otto, da usufruirsi compatibilmente con le esigenze dell’azienda.

Art. 15. - Previdenza e assistenza.
Tutti i salariati fissi agricoli debbono essere assicurati a norma di legge entro quindici giorni dall’inizio del contratto.

Art. 16. - Corresponsione in caso di infortunio, malattia e morte.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[...]

Art. 22. - Tutela della maternità - Tutela delle donne e dei ragazzi.
Si applicano le disposizioni previste dalla legge.

Art. 23. - Norme disciplinari.
Il salariato fisso agricolo è tenuto a prestare l’opera propria secondo le attribuzioni assegnategli. I datori di lavoro o chi per essi ed i salariati debbono tenere un contegno reciprocamente corretto e civile. Le disobbedienze, il maltrattamento agli animali e agli attrezzi, la arbitraria assenza dal lavoro, potranno dare luogo alla rescissione in tronco del contratto, previo intervento e ratifica del provvedimento da parte delle Organizzazioni sindacali interessate.

Art. 24. - Controversie individuali.
In caso di controversie fra datori di lavoro e salariati fissi agricoli, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, le controversie individuali dovranno essere demandate alle rispettive organizzazioni sindacali, per il tentativo di componimento.
In caso di mancato accordo, sarà lasciata facoltà alle parti di adire la Magistratura.

Art. 25. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto di lavoro, debbono essere esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti, per un sollecito amichevole componimento.