T.A.R. Lombardia, Sez. 3, 12 febbraio 2013, n. 393 - Procedimento valutativo dell'idoneità alle mansioni di una dipendente e tutela della privacy
N. 02467/2012 REG.RIC.
N. 00393/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02467/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2467 del 2012, proposto da: Istituto Stomatologico Italiano Società Cooperativa Sociale - Onlus, rappresentato e difeso dagli aw. Mauro Putignano, Paolo Franco, con domicilio eletto presso lo studio dell'aw. Paolo Franco in Milano, via Lentasio, 7;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Milano, rappresentata e difesa dagli aw. Valentina Berta, Simona Falconieri, con domicilio eletto presso la sede dell'Ufficio legale dell'ASL, in Milano, Corso Italia 19;
nei confronti di Daria A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento del diniego opposto alla richiesta di accesso agli presentata all'ASL finalizzata ad avere copia degli atti del procedimento valutativo dell'idoneità alle mansioni della dipendente Sig. A.;
nonché per l'accertamento del diritto dell'Istituto Stomatologico Italiano di visionare gli atti per i quali è stata presentata domanda di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Milano;
Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 la dott. ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto
L'Istituto Stomatologico Italiano — Società Cooperativa Sociale - Onlus (da ora anche solo Istituto Stomatologico o Istituto), con il presente ricorso ha impugnato il diniego opposto alla richiesta di accesso presentata all'ASL, finalizzata ad avere copia degli atti del procedimento valutativo dell'idoneità alle mansioni della dipendente Sig.ra A., chiedendo l'accertamento del diritto a visionare gli atti per i quali è stata presentata domanda di accesso.
Espone l'Istituto ricorrente che la dipendente, assistente alla persona, all'esito della visita medica periodica, effettuata in data 24 aprile 2012, dal medico competente, è stata giudicata idonea alla mansione specifica, con la prescrizione "riconsiderare fascia oraria lavorativa fino alla prossima visita medica. Deve effettuare antitetanica e mantoux".
La Sig. ra A. proponeva ricorso all'Asl avverso il giudizio di idoneità.
Con verbale prot. n. 356/2012 la Commissione medica confermava il giudizio del Medico Competente, integrandolo con la seguente previsione "turno diurno (fascia oraria 8.30/16.00 con pausa prevista)". L'Istituto presentava domanda di accesso agli atti, per visionare la documentazione utilizzata dalla Commissione medica dell'Asl in sede di riesame, al fine di proporre ricorso, poiché le prescrizioni aggiuntive non erano giustificate dalle condizioni di salute della dipendente. Con la nota del 28 agosto 2012 l'Asl rigettava l'istanza di accesso, in quanto diretta all'esibizione di documenti contenenti dati sensibili, ai sensi dell'art 4 lett. b) del Regolamento dell'Asl di Milano, precisando altresì che la generica intenzione di impugnazione giurisdizionale del giudizio non sarebbe "sufficiente a derogare la norma né al diritto alla privacy della lavoratrice".
Avverso il diniego parte ricorrente ha proposto il presente ricorso, (unitamente alla domanda di annullamento del giudizio di idoneità alla mansione della lavoratrice), lamentando la violazione degli artt. 22 e 24 L. 241/90, nonché dell'art 4 del Regolamento Asl e dell'art 60 del codice della privacy.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2012 il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Diritto
1) L'Istituto ricorrente ha proposto ricorso cumulativo ex artt. 40 e 116 cod.proc.amm. avverso il verbale dell'ASL di Milano, contenente il giudizio di idoneità alla mansione della dipendente Sig.ra A., nella parte in cui pone la prescrizione della fascia oraria di lavoro, nonché avverso il rigetto della domanda di accesso alla documentazione sanitaria.
In questa sede viene all'esame del Collegio solo il ricorso avverso il diniego di accesso, fondato su due motivazioni:
- i documenti contengono dati sensibili e quindi sarebbero sottratti all'accesso ai sensi dell'art 4 del Regolamento dell'ASL;
- la generica intenzione di impugnazione giurisdizionale del giudizio emesso dalla Commissione ASL non prevale sul diritto alla privacy.
2) Il ricorso, nella parte diretta avverso il rifiuto di esibizione del giudizio medico, è infondato.
L'eccezione di tardività del deposito del ricorso è infondata, in quanto la notifica alla controinteressata risulta perfezionata il 5 ottobre 2012, per cui il ricorso è stato depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 45 c.p.a., come dimidiato per il rito.
Nel merito si ritiene che la contrapposizione tra il diritto dell'Istituto, datore di lavoro, di conoscere dati sanitari, in vista di una azione giudiziaria, e il diritto alla privacy del dipendente deve essere risolta dando prevalenza alle norme sulla riservatezza.
Il contrasto tra accesso e privacy è disciplinato dal combinato disposto degli art 24 L. 241/90 e 59 e 60 del codice della privacy (d. lgs. 196/2003).
L'art. 59 del d. lgs. 196/2003 rimanda a quanto previsto dalla legge 241/1990 per l'individuazione del punto di equilibrio tra esercizio del diritto di accesso e tutela della riservatezza dei terzi, ove venga richiesta l'ostensione di un documento rappresentativo di altrui dati personali, ponendo però un'eccezione per i dati idonei a rivelare lo stato di salute (e la vita sessuale). Questi ultimi, qualificati come dati super sensibili, ai sensi dell'art. 60 del medesimo d.lgs. 196/2003, possono essere oggetto di accesso solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di ostensione sia di rango pari al diritto alla riservatezza dell'interessato o consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Nel caso di specie l'Istituto ha chiesto l'accesso al ricorso presentato dalla dipendente, al verbale delle visita medica, alla documentazione medica esaminata dalla Commissione e ad eventuali accertamenti, tutti documenti in cui sono contenuti dati idonei a rivelare lo stato di salute della dipendente.
La richiesta appare astrattamente ammissibile poiché l'Amministrazione, nell'istanza, ha prospettato l'intenzione di impugnare il giudizio espresso dalla Commissione (azione poi proposta in via cumulativa con il presente ricorso), e quindi la situazione giuridicamente rilevante che l'Istituto intende tutelare (il diritto di difesa) con la richiesta ostensiva ha rilievo costituzionale.
In concreto, tuttavia, si deve però tenere presente che, laddove venga in rilievo una richiesta di accesso a documenti amministrativi contenenti dati sensibili (o giudiziari) per motivi di difesa legale, l'accesso è consentito solo "nei limiti in cui sia strettamente indispensabile" alla difesa medesima, come stabilisce l'art. 27, comma 7, secondo periodo, della 1.241/1990.
La giurisprudenza afferma che la pretesa alla trasparenza dell'attività amministrativa è una situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dall'esistenza e dalla sorte di un processo in cui venga fatta valere la situazione sottostante la domanda ostensiva (C.d.S. V, 23 febbraio 2010 n. 1067) e pertanto ogni considerazione su quest'ultimo non può trovare ingresso ai fini della decisione in materia di accesso. Tale considerazione, però, può essere ritenuta valida in relazione a documenti contenenti dati comuni. Laddove, invece, vengano richiesti, per motivi di difesa giudiziaria, documenti contenenti dati sensibili, deve ritenersi che il giudice dell'accesso abbia il dovere di effettuare un più pregnante esame circa l'effettiva necessità della richiesta documentazione ai fini della difesa giudiziaria dell'istante, perché l'ostensione viene ammessa dalla legge solo nella misura in cui sia effettivamente necessaria a tal fine. La "rigida necessità" di detta conoscenza implica che la pretesa alla trasparenza amministrativa possa essere tutelata nella misura in cui sia strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante l'istanza ostensiva.
Nel caso di specie non viene fornita alcuna prova di tale "rigida necessità", poiché l'Amministrazione ricorrente, che intende contestare le limitazioni imposte dalla Commissione medica all'orario di lavoro della dipendente, non ha dimostrato quale sia la stretta indispensabilità della documentazione sullo stato di salute della controinteressata, ritenuta comunque idonea al servizio, con i contenuti specifici e le modalità di espletamento delle mansioni lavorative affidate alla dipendente.
Va anche evidenziato che con il diniego non vengono lesi i diritti di difesa dell'Istituto, poiché tale necessità ben potrà essere valutata nel giudizio avverso il parere di idoneità, e nel corso del giudizio essere disposta l'acquisizione della documentazione in questione, la quale però, allo stato, non appare a questo Tribunale "strettamente indispensabile" ai fini della tutela legale.
3. Per le sopraesposte motivazioni il ricorso deve essere in parte qua respinto.
Deve invece essere esaminata con il rito ordinario, con conseguente fissazione di udienza pubblica, la domanda di annullamento delle prescrizioni imposte dall'ASL con il verbale impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
respinge la domanda di annullamento del diniego di accesso.
Rinvia per la trattazione della domanda di annullamento del verbale ASL all'udienza pubblica del 2 luglio 2013.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 12/02/2013
IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)