Provincia Autonoma Bolzano – Alto Adige
Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche) per le aziende private e pubbliche dell’Alto Adige
L’art. 37 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, definisce gli obblighi formativi a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori.
La Conferenza permanente per i rapporti Stato–Regione-Province Autonome ha approvato in data 21 dicembre 2011 l’Accordo n. 221/CSR, che disciplina la durata ed i contenuti minimi e le modalità della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Con successivo Accordo 25.07.2012 sono stati approvati l’adeguamento dell’Accordo 21.12.2011 e le rispettive linee guida interpretative.
La formazione di base delle lavoratrici e dei lavoratori è articolata in:
- formazione generale di almeno 4 ore per tutte le lavoratrici ed i lavoratori;
- formazione specifica di almeno 4, 8 o 12 ore per tutte le lavoratrici ed i lavoratori, in base alla classificazione di rischio delle attività dell’azienda secondo le categorie ATECO e in riferimento alla valutazione dei rischi.
Mentre la formazione generale costituisce credito formativo permanente, per la formazione specifica è previsto un aggiornamento quinquennale, della durata minima di 6 ore.
La formazione di base per i preposti è articolata in:
- succitata formazione generale e specifica per lavoratrici e lavoratori;
- ulteriore formazione particolare per preposti della durata di almeno 8 ore.
La formazione per dirigenti è articolata in tre moduli della durata complessiva di almeno 16 ore.
Per la formazione dei preposti e dei dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Con la deliberazione 8.11.1999, n. 4884, sono stati individuati i dirigenti dell’Amministrazione Provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, che ricoprono il ruolo di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia della sicurezza sul lavoro. Questi dirigenti non sono pertanto destinatari della formazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Secondo l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 solo i datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, devono frequentare specifici corsi di formazione.
I Dirigenti/Datori di lavoro nell’Amministrazione provinciale e nelle scuole di ogni ordine e grado dispongono di Servizi di prevenzione e protezione interni con propria o proprio Responsabile e pertanto la formazione ai sensi del suddetto art. 34 non è necessaria.
Per promuovere e divulgare la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, i dirigenti/datori di lavoro di cui sopra, dovrebbero ricevere ugualmente una formazione minima corrispondente alla formazione prevista per i preposti.
Ai sensi del D.lgs. 81/08 per preposto si intende la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Nell’Amministrazione provinciale, in base a quanto sopra esposto, sono da individuare come “preposto” ai sensi della normativa in materia della sicurezza sul lavoro le coordinatrici ed i coordinatori, le direttrici ed i direttori d’Ufficio, che non ricoprono il ruolo di “Datore di lavoro” o che non sono stati individuati come “Dirigenti”.
Sono da individuare inoltre come preposti di cui sopra, il personale dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, che sovrintende altro personale, anche per periodi limitati.
Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08, gli allievi e le allieve sono equiparati a lavoratori, quando lavorano in laboratori e/o officine e sono esposti a rischi specifici.
Le dirigenti ed i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado devono garantire la formazione delle allieve e degli allievi equiparati a lavoratrici e lavoratori.
Diplomate e diplomati delle scuole professionali e degli istituti superiori entreranno nel mondo del lavoro nel futuro e dovrebbero pertanto essere formate e formati adeguatamente nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione scolastica in materia di sicurezza sul lavoro garantisce una formazione omogenea di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del futuro e costituisce credito formativo permanente ai sensi dell’Accordo 21.11.2012.
Da questa formazione scolastica derivano risparmi rilevanti per tutte le aziende pubbliche e private dell’Alto Adige.
Il succitato Accordo del 21.12.2011 prevede di favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
L’utilizzo dell’e-Learning per la formazione specifica dei lavoratori e tutta la formazione per i preposti è consentito per progetti formativi sperimentali individuati dalle Regioni e Province autonome negli atti di recepimento dell’Accordo del 21.12.2011.
La Provincia Autonoma di Bolzano dispone già della piattaforma didattica per l’e-Learning, Copernicus.
Nella sola Amministrazione provinciale e nelle scuole di ogni ordine e grado sono da formare circa 22.000 lavoratrici e lavoratori, e pertanto appare sensato ed economicamente conveniente, individuare un progetto formativo di cui sopra.
La Provincia Autonoma di Bolzano aderisce al Tavolo tecnico dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e protezione delle Regioni e Province Autonome.
Il succitato Tavolo tecnico ha elaborato un documento, approvato nella seduta del 19 giugno 2012 (allegato alla presente deliberazione), contenente indicazioni sulle modalità di gestione della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, secondo i succitati accordi.
In particolare per la definizione dei contenuti della formazione specifica è prevista l’adozione di un approccio pragmatico per il quale le esigenze formative sono rapportate ai rischi presenti sul posto di lavoro.
Il Servizio di prevenzione e protezione centrale dell’Amministrazione provinciale, fin dalla sua istituzione, supporta i datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado per la valutazione dei rischi aziendali, per la definizione dei fabbisogni formativi delle lavoratrici e dei lavoratori e per l’erogazione dei corsi di formazione nel l’ambito della sicurezza sul lavoro.
Viste le competenze acquisite dal personale del Servizio di prevenzione e protezione centrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro e viste le competenze tecniche del personale interno all’Amministrazione provinciale in diversi settori, appare sensato istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da personale interno dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, coordinato dal Servizio di prevenzione e protezione centrale, per elaborare i contenuti dei corsi di formazione di cui all’Accordo 21.12.2011 in modo e-Learning.
Il personale partecipante al gruppo di lavoro di cui sopra deve disporre del tempo necessario.
Vista l’importanza di questo progetto, la Giunta provinciale nella seduta del 27.12.2012 ha deciso di mettere a disposizione del Servizio di prevenzione e protezione centrale, presso la Ripartizione Personale, le risorse necessarie per elaborare i corsi di formazione.
Talune rappresentative associazioni di categoria delle aziende private dell’Alto Adige hanno manifestato interesse all’approccio individuato dall’Amministrazione provinciale per gestire la formazione del proprio personale, secondo gli accordi di cui sopra.
Tali associazioni auspicano una fattiva collaborazione tra ente pubblico e aziende private per la definizione di una metodologia comune e di percorsi formativi condivisi e fruibili anche dalle aziende private dell’Alto Adige.
Ciò consentirebbe una razionalizzazione dei costi con benefici sia per l’ente pubblico, che per le aziende private, che volessero fruire dell’opportunità di aderire a questo progetto.
Appare pertanto sensato istituire un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare tra Amministrazione provinciale e associazioni di categoria delle aziende private dell’Alto Adige, coordinato dal Servizio di prevenzione e protezione centrale dell’Amministrazione provinciale.
L’Accordo 21.12.2011 prevede la possibilità di riconoscere la formazione erogata e/o progettata a cura dei datori di lavoro prima della pubblicazione dell’accordo stesso e conclusa entro l’11.01.2013.
Il Servizio di prevenzione e protezione centrale dell’Amministrazione provinciale ha elaborato due corsi di formazione e-Learning “Lavorare al videoterminale” e “Il rischio chimico” per i dipendenti provinciali ed il personale delle scuole di ogni ordine e grado, esposti a questi rischi specifici.
Appare pertanto sensato riconoscere i citati corsi di formazione come formazione pregressa.
L’accordo 21.12.2011 prevede inoltre che i lavoratori, già in servizio al 11 gennaio 2012, che non hanno effettuato in precedenza alcuna formazione specifica di cui all’Accordo, devono essere formati entro l’ 11 gennaio 2013.
Dirigenti e preposti invece devono essere formati entro l’ 11 luglio 2013.
Il personale di nuova assunzione (lavoratori, preposti, dirigenti) deve completare gli obblighi formativi anteriormente alla assunzione o, ove ciò non sia possibile, in ogni caso entro 60 giorni dalla assunzione.
Questi corsi di formazione dovrebbero essere validi per tutte le aziende private e pubbliche dell’Alto Adige, pertanto la denominazione delle figure operanti nell’ambito sicurezza sul lavoro devono essere uniformi. Le attuali denominazioni utilizzate esclusivamente nell’Amministrazione provinciale “Verantwortliche Arbeitsschutzfachkraft” e “Arbeitsschutzbeauftragter”, utilizzate per “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” e “ Addetta e Addetto al Servizio di prevenzione e protezione” sono da cambiare in “Leiterbzw.
Il D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, all’art. 32, comma 4 individua i soggetti formatori che possono organizzare i corsi di formazione per Addetti e Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.
L’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26.01.2006 ed il successivo Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome in data 5 ottobre 2006, definiscono i criteri per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Con la Deliberazione della Giunta Provinciale 23.04.2007, n. 1299 di attuazione dei succitati Accordi nella Provincia Autonoma di Bolzano, è stata affidata l’organizzazione delle attività formative degli Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, ai competenti servizi per la formazione continua sul lavoro delle Aree formazione professionale tedesca ed italiana (ex Ripartizioni per la formazione professionale in lingua tedesca ed italiana).
Il Servizio di prevenzione e protezione centrale, presso la Ripartizione Personale, collabora dal 2007 con le Aree formazione professionale in lingua tedesca ed in lingua italiana per l’organizzazione e la realizzazione, anche con personale interno, di corsi di formazione per gli Addetti ed i Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado.
Si ritiene pertanto opportuno che il Servizio di prevenzione e protezione centrale, presso la Ripartizione Personale sia individuato come soggetto formatore per la formazione di base e di aggiornamento degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dell’Amministrazione provinciale e per le scuole di ogni ordine e grado.
La Giunta Provinciale
delibera
a voti unanimi legalmente espressi:
1. Di istituire un gruppo di lavoro interdisciplinare, costituito da personale interno dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, coordinato dal Servizio di prevenzione e protezione centrale nella Ripartizione Personale della Provincia, per elaborare i contenuti dei corsi di formazione di cui agli Accordi Stato-Regioni-Province autonome del 21.12.2011 e del 25.07.2012.
2. I dirigenti preposti al personale che fa parte del succitato gruppo di lavoro devono concedere a tale personale il tempo necessario per l’elaborazione dei corsi di formazione, in accordo con il Servizio di prevenzione e protezione centrale.
3. Le risorse necessarie per elaborare i corsi di formazione sono messe a disposizione del Servizio di prevenzione e protezione centrale, presso la Ripartizione Personale, secondo le disposizioni della Giunta provinciale.
4. Di adottare le modalità per la definizione e lo svolgimento della formazione secondo le indicazioni proposte dal “Tavolo tecnico dei Responsabili dei Servizi di prevenzione e protezione delle Regioni e delle Province autonome”.
5. Il Servizio di prevenzione e protezione centrale della Provincia è autorizzato a collaborare con associazioni di categoria delle aziende pubbliche e private dell’Alto Adige, che vogliono aderire a questo progetto di formazione.
6. Di consentire l’utilizzo dell’e-Learning con la propria piattaforma didattica provinciale Copernicus come progetto formativo sperimentale di interesse provinciale ai sensi dell’Accordo 21.12.2011, per la formazione specifica dei lavoratori e tutta la formazione dei preposti per le aziende pubbliche e private della Provincia Autonoma di Bolzano, sulla base del progetto formativo elaborato dai gruppi di lavoro di cui sopra.
7. I dirigenti/datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado vengono formati con gli stessi argomenti contenuti nella formazione prevista per i preposti, di cui agli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.
8. Nell’Amministrazione provinciale sono individuati come “preposti” ai sensi della normativa in materia della sicurezza sul lavoro le coordinatrici ed i coordinatori, le direttrici ed i direttori d’Ufficio, che non ricoprono il ruolo “Datore di lavoro” o che non sono stati individuati come “Dirigenti”.
9. I dirigenti/datori di lavoro dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado, individuano i preposti ai fini della sicurezza sul lavoro, tra il personale su cui incombe l’obbligo della sorveglianza di altro personale.
10. I due corsi di formazione e-Learning “Lavorare al videoterminale” e “Il rischio chimico” per i dipendenti provinciali ed il personale delle scuole di ogni ordine e grado, elaborati dal Servizio di prevenzione e protezione centrale prima della pubblicazione dell’Accordo 21.12.2011 e conclusi entro l’11.01.2013, sono riconosciuti come formazione specifica ai sensi del succitato Accordo, solo in relazione agli specifici argomenti trattati.
11. La formazione generale di 4 ore per le lavoratrici ed i lavoratori inizierà nel mese di gennaio 2013.
La formazione specifica inizierà a seguito del completamento della redazione dei moduli formativi relativi ai rischi specifici.
12. Nell’Amministrazione provinciale e nelle scuole di ogni ordine e grado la denominazione “Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione” è tradotta con il termine “Leiter bzw. Leiterin des Arbeitsschutzdienstes” anziché “Verantwortliche Arbeitsschutzfachkraft”.
Il termine “Addetta e Addetto al Servizio di prevenzione e protezione” è tradotto con il termine “Beauftragte bzw. Beauftragter des Arbeitsschutzdienstes” anziché “Arbeitsschutzbeauftragte bzw. Arbeitsschutzbeauftragter”.
13. L’applicazione della presente deliberazione è obbligatoria per la formazione del personale dipendente in tutti i settori dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado. Per la formazione degli studenti equiparati a lavoratori, l’applicazione della presente deliberazione è facoltativa; i competenti organi individuano il metodo formativo adeguato alle Istituzioni scolastiche.
Alle altre aziende pubbliche e private dell’Alto Adige, è consentito applicare quanto previsto nella presente deliberazione o in alternativa regolamentare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori con proprie disposizioni, ai sensi degli Accordi del 21.12.2011 e del 25.07.2012.
14. Il Servizio di prevenzione e protezione centrale è individuato come soggetto formatore ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 32, comma 4, per la formazione di base e di aggiornamento degli Addetti e dei Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dell’Amministrazione provinciale e delle scuole di ogni ordine e grado.