- Infortunio sul Lavoro
- Macchina ed Attrezzatura di lavoro
- Cantiere Temporaneo e Mobile
- Appalto
- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la Sicurezza
- Committente
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Piano operativo di sicurezza
Responsabilità del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e del responsabile dei lavori per infortunio mortale occorso ad un dipendente nell'utilizzo di una gru di cantiere - Mancata istituzione di un idoneo canale di informazione e di controllo dei lavori che avrebbe potuto scongiurare l'evento - Nella specie nessuna misura precauzionale è stata adottata per isolare l'area della gru malfunzionante da una manovra errata - Sussiste.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.L., n. (OMISSIS);
R.E., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza 16/04/2007 della Corte d'Appello di Venezia;
udita la relazione del Pres. Dr. Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Antonelli Franco, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
P.L., n. (OMISSIS);
R.E., n. (OMISSIS);
avverso la sentenza 16/04/2007 della Corte d'Appello di Venezia;
udita la relazione del Pres. Dr. Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Antonelli Franco, che ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Fatto
B.L., F.R., P.L. e R.E. (in concorso con I.M. giudicato separatamente) furono tratti a giudizio del Tribunale di Padova per rispondere della seguente imputazione:
reato p. e p. dall'art. 589 c.p., per avere, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, altresì non osservando ciascuno le sottoindicate norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito del cantiere allestito presso la ditta E. s.p.a. per lavori di posa in opera di manto di copertura, opere di lattoneria e finestratura a shed e precisamente:
I.M. quale legale rappresentante della ditta I. s.r.l. (appaltatrice dei lavori) contravvenendo al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. 1 h, e non fornendo ai dipendenti della ditta F.R., cui erano stati subappaltati parte dei lavori, tempestive informazioni circa il rischio di un pericolo grave ed immediato derivante dal malfunzionamento della gru di cantiere, manifestatosi in data 7 giugno 2000 con incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. e non disponendo quindi le misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi rischio per i lavoratori;
R.E., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, contravvenendo al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 15, comma 1, lett. a, e, non assicurando in fase di esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di verifica e coordinamento, quanto contenuto nel piano di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi all'uso della gru di cantiere, non garantendo, inoltre, la costante informazione reciproca tra le imprese presenti in cantiere;
B.L., quale legale rappresentante della ditta E. s.p.a. e committente, P.L., quale responsabile dei lavori, contravvenendo entrambi al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, non adottando, nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, con particolare riferimento all'utilizzo della gru, idonee misure di sicurezza per la limitazione dei rischi e non verificando costantemente (in violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 6 e 5) l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere;
F.R. quale legale rappresentante della ditta F.R., datore di lavoro di C. e subappaltatrice dei lavori di incapsulamento con vernice delle lastre di copertura in fibrocemento listellatura e copertura, contravvenendo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, non provvedendo ad informare adeguatamente il dipendente C.E. sui rischi connessi all'uso della gru di cantiere e comunque consentendo che lo stesso, privo di adeguate istruzioni in merito, utilizzasse la gru stessa, quindi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza non adottando misure idonee per segregare la gru a torre (OMISSIS) o per dare avviso che la stessa era mal funzionante e che era quindi rischioso e molto pericoloso avvicinarsi e operare con la stessa, non adottando così le necessarie misure di protezione e cautela in presenza di elevata situazione di pericolosità, di cui si aveva notizia già dal 7 giugno 2000, così cagionato la morte di C.E., dipendente della ditta F.R., che cercando di "disattorcigliare" la rune di sollevamento della gru dal tamburo, operando non in condizioni di sicurezza non essendo stato reso inerte il carico costituito dal bilancino (quest'ultimo del perso di oltre 100 kg. insieme al bozzello, veniva mantenuto a 15 metri di altezza solo dalle forze generate dal precario equilibrio del bozzello nel carrello), posizionandosi il lavoratore tra il tamburo ed il traverso, muovendo la fune metallica e liberando l'incastro provvisorio tra bozzello e carrello con conseguente liberazione immediata del grave (bozzello e bilancino), che determinava la caduta del medesimo con tensione sul tamburo della fune, che investiva il C., colpendolo al torace, sollevandolo e spingendolo all'indietro, contro la struttura metallica del carro di base (decesso per insufficienza cardiocircolatoria irreversibile da shock emorragico per lesione toracica polifratturativa e ferita lacero contusa all'emitorace sinistro con soluzione di continuo a tutto spessore della gabbia toracica ed esposizione degli organi endotoracici) in (OMISSIS).
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 19 giugno 2003, ha dichiarato B.L., F.R., P.L. e R.E. colpevoli del reato di cui innanzi.
Ha condannato F.: al risarcimento dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; al pagamento di una provvisionale esecutiva liquidata in Euro 80.000,00 nonchè alla refusione in loro favore delle spese di costituzione e patrocinio.
Con sentenza del 16 aprile 2007 la Corte d'Appello di Venezia ha assolto B.L. e F.R. dal reato de quo, per non avere commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorrono gli imputati.
Il difensore di P.L. deduce due motivi:
con il primo lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
con il secondo evidenzia mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Assume che erroneamente in sentenza è stata ritenuta la presenza in cantiere, il giorno dell'infortunio, di "una catena di appalti e subappalti", che avrebbe imposto comunque alla società appaltante E. (ed in particolare a R. e P. quali delegati di B.L., Legale Rappresentante della E. stessa) di cooperare con le Società appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi che inerivano alla realizzazione dell'opera appaltata.
Precisa che E. ha appaltato i lavori in questione alla I. S.r.l., che avrebbe subappaltato alcune specifiche attività alla Ditta individuale B.A. la quale, a sua volta, aveva ceduto in subappalto tali lavori alla Ditta F.R., alle cui dipendenze operava l'infortunato C., poichè la B. mai era entrata in cantiere.
Aggiunge che la Ditta F.R., non presente in cantiere da due o tre mesi dalla data del fatto, si era ripresentata sul posto proprio il mattino dell'infortunio: conseguentemente in quel giorno in cantiere era presente ufficialmente solo la I..
Il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui quei giudici hanno ritenuto che sulla E. (e quindi sull'attuale ricorrente) abbia continuato a gravare l'obbligo per la Ditta appaltante di cooperare con l'appaltatore, per assicurare la sicurezza nell'esecuzione nella realizzazione delle opere oggetto dell'appalto de quo.
All'uopo evidenzia che la I. nel contratto stipulato e nel Piano di Sicurezza aveva assunto le correlate responsabilità.
I giudici territoriali sarebbero pervenuti all'erronea conclusione della permanenza di responsabilità in capo al ricorrente, movendo dall'asserita complessità di soggetti e di imprese che sarebbero state presenti in cantiere contestualmente nel giorno dell'accaduto: in contrario asserisce che quest'affermazione sarebbe contraddetta dalle emergenze processuali.
In particolare rileva che il giorno prima dell'infortunio - cioè il 7 giugno 2000 - avevano lavorato presso il cantiere solo dipendenti della I., i quali non avevano informato nè R. nè P. nè F. del malfunzionamento occorso alla gru di cantiere, consistente nell'incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. stessa.
Di fatto la I. si sarebbe limitata a richiedere per il giorno successivo l'intervento della Ditta addetta alla manutenzione.
Il ricorrente precisa essere il guasto tanto evidente che gli operai della Ditta F.R. nel giorno del decesso si erano immediatamente accorti dell'avvolgimento del cavo della gru in modo irregolare e del blocco del bozzello porta-gancio alla estremità superiore della sua corsa.
Asserisce che C. era stato, quindi, invitato dai suoi compagni a "lasciar" stare e ad aspettare che arrivasse il personale della I.", proprietaria della gru.
Ne deriverebbe che l'intervento della vittima presenterebbe il carattere dell'"eccezionalità ed esorbitanza rispetto .... alle precise direttive ricevute".
In ogni caso la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la I., unica presente in cantiere al momento del fatto ed unica informata della ripresa dei lavori da parte della F.R. dopo qualche mese d'assenza, aveva assunto l'obbligo di impartire precise e puntuali istruzioni non solo al suo personale ma anche ad eventuali altre maestranze interessate ai lavori.
Il ricorrente asserisce ancore che ravvisare in R. e P. profili di colpa, perchè non avrebbero previsto ed imposto ad I. di informarli di qualsiasi guasto per poter a loro volta intervenire, sarebbe un modo di argomentare contraddittorio ed illogico, perchè non tiene conto della superfluità di simili informative interne poichè in cantiere non stava operando una pluralità di imprese tale da imporre l'intervento del coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere ( R.) o del responsabile dei lavori ( P.), essendo presente solo la I., la quale aveva assunto l'obbligo di fornire istruzioni complete, d'informare la Ditta F.R. e di far usare le sue gru solo da personale specializzato operante alle sue dipendenze.
Il ricorrente espone altresì che la Corte d'Appello nei confronti dell'ing. P. ha inoltre individuato uno specifico profilo di colpa con riferimento al difetto dell'impianto per la violazione di cui il D.L. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, che avrebbe dato origine al guasto della gru e che sarebbe consistita in una presa di corrente, esistente in cantiere, con la polarità invertita.
Tale addebito mancherebbe nell'originaria contestazione e sarebbe stato - dapprima - ascritto dal Tribunale solo a B., condannato in primo grado, e poi addebitato in appello anche al ricorrente, che è stato condannato per tale profilo, mentre il predetto B. è stato assolto per non avere commesso il fatto.
Tale decisione - asserisce - è stata adottata a seguito dell'impugnazione proposta dai due sunnominati con la prospettazione - in ordine alla sola posizione di B. - proprio della violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., inerente soltanto la posizione di B. e non di P..
Paradossalmente - aggiunge - la Corte di appello ha addirittura "trasferito" in capo all'ing. P. l'addebito che il Tribunale (per la prima volta con la sentenza di 1^ grado) aveva ascritto solo al B..
La suddetta violazione dei menzionati artt. 521 e 522 c.p.p., con la pronunzia di secondo grado si è concretata nei confronti di P., al quale mai era stata ascritta l'inosservanza de qua.
Nè potrebbe farsi richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la violazione delle norme citate, quando si versi in tema di reati colposi e siano aggiunti particolari profili di colpa (anche se specifica) all'originaria contestazione.
Nel caso di specie - evidenzia - quest'indirizzo interpretativo non potrebbe essere invocato, poichè l'imputato non è stato posto in condizione di difendersi dallo specifico addebito, prima ascritto solo a B., poi escluso a carico del medesimo e ritenuto in capo a P..
A quest'ultimo - afferma - è stata sempre ed esclusivamente contestata in modo specifico la mancata adozione di idonee misure di sicurezza - nell'organizzare le operazioni di cantiere - con particolare riferimento alla gru senza alcun riferimento a problemi connessi all'impianto non adeguato della gru.
Deduce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione, poichè le asserite irregolarità rilevate in sede di indagini in ordine agli impianti elettrici presenti presso la E. non ebbero nessun rilievo causale dell'infortunio.
Assume che l'inconveniente verificatosi alla gru non fu determinato da irregolarità riscontrate nell'impianto elettrico presente ma dal fatto che, il giorno prima dell'infortunio, la gru fu collegata ad una presa che, diversa da quella abitualmente utilizzata, presentava un'inversione delle polarità; accadde, quindi, che l'operatore, il quale intendeva far scendere il verricello (con il bilancino di 100 Kg. di peso agganciato allo stesso) azionando il pulsante, ne causò viceversa la risalita con il conseguente incastro della fune della gru.
Conclude che all'epoca dell'infortunio non esisteva alcuna norma che imponesse specifiche protezioni o rilevazioni in ordine ad eventuali inversioni di polarità.
Asserisce altresì che, secondo le previsioni del contratto e del piano di sicurezza, la ditta E. si era impegnata a mettere a disposizione di I. un quadro elettrico generale con annesse dotazioni ed aveva indicato alla suddetta impresa l'attacco al quale l'impianto doveva essere collegato. R. si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L'esponente evidenzia che la Corte Veneta ha descritto in modo non realistico il luogo di lavoro, facendolo apparire come sede ove erano presenti numerose aziende.
In contrario sostiene che fin dall'inizio era stata attiva soltanto la I. appaltatrice dei lavori in virtù di contratto del 1 dicembre 1999 e successivamente la F.R. ditta esecutrice dei lavori relativi alla copertura dei capannoni, da eseguire con lastre di alluminio.
Aggiunge che, fino alla ristrutturazione della copertura da parte della I., i lavori di copertura non potevano essere realizzati dalla F.R., che, infatti, è "rientrata in servizio" in cantiere proprio nel giorno dell'infortunio.
Precisa che il Piano di Sicurezza prevedeva l'assunzione della responsabilità esclusiva dell'organizzazione del cantiere e l'impegno ad impartire corrette istruzioni a tutte le maestranze interessate ai lavori da parte della I..
reato p. e p. dall'art. 589 c.p., per avere, per colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia, altresì non osservando ciascuno le sottoindicate norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nell'ambito del cantiere allestito presso la ditta E. s.p.a. per lavori di posa in opera di manto di copertura, opere di lattoneria e finestratura a shed e precisamente:
I.M. quale legale rappresentante della ditta I. s.r.l. (appaltatrice dei lavori) contravvenendo al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. 1 h, e non fornendo ai dipendenti della ditta F.R., cui erano stati subappaltati parte dei lavori, tempestive informazioni circa il rischio di un pericolo grave ed immediato derivante dal malfunzionamento della gru di cantiere, manifestatosi in data 7 giugno 2000 con incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. e non disponendo quindi le misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi rischio per i lavoratori;
R.E., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori, contravvenendo al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 15, comma 1, lett. a, e, non assicurando in fase di esecuzione dei lavori, tramite opportune azioni di verifica e coordinamento, quanto contenuto nel piano di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi connessi all'uso della gru di cantiere, non garantendo, inoltre, la costante informazione reciproca tra le imprese presenti in cantiere;
B.L., quale legale rappresentante della ditta E. s.p.a. e committente, P.L., quale responsabile dei lavori, contravvenendo entrambi al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, non adottando, nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, con particolare riferimento all'utilizzo della gru, idonee misure di sicurezza per la limitazione dei rischi e non verificando costantemente (in violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 6 e 5) l'adempimento dell'obbligo di organizzazione del coordinamento e della reciproca informazione fra le imprese presenti in cantiere;
F.R. quale legale rappresentante della ditta F.R., datore di lavoro di C. e subappaltatrice dei lavori di incapsulamento con vernice delle lastre di copertura in fibrocemento listellatura e copertura, contravvenendo alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3, non provvedendo ad informare adeguatamente il dipendente C.E. sui rischi connessi all'uso della gru di cantiere e comunque consentendo che lo stesso, privo di adeguate istruzioni in merito, utilizzasse la gru stessa, quindi, ciascuno per quanto di rispettiva competenza non adottando misure idonee per segregare la gru a torre (OMISSIS) o per dare avviso che la stessa era mal funzionante e che era quindi rischioso e molto pericoloso avvicinarsi e operare con la stessa, non adottando così le necessarie misure di protezione e cautela in presenza di elevata situazione di pericolosità, di cui si aveva notizia già dal 7 giugno 2000, così cagionato la morte di C.E., dipendente della ditta F.R., che cercando di "disattorcigliare" la rune di sollevamento della gru dal tamburo, operando non in condizioni di sicurezza non essendo stato reso inerte il carico costituito dal bilancino (quest'ultimo del perso di oltre 100 kg. insieme al bozzello, veniva mantenuto a 15 metri di altezza solo dalle forze generate dal precario equilibrio del bozzello nel carrello), posizionandosi il lavoratore tra il tamburo ed il traverso, muovendo la fune metallica e liberando l'incastro provvisorio tra bozzello e carrello con conseguente liberazione immediata del grave (bozzello e bilancino), che determinava la caduta del medesimo con tensione sul tamburo della fune, che investiva il C., colpendolo al torace, sollevandolo e spingendolo all'indietro, contro la struttura metallica del carro di base (decesso per insufficienza cardiocircolatoria irreversibile da shock emorragico per lesione toracica polifratturativa e ferita lacero contusa all'emitorace sinistro con soluzione di continuo a tutto spessore della gabbia toracica ed esposizione degli organi endotoracici) in (OMISSIS).
Il Tribunale di Padova, con sentenza del 19 giugno 2003, ha dichiarato B.L., F.R., P.L. e R.E. colpevoli del reato di cui innanzi.
Ha condannato F.: al risarcimento dei danni alle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio; al pagamento di una provvisionale esecutiva liquidata in Euro 80.000,00 nonchè alla refusione in loro favore delle spese di costituzione e patrocinio.
Con sentenza del 16 aprile 2007 la Corte d'Appello di Venezia ha assolto B.L. e F.R. dal reato de quo, per non avere commesso il fatto, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorrono gli imputati.
Il difensore di P.L. deduce due motivi:
con il primo lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione;
con il secondo evidenzia mancanza di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza.
Assume che erroneamente in sentenza è stata ritenuta la presenza in cantiere, il giorno dell'infortunio, di "una catena di appalti e subappalti", che avrebbe imposto comunque alla società appaltante E. (ed in particolare a R. e P. quali delegati di B.L., Legale Rappresentante della E. stessa) di cooperare con le Società appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i rischi che inerivano alla realizzazione dell'opera appaltata.
Precisa che E. ha appaltato i lavori in questione alla I. S.r.l., che avrebbe subappaltato alcune specifiche attività alla Ditta individuale B.A. la quale, a sua volta, aveva ceduto in subappalto tali lavori alla Ditta F.R., alle cui dipendenze operava l'infortunato C., poichè la B. mai era entrata in cantiere.
Aggiunge che la Ditta F.R., non presente in cantiere da due o tre mesi dalla data del fatto, si era ripresentata sul posto proprio il mattino dell'infortunio: conseguentemente in quel giorno in cantiere era presente ufficialmente solo la I..
Il ricorrente lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità del provvedimento impugnato nella parte in cui quei giudici hanno ritenuto che sulla E. (e quindi sull'attuale ricorrente) abbia continuato a gravare l'obbligo per la Ditta appaltante di cooperare con l'appaltatore, per assicurare la sicurezza nell'esecuzione nella realizzazione delle opere oggetto dell'appalto de quo.
All'uopo evidenzia che la I. nel contratto stipulato e nel Piano di Sicurezza aveva assunto le correlate responsabilità.
I giudici territoriali sarebbero pervenuti all'erronea conclusione della permanenza di responsabilità in capo al ricorrente, movendo dall'asserita complessità di soggetti e di imprese che sarebbero state presenti in cantiere contestualmente nel giorno dell'accaduto: in contrario asserisce che quest'affermazione sarebbe contraddetta dalle emergenze processuali.
In particolare rileva che il giorno prima dell'infortunio - cioè il 7 giugno 2000 - avevano lavorato presso il cantiere solo dipendenti della I., i quali non avevano informato nè R. nè P. nè F. del malfunzionamento occorso alla gru di cantiere, consistente nell'incastro del bozzello sul carrello nel corso di manovra effettuata da personale della I. stessa.
Di fatto la I. si sarebbe limitata a richiedere per il giorno successivo l'intervento della Ditta addetta alla manutenzione.
Il ricorrente precisa essere il guasto tanto evidente che gli operai della Ditta F.R. nel giorno del decesso si erano immediatamente accorti dell'avvolgimento del cavo della gru in modo irregolare e del blocco del bozzello porta-gancio alla estremità superiore della sua corsa.
Asserisce che C. era stato, quindi, invitato dai suoi compagni a "lasciar" stare e ad aspettare che arrivasse il personale della I.", proprietaria della gru.
Ne deriverebbe che l'intervento della vittima presenterebbe il carattere dell'"eccezionalità ed esorbitanza rispetto .... alle precise direttive ricevute".
In ogni caso la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la I., unica presente in cantiere al momento del fatto ed unica informata della ripresa dei lavori da parte della F.R. dopo qualche mese d'assenza, aveva assunto l'obbligo di impartire precise e puntuali istruzioni non solo al suo personale ma anche ad eventuali altre maestranze interessate ai lavori.
Il ricorrente asserisce ancore che ravvisare in R. e P. profili di colpa, perchè non avrebbero previsto ed imposto ad I. di informarli di qualsiasi guasto per poter a loro volta intervenire, sarebbe un modo di argomentare contraddittorio ed illogico, perchè non tiene conto della superfluità di simili informative interne poichè in cantiere non stava operando una pluralità di imprese tale da imporre l'intervento del coordinatore per la progettazione e la esecuzione delle opere ( R.) o del responsabile dei lavori ( P.), essendo presente solo la I., la quale aveva assunto l'obbligo di fornire istruzioni complete, d'informare la Ditta F.R. e di far usare le sue gru solo da personale specializzato operante alle sue dipendenze.
Il ricorrente espone altresì che la Corte d'Appello nei confronti dell'ing. P. ha inoltre individuato uno specifico profilo di colpa con riferimento al difetto dell'impianto per la violazione di cui il D.L. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2, che avrebbe dato origine al guasto della gru e che sarebbe consistita in una presa di corrente, esistente in cantiere, con la polarità invertita.
Tale addebito mancherebbe nell'originaria contestazione e sarebbe stato - dapprima - ascritto dal Tribunale solo a B., condannato in primo grado, e poi addebitato in appello anche al ricorrente, che è stato condannato per tale profilo, mentre il predetto B. è stato assolto per non avere commesso il fatto.
Tale decisione - asserisce - è stata adottata a seguito dell'impugnazione proposta dai due sunnominati con la prospettazione - in ordine alla sola posizione di B. - proprio della violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., inerente soltanto la posizione di B. e non di P..
Paradossalmente - aggiunge - la Corte di appello ha addirittura "trasferito" in capo all'ing. P. l'addebito che il Tribunale (per la prima volta con la sentenza di 1^ grado) aveva ascritto solo al B..
La suddetta violazione dei menzionati artt. 521 e 522 c.p.p., con la pronunzia di secondo grado si è concretata nei confronti di P., al quale mai era stata ascritta l'inosservanza de qua.
Nè potrebbe farsi richiamo all'orientamento giurisprudenziale di legittimità che esclude la violazione delle norme citate, quando si versi in tema di reati colposi e siano aggiunti particolari profili di colpa (anche se specifica) all'originaria contestazione.
Nel caso di specie - evidenzia - quest'indirizzo interpretativo non potrebbe essere invocato, poichè l'imputato non è stato posto in condizione di difendersi dallo specifico addebito, prima ascritto solo a B., poi escluso a carico del medesimo e ritenuto in capo a P..
A quest'ultimo - afferma - è stata sempre ed esclusivamente contestata in modo specifico la mancata adozione di idonee misure di sicurezza - nell'organizzare le operazioni di cantiere - con particolare riferimento alla gru senza alcun riferimento a problemi connessi all'impianto non adeguato della gru.
Deduce, inoltre, la manifesta illogicità della motivazione, poichè le asserite irregolarità rilevate in sede di indagini in ordine agli impianti elettrici presenti presso la E. non ebbero nessun rilievo causale dell'infortunio.
Assume che l'inconveniente verificatosi alla gru non fu determinato da irregolarità riscontrate nell'impianto elettrico presente ma dal fatto che, il giorno prima dell'infortunio, la gru fu collegata ad una presa che, diversa da quella abitualmente utilizzata, presentava un'inversione delle polarità; accadde, quindi, che l'operatore, il quale intendeva far scendere il verricello (con il bilancino di 100 Kg. di peso agganciato allo stesso) azionando il pulsante, ne causò viceversa la risalita con il conseguente incastro della fune della gru.
Conclude che all'epoca dell'infortunio non esisteva alcuna norma che imponesse specifiche protezioni o rilevazioni in ordine ad eventuali inversioni di polarità.
Asserisce altresì che, secondo le previsioni del contratto e del piano di sicurezza, la ditta E. si era impegnata a mettere a disposizione di I. un quadro elettrico generale con annesse dotazioni ed aveva indicato alla suddetta impresa l'attacco al quale l'impianto doveva essere collegato. R. si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
L'esponente evidenzia che la Corte Veneta ha descritto in modo non realistico il luogo di lavoro, facendolo apparire come sede ove erano presenti numerose aziende.
In contrario sostiene che fin dall'inizio era stata attiva soltanto la I. appaltatrice dei lavori in virtù di contratto del 1 dicembre 1999 e successivamente la F.R. ditta esecutrice dei lavori relativi alla copertura dei capannoni, da eseguire con lastre di alluminio.
Aggiunge che, fino alla ristrutturazione della copertura da parte della I., i lavori di copertura non potevano essere realizzati dalla F.R., che, infatti, è "rientrata in servizio" in cantiere proprio nel giorno dell'infortunio.
Precisa che il Piano di Sicurezza prevedeva l'assunzione della responsabilità esclusiva dell'organizzazione del cantiere e l'impegno ad impartire corrette istruzioni a tutte le maestranze interessate ai lavori da parte della I..
Nel Piano era anche specificato che i mezzi di sollevamento dovevano essere utilizzati e manovrati soltanto da personale qualificato della I. ed inoltre che il rispetto della normativa antinfortunistica, la manutenzione e la sorveglianza del personale era affidato all'assuntore dei lavori presente in cantiere.
Rileva altresì che i "rischi connessi all'uso della gru" sono - a parere del ricorrente - quelli derivanti da normale attività di lavoro, mentre nella vicenda in esame la vittima ha contravvenuto al divieto di continuare a cercare di manovrare la gru ed alla disposizione di attendere la I..
Ne deriverebbe l'assenza di responsabilità di R., che, all'oscuro dell'accaduto, non poteva provvedere all'informazione interna.
Asserisce che non v'era stata alcuna carenza di previsione sul tema dell'informativa nel Piano de quo, atteso che responsabile esclusiva era la I. e che l'art. 5, comma 1, lett. h), i), l) impone al datore di lavoro puntuali prescrizioni, che rendevano superflue specifiche previsioni nel documento predetto.
Nè l'integrazione del Piano con questa specifica disposizione stabilita successivamente all'infortunio costituisce prova della fondatezza dell'accusa, poichè la definizione delle contestazioni in sede amministrativa non comporta alcun riconoscimento di responsabilità nel campo penale.
Rileva altresì che i "rischi connessi all'uso della gru" sono - a parere del ricorrente - quelli derivanti da normale attività di lavoro, mentre nella vicenda in esame la vittima ha contravvenuto al divieto di continuare a cercare di manovrare la gru ed alla disposizione di attendere la I..
Ne deriverebbe l'assenza di responsabilità di R., che, all'oscuro dell'accaduto, non poteva provvedere all'informazione interna.
Asserisce che non v'era stata alcuna carenza di previsione sul tema dell'informativa nel Piano de quo, atteso che responsabile esclusiva era la I. e che l'art. 5, comma 1, lett. h), i), l) impone al datore di lavoro puntuali prescrizioni, che rendevano superflue specifiche previsioni nel documento predetto.
Nè l'integrazione del Piano con questa specifica disposizione stabilita successivamente all'infortunio costituisce prova della fondatezza dell'accusa, poichè la definizione delle contestazioni in sede amministrativa non comporta alcun riconoscimento di responsabilità nel campo penale.
Diritto
I ricorsi sono infondati.
R..
E' pacifico in fatto che la società E. committente dei lavori aveva affidato a R. il coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione e realizzazione dell'opera.
I giudici territoriali hanno ritenuto che il compito di coordinamento e di informazione tra le imprese presenti non faceva carico soltanto alla I..
A tale conclusione sono pervenuti in base all'esame della clausola n. 15 del contratto d'appalto tra la s.p.a. E. e la s.r.l. I..
In tale documento si da atto della nomina da parte della prima (E.) del direttore dei lavori nella persona di R.; a lui era stato delegato il compito di controllare i lavori personalmente o tramite un suo delegato e di predisporre il PIANO SICUREZZA, mantenendolo costantemente aggiornato.
Il ricorrente rinnova integralmente la censura svolta con i motivi d'appello e ripete anche in questa sede che responsabile esclusiva era la I..
Espone, però, il tema con deduzioni alle quali i giudici territoriali hanno dato risposta in modo adeguato sotto il profilo della ricostruzione delle clausole contrattuali e del loro significato logico.
Il risultato di questa valutazione è, quindi, incensurabile in sede di legittimità.
Va al riguardo rilevato che, qualora il committente affidi a soggetto specificamente qualificato l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, tra i compiti del designato rientra il dovere sia di fornire le opportune informazioni sia sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi, sia sulle misure da adottare per evitare incidenti nell'espletamento della specifico compito, sia di svolgere una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinchè le disposizioni date siano concretamente attuate.
Nè la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori esonera il predetto da responsabilità, poichè è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri.
In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi.
Nella specie - come hanno chiarito i giudici Veneti - è addirittura mancata qualsiasi programmazione in materia, al punto che nessuna misura precauzionale anche minima è stata adottata per isolare l'area della gru danneggiata da una manovra errata, nè era stato realizzato alcun rimedio per assicurare un esatto collegamento tecnico di questo apparecchio con la rete elettrica.
La mancanza è stata totale, al punto che, avendo un'inversione di polarità causato il guasto descritto innanzi, si è determinata una grave situazione di pericolo, tradottasi in incidente mortale.
Alla riconosciuta imprevidenza di C. che ha tentato impropriamente di azionare la leva dei comandi si è aggiunta in modo preponderante la decisiva omessa istituzione dei necessari presidi informativi, che non hanno consentito all'imputato d'impartire disposizioni per evitare l'accaduto.
Da tale carenza il ricorrente addirittura trae argomento, chiaramente pretestuoso alla luce delle osservazioni esposte, per affermare la sua assenza di colpa, laddove tale mancata conoscenza del guasto è emblematica della sua colpa.
P..
Non dissimile è la posizione processuale di P., responsabile dei lavori e, quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. b) e c), incaricato per l'esecuzione ed il controllo dei lavori.
Il giudice di merito ha individuato la colpa del ricorrente fondamentalmente nella medesima inadempienza ascritta a R. e, cioè, la mancata istituzione di un idoneo canale informativo che gli consentisse di eseguire un rapido intervento volto a scongiurare conseguenze dannose derivanti da un eventuale malfunzionamento della gru e dalle stesse ipotizzabili e prevedibili improvvide condotte dei lavoratori addetti.
La Corte territoriale ha, poi, argomentato in modo ampio sul tema dell'installazione della gru e dell'uso dell'impianto elettrico generale a cui collegare l'apparecchio de quo, precisando ad abundantiam che lo stesso già s'era dimostrato inefficiente, tanto da rendere spesso necessari l'adozione di soluzioni improvvisate.
Di qui è nata l'irrilevante questione processuale dedotta con il ricorso in ordine alla violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per avere il giudice di merito ritenuto la colpa anche per il difetto dell'impianto elettrico (non reggeva il carico di corrente) a cui la gru era collegata.
Invero, tale aspetto è stato abilmente enfatizzato dal ricorrente ma in realtà tale prospettazione si presenta superflua ed ininfluente ai fini del decidere, in quanto la colpa di P. presenta già nei limiti innanzi evidenziati gli identici rilievi attinenti alla condotta di R..
P. era - si ripete - il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell'espletamento dei lavori.
In tale ruolo, ricoperto per incarico della committente E., egli era il massimo responsabile unitamente a R. dell'andamento dell'intero cantiere.
Anche a lui va, pertanto, addebitato essenzialmente di essere rimasto all'oscuro dell'accaduto per una gravissima carenza nell'organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse, che a lui dovevano fare capo (unitamente all'altro ricorrente).br /> L'esistenza della corresponsabilità di I. nella causazione dell'evento morte non lo esonera affatto dalla grave colpa in cui è incorso, omettendo di costituire una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell'occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici.
Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
R..
E' pacifico in fatto che la società E. committente dei lavori aveva affidato a R. il coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione e realizzazione dell'opera.
I giudici territoriali hanno ritenuto che il compito di coordinamento e di informazione tra le imprese presenti non faceva carico soltanto alla I..
A tale conclusione sono pervenuti in base all'esame della clausola n. 15 del contratto d'appalto tra la s.p.a. E. e la s.r.l. I..
In tale documento si da atto della nomina da parte della prima (E.) del direttore dei lavori nella persona di R.; a lui era stato delegato il compito di controllare i lavori personalmente o tramite un suo delegato e di predisporre il PIANO SICUREZZA, mantenendolo costantemente aggiornato.
Il ricorrente rinnova integralmente la censura svolta con i motivi d'appello e ripete anche in questa sede che responsabile esclusiva era la I..
Espone, però, il tema con deduzioni alle quali i giudici territoriali hanno dato risposta in modo adeguato sotto il profilo della ricostruzione delle clausole contrattuali e del loro significato logico.
Il risultato di questa valutazione è, quindi, incensurabile in sede di legittimità.
Va al riguardo rilevato che, qualora il committente affidi a soggetto specificamente qualificato l'incarico di coordinatore in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni, tra i compiti del designato rientra il dovere sia di fornire le opportune informazioni sia sui rischi cui vanno incontro i lavoratori per le singole attività svolte dagli stessi, sia sulle misure da adottare per evitare incidenti nell'espletamento della specifico compito, sia di svolgere una costante vigilanza sull'esecuzione dei lavori tramite una regolare presenza in cantiere, affinchè le disposizioni date siano concretamente attuate.
Nè la presenza in loco di altra ditta esecutrice di lavori esonera il predetto da responsabilità, poichè è dovere imprescindibile dei singoli incaricati di organizzare un programma di piena ed integrata collaborazione, che serva a rafforzare la finalità di prevenzione e non ad esonerare gli addetti da alcuno dei compiti propri.
In particolare il coordinatore deve anche indicare in modo specifico ogni indispensabile accorgimento che consenta di renderlo edotto tempestivamente delle situazioni di pericolo sopravvenute anche attraverso plurimi ma convergenti canali informativi.
Nella specie - come hanno chiarito i giudici Veneti - è addirittura mancata qualsiasi programmazione in materia, al punto che nessuna misura precauzionale anche minima è stata adottata per isolare l'area della gru danneggiata da una manovra errata, nè era stato realizzato alcun rimedio per assicurare un esatto collegamento tecnico di questo apparecchio con la rete elettrica.
La mancanza è stata totale, al punto che, avendo un'inversione di polarità causato il guasto descritto innanzi, si è determinata una grave situazione di pericolo, tradottasi in incidente mortale.
Alla riconosciuta imprevidenza di C. che ha tentato impropriamente di azionare la leva dei comandi si è aggiunta in modo preponderante la decisiva omessa istituzione dei necessari presidi informativi, che non hanno consentito all'imputato d'impartire disposizioni per evitare l'accaduto.
Da tale carenza il ricorrente addirittura trae argomento, chiaramente pretestuoso alla luce delle osservazioni esposte, per affermare la sua assenza di colpa, laddove tale mancata conoscenza del guasto è emblematica della sua colpa.
P..
Non dissimile è la posizione processuale di P., responsabile dei lavori e, quindi, ai sensi del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, lett. b) e c), incaricato per l'esecuzione ed il controllo dei lavori.
Il giudice di merito ha individuato la colpa del ricorrente fondamentalmente nella medesima inadempienza ascritta a R. e, cioè, la mancata istituzione di un idoneo canale informativo che gli consentisse di eseguire un rapido intervento volto a scongiurare conseguenze dannose derivanti da un eventuale malfunzionamento della gru e dalle stesse ipotizzabili e prevedibili improvvide condotte dei lavoratori addetti.
La Corte territoriale ha, poi, argomentato in modo ampio sul tema dell'installazione della gru e dell'uso dell'impianto elettrico generale a cui collegare l'apparecchio de quo, precisando ad abundantiam che lo stesso già s'era dimostrato inefficiente, tanto da rendere spesso necessari l'adozione di soluzioni improvvisate.
Di qui è nata l'irrilevante questione processuale dedotta con il ricorso in ordine alla violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per avere il giudice di merito ritenuto la colpa anche per il difetto dell'impianto elettrico (non reggeva il carico di corrente) a cui la gru era collegata.
Invero, tale aspetto è stato abilmente enfatizzato dal ricorrente ma in realtà tale prospettazione si presenta superflua ed ininfluente ai fini del decidere, in quanto la colpa di P. presenta già nei limiti innanzi evidenziati gli identici rilievi attinenti alla condotta di R..
P. era - si ripete - il responsabile incaricato della progettazione, esecuzione e controllo dell'espletamento dei lavori.
In tale ruolo, ricoperto per incarico della committente E., egli era il massimo responsabile unitamente a R. dell'andamento dell'intero cantiere.
Anche a lui va, pertanto, addebitato essenzialmente di essere rimasto all'oscuro dell'accaduto per una gravissima carenza nell'organizzazione dei controlli e delle informazioni connesse, che a lui dovevano fare capo (unitamente all'altro ricorrente).br /> L'esistenza della corresponsabilità di I. nella causazione dell'evento morte non lo esonera affatto dalla grave colpa in cui è incorso, omettendo di costituire una valida rete informativa che gli potesse consentire di venire a conoscenza immediata dell'occorso e conseguentemente di apprestare i dovuti rimedi tecnici.
Consegue la condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2008