Tipologia: Accordo
Data firma: 6 luglio 1962
Validità: 01.07.1962
Parti: Fiat e Commissioni interne Uilm, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org
Sommario:
Accordo Allegato Testo dell'accordo Fiat e Sida - Uilm 6 luglio 1962 1. - [paghe orario individuali] 2. 3. 4. 5. - [maggiorazione] |
6. 7. 8. - [sussidio di malattia] 9. - [stipendi impiegati] 10. 11. Allegato Dichiarazione a verbale |
Tra la Direzione Generale della Fiat, assistita dall'Unione Industriali della provincia di Torino, e il Sindacato Provinciale di Torino della Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (Uilm) [...], ed i membri di Commissione Interna Fiat aderenti alla Uilm [...], si è concordato quanto contenuto nel protocollo d'intesa allegato, il quale forma parte integrante del presente accordo.
Allegato
Testo dell'accordo Fiat e Sida - Uilm 6 luglio 1962
2. - Verrà condotto nel prosieguo delle discussioni un esame delle mansioni particolari svolte dagli operai di 3ª cat., che presentano caratteristiche speciali, allo scopo di concordarne una congrua valutazione agli effetti retributivi.
3. - La misura delle ferie spettanti annualmente a ciascun operaio viene fissata come segue:
- 13 gg. per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
- 14 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
- 16 gg. per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
- 18 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.
In aggiunta, e tenendo conto dell'attuale regime degli orari di lavoro viene concordato un aumento del periodo feriale di 4 giorni per tutti gli operai, così da portare il periodo di ferie spettante ad ogni operaio alle seguenti misure:
- 17 gg. per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
- 18 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
- 20 gg. per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
- 22 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi,
realizzando in tal modo la integrale copertura della terza settimana di ferie per tutti gli operai.
4. - Viene riconfermata la riduzione a 44 ore settimanali dell’orario normale di lavoro per gli operai, con conservazione del trattamento economico mediante la corresponsione del “compenso turno” - corrispondente mediamente a 4 ore di retribuzione nella Settimana - nelle misure risultanti dalla tabella riportata nell’accordo 24 febbraio 1962.
Tale tabella verrà applicata anche nei periodi in cui l’orario settimanale di lavoro risulti superiore alle 44 ore settimanali. Viene di conseguenza soppresso l’articolo 3 dell’accordo aziendale 10 gennaio 1960, protocollo A).
6. - Fermi restando per l’anno 1962 i criteri in materia di orario di lavoro fissati nella regolamentazione aziendale vigente, l’Azienda e le Commissioni Interne si incontreranno di nuovo entro il primo trimestre dal 1963 per un riesame della distribuzione degli erari di lavoro.
7. - I periodi di 10 minuti di arresto delle linee a trazione meccanica, previsti dal punto 2° dell’accordo 18 giugno 1957 verranno retribuiti secondo il guadagno globale degli operai interessati, senza recupero della produzione.
Le misure dell’indennità disagio linea fissate al punto 3° dell’accordo 17 giugno 1961 sono aumentate:
- da Lire 12 a Lire 16 orarie,
- da Lire 15 a Lire 20 orarie,
- da Lire 20 a Lire 26 orarie.
Tale indennità rientrerà peraltro, nel quadro del nuovo trattamento economico che verrà a risultare dall’esame previsto al punto 2° del presente protocollo d’intesa.
10. - Il periodo minimo di ferie per gli impiegati (per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti) viene portato a 17 giorni.
11.
[...]
Le intese di cui al presente protocollo sono valide per gli stabilimenti Fiat di Torino e Provincia. Sono applicabili anche agli Stabilimenti Fiat fuori Torino con gli adattamenti derivanti dalle norme contrattuali e dalle situazioni localmente in atto.
Il presente protocollo è inoltre estensibile, a richiesta, agli stabilimenti del gruppo OM, sempre con gli adattamenti derivanti dalla norme contrattuali e dalle situazioni localmente in atto.
Le parti si impegnano a definire la regolamentazione del premio semestrale ed a proseguire la discussione per l'esame delle mansioni particolari degli operai di 3ª categoria, di cui al precedente punto 2.)
Allegato
Dichiarazione a verbale
1. - L'Azienda dichiara di non avere preclusione circa l'articolazione della contrattazione ai vari livelli (nazionale - di settore - aziendale) qualora ne vengano predeterminati nelle sedi opportune i soggetti, le modalità e l'ampiezza e si rimetterà a questo proposito a ciò che verrà successivamente definito.
[...]
3. - La Delegazione Uilm ci dichiara disposta ad esaminare l'adesione di altre aziende ad accordi di acconto analoghi a quello oggi stipulato con la Direzione Generale della Fiat. Allegato
Dichiarazione a verbale
La Segretaria della Uilm provinciale, considerando il presente accordo valida premessa per l'impegno della Fiat alla realizzazione del nuovo contratto nazionale di lavoro sulla base dell'articolazione della contrattazione a tutti i livelli, dichiara, a ciò autorizzata dalla Federazione Nazionale di categoria e dalla Confederazione, di escludere gli stabilimenti Fiat dalle agitazioni generali per la categoria metalmeccanici.