Tipologia: Accordo
Data firma: 3 ottobre 1962
Validità: 01.10.1962*
Parti: Fiat e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Fiat
Fonte: mirafiori-accordielotte.org

Sommario:

Accordo di acconto
Art. 1 - Orario di lavoro
Art. 2 - Lavoro straordinario, notturno e festivo operai
Art. 3 - Ferie operai
Art. 4 - Aumenti periodici di anzianità operai
Art. 5 - Trattamento in caso di malattia
Art. 6 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro
Art. 7 - Servizio militare
Art. 8 - Indennità di anzianità per licenziamento
Art. 9 - Indennità di anzianità in caso di dimissioni
Art. 10 - Qualifiche
Art. 11 - Lavoro straordinario notturno e festivo impiegati
Art. 12 - Aumenti periodici di anzianità impiegati
Art. 13 - Ferie impiegati
Art. 14 - Trattenuta quote sindacali
Art. 15 - Premio semestrale
Art. 16 - Retribuzioni
Art. 17 - Inscindibilità delle disposizioni concordate e delle condizioni di miglior favore
Art. 18 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 Dichiarazione a verbale Sistema contrattuale
Allegato 2 Dichiarazione a verbale Distribuzione dell'orario di lavoro
Allegato 3 Dichiarazione a verbale Categoria speciale
Allegato 4 Dichiarazione a verbale sulla armonizzazione retributiva dei vari stabilimenti
Allegato 5 Dichiarazione a verbale
Premio di produzione
Verbale di accordo, Torino, 3 ottobre 1962
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Regolamento del premio di produzione Fiat
I Premessa
II Condizioni di applicazione

Art. 1 - Tempi base
Art. 2 - Tempi nuovi
Art. 3 - Modifiche ai tempi assestati
Art. 4 - Comunicazione dei tempi assestati
Art. 5 - Avviamento di nuove lavorazioni
Art. 6 - Assestamento dei tempi
Art. 7 - Bolle supplementari "eventuali"
Art. 8 - Reclami
Art. 9 - Rilievo quantità prodotte
Art. 10
Art. 11
III Calcolo dell'indice e del premio di produzione

Art. 12
Art. 13 - Formula dell'indice di rendimento
Art. 14 - Ore ad economia
Art. 15 - Ore di inattività
Art. 16 - Scarti
IV Determinazione dei premi
Art. 17 - Operai diretti - Ore incentivate
Art. 18 - Operai diretti - Ore di inattività
Art. 19 - Operai diretti - Ore ad economia
Art. 20 - Operai indiretti
Art. 21 - Tabelle
Art. 22
Tabella del premio di produzione
Allegato all'accordo 3/10/1962
Regolamento del premio generale di stabilimento Fiat
Premessa
Art. 1 -
Art. 2 -
Art. 3 -
Art. 4 -
Art. 5 -
Art. 6 -
Criteri generali sulla misurazione dei tempi di lavorazione
a) - Rilievi cronometrici
b) - Preventivi
Fattore di riposo
Accordo linee a trazione meccanica
Verbale di accordo, 3 ottobre 1962
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Verbale di accordo, 3 ottobre 1962
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Lavorazioni su linee meccanizzate
Linee meccanizzate che usufruiscono della fermata di 10 minuti per turno

Accordo di acconto
(Accordo di base)

Oggi 3 ottobre 1962 nella sede della Prefettura di Torino, alla presenza del Prefetto di Torino, tra la spa Fiat assistita dall'Unione Industriale di Torino, e le Organizzazioni Sindacali: Fiom - Cgil , Fim - Cisl, Uilm - Uil sono state definite le seguenti intese a titolo di acconto sul prossimo Contratto Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica:

Art. 3 - Ferie operai
Il periodo di ferie spettante all'operaio per ogni anno è portato alle seguenti misure:
- 17 gg. per anzianità di servizio da 1 a 3 anni compiuti;
- 18 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 4° anno al 10° compiuto;
- 20 gg. per anzianità di servizio dall'inizio dell'11° anno al 19° compiuto;
- 22 gg. per anzianità di servizio dall'inizio del 20° anno in poi.

Art. 10 - Qualifiche
Le parti si impegnano ad effettuare un esame delle mansioni particolari svolte dagli operai di 3ª categoria, che presentano caratteristiche speciali allo scopo di concordarne una congrua valutazione agli effetti retributivi.

Art. 13 - Ferie impiegati
Il periodo minimo di ferie per gli impiegati (per anzianità di servizio da 1 a 2 anni compiuti) viene portato a giorni 17.

Art. 17 - Inscindibilità delle disposizioni concordate e delle condizioni di miglior favore
[...]
Le intese di cui al presente accordo sono valide per gli Stabilimenti Fiat e Filiali Fiat e per gli Stabilimenti O.M.

Art. 18 - Decorrenza e durata
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° ottobre 1962 ed avrà durata fino all'entrata in vigore del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro per l'Industria Metalmeccanica, salvo quanto previsto dal procedente art. 17.

Allegati
Allegato 1 Dichiarazione a verbale
Sistema contrattuale

La Fiat, a conoscenza delle istanze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, che riguardano una revisione del sistema contrattuale generale dell'Industria Metalmeccanica, rileva che tale revisione dovrebbe tradursi in un'articolazione della contrattazione collettiva fra le Organizzazioni Sindacali quali soggetti della contrattazione stessa ai vari livelli (nazionale, di settore, aziendale); e dichiara di accettarne in linea di massima i principi informatori.
La Fiat osserva tuttavia che ogni impegno relativo alle modalità della contrattazione collettiva ai vari livelli, è relativo pertanto:
- alla determinazione delle materie di rispettiva competenza di ogni livello di contrattazione;
- all'ambito entro il quale si dovrà sviluppare la contrattazione ai vari livelli ed alle procedure del caso, deve essere assunto non dalle singole Aziende, ma dalle contrapposte Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Per queste ragioni la Fiat dichiara che si rimetterà in proposito ciò che verrà definito in sede nazionale; e dichiara altresì che in tale sede esprimerà il proprio parere favorevole alla revisione del sistema contrattuale nazionale, come sopra indicato.

Allegato 2 Dichiarazione a verbale
Distribuzione dell'orario di lavoro

Entro il marzo 1963 l'Azienda esaminerà congiuntamente con le Commissioni Interne la distribuzione degli orari di lavoro relativi l'anno 1963, tenendo conto degli interessi dei lavoratori e delle esigenze produttive in relazione alle richieste del mercato, nell'ambito delle disposizioni di legge e contrattuali in vigore.
Un ulteriore esame potrà essere effettuato - su richiesta di una delle parti - in sede sindacale, con l'osservanza dei criteri suddetti.

Allegato 3 Dichiarazione a verbale
Categoria speciale

L'Azienda si dichiara disposta, attraverso un accertamento delle mansioni svolte dai singoli ad inquadrare nella categoria impiegatizia tutti coloro che all'atto del presente accordo appartengono alla categoria speciale e risultino adibiti a mansioni avvicinabili alla mansione impiegatizia.
Il provvedimento di cui sopra intesserà la maggioranza dei lavoratori attualmente classificati nella suddetta categoria speciale.

Allegato 5 Dichiarazione a verbale
La Segreterie Nazionali della: Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim - Cisl), della Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom - Cgil) e dell'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (Uilm - Uil) dichiarano di escludere gli Stabilimenti Fiat - OM dalle agitazioni generali per la categoria metalmeccanici connesse con la vertenza per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro della categoria.

Premio di produzione
Verbale di accordo, Torino, 3 ottobre 1962

Tra la Fiat spa, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino e la Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim), la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom), l'Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (Uilm), si prende e si dà atto di quanto segue:

Art. 1 - Le parti approvano il "Regolamento del premio di produzione Fiat" ed il "Regolamento per il premio generale di Stabilimento Fiat", secondo i testi e le tabelle allegate, notificati in data odierna alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2 - La parti si danno atto che l'Azienda ha provveduto a comunicare altresì alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, per il tramite della propria Associazione Industriale ed a finalità informative, i criteri generali circa i metodi di rilevazione dei tempi di lavorazione e le relative maggiorazioni.

Art. 3 - Le parti si danno atto, inoltre, che non sono emerse situazioni di contestazione, le quali investano gli aspetti di struttura del sistema in atto.

Art. 4 - Eventuali modifiche in questa materia, per l'applicazione di nuovi sistemi o per modificazioni al sistema in atto, introdotte dall'Azienda per necessità tecniche od organizzative, verranno esaminate tra le parti.

Art. 5 - Le presenti intese entrano in vigore alla data di stipulazione ed avranno durata di anni due.

Regolamento del premio di produzione Fiat
I Premessa

Il premio di produzione Fiat, di cui al presente regolamento, non rientra tra i tipi di cottimo previsti e disciplinati dal Contratto Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica.
Nell'ambito di ogni Sezione potranno essere presi accordi particolari di applicazione, purché essi rientrino nel quadro generale del presento regolamento.
Il premio di produzione è istituito con il preciso scopo di dare agli operai direttamente o indirettamente produttivi un incentivo allo aumento della produzione quantitativa e qualificativa, permettendo in pari tempo un congruo miglioramento della loro retribuzione.

II Condizioni di applicazione
Art. 1 - Tempi base

I tempi attualmente inscritti sulle rubriche o sui cicli (corrispondenti a rendimento 100) sono utilizzati per la determinazione dello indice di rendimento sul quale si è basato il premio.
Il concetto di tempo "a 100" è il seguente: un tempo è da considerarsi a 100 quando, applicato alla misura del rendimento di un operaio medio normale, permette allo stesso di arrivare ad un indice di rendimento pari a 130/135 lavorando con continuità e con ritmo ottimo,

Art. 2 - Tempi nuovi
I tempi nuovi da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione verranno rilevati o preventivati con lo stesso criterio utilizzato per la determinazione dei tempi attualmente iscritti alle rubriche o ai cicli.

Art. 3 - Modifiche ai tempi assestati
Quando siano intervenute variazioni tecniche od organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'Azienda o dall'operaio.
Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai nelle forme previste dal successivo art. 4: verranno del pari fornite all'operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.
Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normalmente di quindici giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiederne, qualora esistesse una documentata necessità, un prolungamento.
Durante tale periodo la liquidazione del premio verrà fatta sulla base dell'indice di rendimento medio del gruppo risultante dopo l'applicazione, per i soli operai interessati dalla modifica, delle integrazioni previste dal successivo art. 6.

Art. 4 - Comunicazione dei tempi assestati
I tempi assestati sono comunicati agli operai interessati con uno dei
seguenti sistemi:
a) a mezzo bolle di lavorazione;
b) a mezzo di tabelle affisse in reparto;
c) a mezzo di cartellini depositati presso il Capo Squadra. In questo caso il Capo Squadra comunicherà ad ogni operaio i tempi relativi alle operazioni che vengono da lui svolte e gli darà in visione il relativo cartellino, sul quale un apposito spazio sarà riservato per la data e la firma dell'operaio per la semplice presa visione. I cartellini saranno conservati dal Capo Squadra, al quale l'operaio potrà rivolgersi, anche in seguito, con semplice richiesta verbale, per prendere visione del tempo relativo al lavoro eseguito. La comunicazione dei tempi assestati comprenderà la descrizione del lavoro da svolgere; verranno inoltre fornite all'operaio le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo le modalità prescritte e nel tempo assegnato.

Art. 5 - Avviamento di nuove lavorazioni
Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:
- per l'inizio di una nuova lavorazione;
- per l'introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;
- per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;
- per motivi analoghi;
si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano con una preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione, e perciò senza sia possibile un calcolo del loro rendimento agli effetti del premio produzione.
Le Direzioni segnaleranno agli interessati l'inizio e - ove possibile - la probabile durata dei periodi di avviamento.
Durante tali periodi gli operai diretti percepiranno, per tutte ore impiegate per lavorazioni in avviamento, il premio di produzione ad economia, con l'aggiunta delle quote di integrazione in Lire/ora, variabili in relazione alla percentuale di realizzazione dei programmi aziendali di avviamento preventivati per ciascun gruppo, previste dalla seguente tabella:
...omissis...
I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive. I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico-produttive, ecc.)
Nell'eventualità di realizzazione di percentuali inferiori al 70% del programma, le Direzioni ne daranno notizia alle rispettive Commissioni Interne per il comune esame della situazione da effettuarsi in tempo utile per la liquidazione mensile delle retribuzioni. Ove necessario, un ulteriore esame potrà essere svolto in seconda istanza tra le Organizzazioni Sindacali Provinciali.
Per gli operai indiretti verranno seguite le norme in vigore.

Art. 6 - Assestamento dei tempi
Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori.
L'assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro e, in detto periodo, i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più od in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate agli operai interessati.
Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo: i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e notificati agli interessati secondo la normale procedura in atto.
Quando il rendimento abbia raggiunto un livello uguale o superiore a 130 gli operai diretti saranno pagati secondo l'indice di rendimento raggiunto. Qualora, limitatamente al periodo di assestamento il rendimento effettivo risulti inferiore a 130, gli operi diretti saranno pagati in base alla tabella sotto riportata:
...omissis...

Art. 7 - Bolle supplementari "eventuali"
Per le lavorazioni non di serie o lavorazioni che si ripetono a lunga scadenza, ai tempi preventivati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie ("eventuali"), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste dal preventivo. Per specifiche condizioni speciali di lavorazione le "eventuali" potranno verificarsi anche per le lavorazioni di serie.
Le bolle supplementari provvisorio ("eventuali") verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano la emissione.

Art. 8 - Reclami
Eventuali deficienze od eccedenze relative a singoli casi specifici di tempi di lavorazione saranno segnalate dagli operai e dai tecnici del Servizio Mano d'Opera e ricontrollate: l'applicazione del nuovo tempo ricontrollato verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme e nei modi di cui all'art. 4.
Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:
a) L'operaio potrà presentare reclamo al proprio Capo Squadra, il quale lo esaminerà e richiederà al Servizio Mano d'Opera il controllo del tempo. Il Servizio Mano d'Opera controllerà il tempo di norma entro 7 giorni lavorativi dalla data della presentazione del reclamo e farà pervenire all'operaio, tramite il Capo Squadra, la variazione o la riconferma documentata del tempo.
b) L'operaio, qualora non ritenga la riposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto alla Direzione per il tramite della Commissione Interna, designando uno o più membri di essa a rappresentarlo ed assisterlo nella trattazione della controversia nei confronti della Direzione ed
eventualmente nel sopraluogo insieme ad un tecnico del Servizio Mano d'Opera.
L'esame della controversia dovrà essere esaurito normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione alla Direzione.
c) In caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata - entro i 15 giorni successivi - tra le Organizzazioni Sindacali Provinciali cui le parti avranno conferito mandato.
d) Qualora l'esame del reclamo dia luogo alla variazione del tempo assegnato, l'applicazione del nuovo tempo - ai fini della liquidazione del premio di produzione - avrà decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto.

Art. 9 - Rilievo quantità prodotte
Il rilievo delle quantità prodotte avverrà come segue:
a) Per le lavorazioni intermittenti il lavoro verrà assegnato con l'accompagnamento di una bolla che indichi il quantitativo di pezzi da fare ed il tempo unitario assegnato.
L'operaio o il Capo Squadra dovrà annotare sulla bolla soltanto il nome ed il numero dell'esecutore e del gruppo.
A lavoro ultimato le bolle verranno ritirate per il conteggio. A mani dell'esecutore rimarrà un talloncino di controllo.
Qualora l'istituzione di detto metodo non sia possibile per l'applicazione iniziale, saranno ammessi altri criteri purché non si richieda l'autoiscrizione delle quantità prodotte da parte dell'esecutore.
b) Per le lavorazioni in linea verranno istituiti dei traguardi fissi, ai quali un apposito incaricato (collaudo) rileverà i pezzi prodotti su appositi cartellini. La produzione rilevata verrà accreditata al gruppo di operai a monte del traguardo. Appositi controlli verranno istituiti tra le produzioni rilevato ai traguardi e la produzione finale della linea versata a magazzino o reparto susseguente.
c) I casi di contestazione circa la produzione aggiudicata ai gruppi, se non risolti direttamente, verranno deferiti alla Commissione Interna con lo stesso procedimento che per i reclami relativi ai tempi.

Art. 10
La paga di fatto corrisposta agli operai diretti e indiretti, composta dal minimo di categoria maggiorato dagli assegni di merito. non potrà in nessun caso essere ridotta, anche se si verificassero indici di produzione inferiori a quello dal quale si inizia la corresponsione del premio.

Art. 11
I premi di produzione verranno determinati mensilmente e potranno oscillare da mese a mese, in funzione dell'indice di produzione. Non vi sarà cioè alcuna interdipendenza tra il premio realizzato in un dato mese o periodo ed il premio minimo da assegnare nei mesi o periodi successivi.

III Calcolo dell'indice e del premio di produzione
Art. 12

L'indice di rendimento non sarà considerato individualmente per ogni operaio, ma collettivamente per gruppi di lavori simili o concomitanti.
Gli operai appartenenti ad un dato gruppo, per il quale si determini l'indice di rendimento, percepiranno un premio stabilito in funzione all'indice stesso.
Tutti gli altri operai dello Stabilimento non appartenenti a gruppi per i quali si determini direttamente un indice di rendimento percepiranno un premio proporzionale all'indice generale medio dello Stabilimento.
Agli effetti della determinazione del premio gli operai si distinguono nelle seguenti categorie:
Diretti: quelli per i quali l'indice è stabilito in funzione diretta al proprio lavoro.
Indiretti: quelli che collaborano più o meno direttamente con gli operai diretti ma per i quali non si determina un indice di rendimento.

Art. 13 - Formula dell'indice di rendimento
Il calcolo dell'indice di rendimento di ogni gruppo e la determinazione dei premi relativi avverrà con il seguente procedimento: l'indice di rendimento di ogni gruppo sarà uguale a:

pezzi prodotti moltiplicati (X) tempi per pezzi (in ore)
100 X ---------------------------------------------------------------------
ore di presenza meno (-) ore ad economia meno (-) ore inattività


Art. 14 - Ore ad economia
Per ore ad economia degli operai diretti si intendono esclusivamente quelle ore impiegate in lavori produttivi per i quali non sia stato determinato il tempo di esecuzione, oppure le ore impiegate in lavori di manutenzione o ausiliari per i quali non esiste la regolare determinazione dei tempi di esecuzione. Sono però esclusi in modo assoluto i casi di lavori vari improduttivi eseguiti per occupare un operaio che rimanesse altrimenti inattivo per uno dei motivo specificati all'articolo seguente.

Art. 15 - Ore di inattività
Per ore di inattività si intendono le ore perse dagli operai diretti per uno dei seguenti motivi:
- mancanza materiali; - mancanza attrezzi, utensili o mezzi di lavoro;
- guasto macchina o impianti;
- mancanza energia elettrica;
- ecc.

Art. 16 - Scarti
Per gli scarti si procederà come segue:
- entreranno nel computo dell'indice di rendimento gli scarti non imputabili all'esecutore;
- saranno dedotti dal computo dell'indice di rendimento gli scarti imputabili all'esecutore.

IV Determinazione dei premi
Art. 22

Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta degli indici di rendimento e dei relativi guadagni di premio di produzione, la Commissione Interna potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. Nel caso di mancato accordo la questione potrà essere esaminata dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Criteri generali sulla misurazione dei tempi di lavorazione
I tempi di lavorazione vengono determinati:
a) per mezzo di rilievi cronometrici;
b) per mezzo di preventivi,

a) - Rilievi cronometrici
I rilievi cronometrici vengono eseguiti mediante lettura su cronometro dei tempi di esecuzione impiegati dall'operaio e considerazione della velocità di lavoro dell'operaio stesso.
Per velocità di lavoro si intende l'abilità e l'impegno dimostrati dall'operaio nell'eseguire l'operazione: si indica con velocità di lavoro 133 quella che può essere realizzata e mantenuta per tutta la giornata da un operaio di media capacità e buona volontà, senza alcun nocumento alla salute.
Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di volte, a seconda del tipo e delle esigenze della lavorazione, in modo da consentire con la determinazione del valore di maggior frequenza una valutazione precisa ed obiettiva (curva di Gauss o media triangolata).
Per consentire all'operaio di buona volontà e media capacità la realizzazione di un rendimento pari a 133, i tempi rilevati, con le relative velocità vengono riportati a velocità 100. Quindi:

tempo rilevato X velocità rilevata
Tempo base a velocità 100 = -------------------------------------------------
100

Al dato così rilevato vengono aggiunte maggiorazioni per tener conto del fattore fisiologico e del fattore di riposo, ottenendo il "tempo" da assegnare all'operazione rilevata.

b) - Preventivi
Quando non è possibile rilevare il tempo di lavorazione, trattandosi di fabbricazione di poche unità, i tempi vengono calcolati (a velocità base = 100) sulla scorta di esperienze relative ad ogni fase.
A questi dati vengono aggiunto le maggiorazioni per fattore fisiologico e fattore di riposo, nonché, in alcuni casi particolari ulteriori maggiorazioni per imprevisti vari a seconda delle condizioni di lavorazione, ottenendo il "tempo" da assegnare ad ogni operazione.

Fattore di riposo
Le percentuali di maggiorazione per fattore di riposo, aggiunte ai tempi rilevati, sono determinate in funzione del grado di affaticamento causato dalle singole operazioni in relazione alla posizione del tronco e degli arti dell'operatore durante l'esecuzione dell'operazione, ed alla resistenza opposta dal mezzo meccanico e dal peso spostato.
Le percentuali di maggiorazione per fattore di riposo sono state determinate sulla base di approfonditi studi condotte da tecnici e da medici specializzati sulle precedenti esperienze aziendali con l'ausilio dei più moderni criteri di valutazione offerti dalla fisiologia del lavoro.
Le percentuali di maggiorazione per fattore di riposo variano da un minimo del 5% ad un massimo del 27%, e sono comprensive delle maggiorazioni per esigenze fisiologiche uniformemente valutate nella misura del 4%.

Accordo linee a trazione meccanica
Verbale di accordo, 3 ottobre 1962

Tra la Fiat spa, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino e la Federazione Italiana Metalmeccanici (Fim), la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom), la Unione Italiana Lavoratori Metallurgici (Uilm), si prende e si dà atto di quanto segue:

Art. 1 - Le parti approvano le norme per le "lavorazioni su linee meccanizzate" contenute nel testo allegato, notificato in data odierna alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

Art. 2 - Le parti si danno atto che l'Azienda ha provveduto a comunicare altresì alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, per il tramite della propria Associazione Industriale ed a finalità informative, il limite massimo di saturazione media, ed ha precisato che all'esigenza di temporanee sostituzioni degli addetti alle linee, quando si assentino per necessità fisiologiche, viene provveduto, in relazione alla situazione tecnica, in sede di determinazione dei tempi.

Art. 3 - Le parti si danno atto, inoltre, che non sono emerse situazioni di contestazione. le quali investano gli aspetti di struttura del sistema in atto.

Art. 4 - Eventuali modifiche in questa materia, introdotta dall'Azienda per necessità tecniche od organizzative, verranno esaminate fra le parti.

Art. 5 - Le presenti intese entrano in vigore alla data di stipulazione ed avranno durata di anni due.

Verbale di accordo, 3 ottobre 1962
Tra la spa Fiat, assistita dall'Unione Industriale della Provincia di Torino e il Sindacato Italiano dell'Auto (Sida), assistito dalla Federazione Italiana Sindacati Metallurgici Internaz. Cristiana (Fismic) si prende e si dà atto di quanto segue:

Art. 1 - Le parti approvano le norme per le "lavorazioni su linee meccanizziate" contenute nel testo allegato, notificato in data odierna alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2 - Le parti si danno atto che l'azienda ha provveduto a comunicare altresì alle Organizzazioni Sindacali firmatarie, per il tramite della propria Associazione Industriale ed a finalità informative, il limite massimo di saturazione media, ed ha precisato che all'esigenza di temporanee sostituzioni degli addetti alle linee, quando si assentino per bisogni fisiologici, viene provveduto, in relazione alla situazione tecnica, in sede di determinazione dei tempi.

Art. 3 - Eventuali modifiche, introdotte dall'azienda per necessità tecniche od organizzative, verranno esaminate tra le partì.

Art. 4 - Le presenti intese entrano in vigore alla data di stipulazione ed avranno durata di anni due.

Lavorazioni su linee meccanizzate
I) Viene istituita una particolare "indennità disagio linea" da attribuirsi agli operai direttamente incentivati (e per le sole ore ad incentivo), i quali:
a) prestino la loro opera, con attività totalmente o quasi totalmente manuale, su linee di montaggio di grande serie, di unità o complessivi rilevanti, a trazione meccanica, la cui velocità non sia influenzabile dal lavoratore, e determini e vincoli quindi, indipendentemente dalla volontà del lavoratore stesso ed a causa anche della limitata durata delle operazioni assegnate al singolo, il suo ritmo di lavoro;
b) svolgano operazioni che comportino un'apprezzabile gravosità di prestazione e che vengano effettuate in piedi od eventualmente in posizioni disagiate;
c) non abbiano la possibilità per l'organizzazione e impostazione tecnico-produttiva della linea, di rimuovere dalla linea stessa l'unità od il complessivo in lavorazione, o la possibilità di non effettuare, al passaggio di ogni unità o complessivo, le operazioni assegnate.
Per potersi far luogo all'assegnazione dell'indennità di cui sopra, le condizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c) debbono verificarsi congiuntamente.
II) L'indennità disagio linea viene corrisposta nelle misure seguenti:
− £. 16 orarie per i lavori in linea di media gravosità;
− £. 20 orarie per i lavori in linea nei quali si riscontri una gravosità di prestazione particolare, e superiore alla media;
− £. 26 orarie per i lavori in linea o su tratti di linea sopraelevati (intendendosi per tali quelle linee nelle quali viene richiesta per l'esecuzione del lavoro la posizione prevalente delle braccia al di sopra del capo);
− £. 6 orarie per i collaudatori addetti a linee non sopraelevate;
− £. 8 orarie per i collaudatori addetti a linee o tratti di linea sopraelevati.
III) Il movimento delle linee a trazione meccanica indicate nella tabella allegata verrà arrestato per un periodo dì 10 minuti primi per ogni turno di lavoro e gli operai addetti osserveranno un riposo di pari durata; tale periodo viene retribuito secondo il guadagno globale degli operai interessati, senza recupero della produzione. Ciò non darà luogo a variazioni di sorta delle attuali modalità di determinazione dei tempi di lavorazione nonché di liquidazione della retribuzione e di computo del premio di produzione e del premio generale di stabilimento.

Linee meccanizzate che usufruiscono della fermata di 10 minuti per turno

Sezione

n.
linee

Denominazione della linea

Off.

AUTO

4
4
2
2
2
1
4
1
4
8
4
4
4
4
4
5
1
2
5
1
1
4
4

Linee montaggio motore
Linee montaggio cambio
Linee scatola guida
Linee sospensione posteriore
Linee motoassali
Linea sospensione anteriore
Linee lastroferratura
Giostra assemblaggio scocca 1300
Circuiti mano di fondo
Circuiti mano di smalto
Linee finizione vetture
Linee sellatura vetture
Linee carrozzatura vetture
Giostre sellatura sedili
Linee finitura motori
Linee montaggio dischi freno
Giostra montaggio pompa acqua 600
Giostra mont. compless. cambio differenz.
Mont. sottogruppi sospens. anteriore 1300
Mont. supporto differenziale 1300
Giostra montaggio capote
Giostre montaggio complessivi cavi
Linee finizione pannelli porte

11
11
11
11
11
11
11
17
18
18
18
19
20
16
11
11
11
11
11
11
16
16
16

O.S.A.

1
1
5
3
3
1
2
1
2
2
1

Linea montaggio frigorifero operazioni lato linea
Giostra montaggio porte frigorifero 
Giostre assemblaggio sedili 
Linee lastroferratura - T.T. 
Linee bonderizzazione e verniciatura T.T. 
Linea finizione vetture
Linee montaggio sottogruppi meccanici alla scocca (carrozzatura)
Linea montaggio elementi selleria e preparazione sottogruppi meccanici
Giostre sellatura sedili 
Giostre complessivi cavi impianto elettrico 
Tappeto rotativo per confezione pannelli rivestimento porte

5
5
5
10
11

12
12
12
12
12

S.P.A.

1
1
1

Linea montaggio motori autocarri
Linea montaggio motori trattori
Linea preparazione basamenti

 

MATERIALE
FERROVIARIO

1
2
1
1
2

Linea sellatura cabine (662-63-676)
Linee verniciatura cassoni e cabine
Linea montaggio e finitura cassoni
Lastroferratura cabine T.T.
Giostre assemblaggio porte

10
9
10
8
4