Interpello n. 01 del 02 maggio 2013

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

Oggetto

Visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stages formativi.

Soggetto interpellante

1) FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo);

2) Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Quesito

1) FEDERCASSE chiede se una banca che impegni in stages o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.

2) Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato due istanze di interpello chiedendo:

- se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali sia applicabile la normativa sul lavoro minorile
(L. 977/67) in particolar modo l’art. 8.

- se, anche alla luce del
d.lgs. n. 81/2008 lo stagista minorenne debba essere sottoposto a visita medica preventiva.

Risposta

La Commissione ritiene di formulare un’unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.

Ai sensi dell’art. 2 del
d.lgs. n. 81/2008, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008.

A norma dell’art. 41 del
d.lgs. n. 81/2008, l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.
Da quanto richiamato si evince che l’obbligatorietà della visita di cui all’art. 8 della legge
977/1967 vige solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro, anche speciale, circostanza che non sussiste per “l’adolescente stagista” e “lo studente minorenne” che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dalla normativa vigente.

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: art. 2, c. 1, lett. a), art. 41; L. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000): art. 8; L. 24 giugno 1997 n. 196: art. 18.