Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 maggio 2013, n. 10818 - Utilizzo di anilina e carcinoma uroteliale papillare


 

 

Fatto



1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 6 giugno 2005), riformando la sentenza del Tribunale di Avellino n. 340 del 14 giugno 2006, rigetta la domanda proposta da L. D. con il ricorso introduttivo del giudizio (volta all'accertamento della natura professionale del carcinoma uroteliale papillare da cui il ricorrente è risultato affetto, con le conseguenti pronunce) e il relativo appello incidentale, riguardante la parte della sentenza di primo grado relativa alle spese di lite.

La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che:

a) dall'indagine peritale espletata nel corso del presente grado del giudizio è emerso che per l'insorgenza della forma tumorale che ha colpito il D. nella letteratura scientifica sono stati individuati vari fattori di rischio;

b) è stato anche precisato che non è possibile ricondurre - in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità - l'insorgenza del carcinoma all'attività lavorativa svolta dal D., visto che questa non ha mai comportato la manipolazione di sostanze oncogene, neppure durante gli ultimi due anni di attività, quando operava presso i reparti di palissonatura e di essiccazione delle pelli, senza manipolare coloranti e senza essere esposto in modo significativo ai "vapori di coloranti";

c) le valutazione e le conclusioni del CTU sono pienamente condivisibili e non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione;

d) esse oltre ad essere esaurienti e persuasive, trovano riscontro anche nelle risultanze delle testimonianze assunte e non sono contraddette da quanto accertato nelle indagini peritali disposte nel giudizio di primo grado.

2 - Il ricorso di L. D. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, l'INAIL, che deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ.



Diritto





I - Sintesi dei motivi di ricorso

1 - Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione: dell'art. 194 cod. proc. civ. dell'art. 2697 cod. civ.; dell'art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dell'art. 2, lista I, del d.m. 27 aprile 2004.

Si sostiene che, nella specie, non era necessaria alcuna consulenza tecnica per la verifica della sussistenza del rischio lavorativo e del nesso di causalità, ma si trattava soltanto di quantificare il danno subito dal lavoratore, come disposto correttamente dal giudice di primo grado.

Infatti, la patologia che ha colpito il ricorrente è tabellata in relazione all'utilizzo di anilina che è la sostanza adoperata dal D. nello svolgimento delle proprie mansioni.

In base alla giurisprudenza di legittimità nel caso delle malattie tabellate il nesso causale tra lavorazione e malattia professionale è presunto dalla legge e ciò vale anche nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, se la scienza medica ha acquisito che l'agente patogeno tabellato può - anche solo con un giudizio di probabilità - essere causa della malattia professionale.

L'oncologo consulente di parte nel giudizio di primo grado aveva evidenziato che la patologia tumorale in argomento si deve considerare conseguenza dell'attività lavorativa, almeno in termini di probabilità, le sue conclusioni sono state smentite dal CTU nominato in grado di appello e la Corte partenopea ha fatto proprie le conclusioni del secondo CTU senza analizzarle alla luce degli elementi di fatto acquisiti nel processo e della normativa da applicare.

2 - Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione "sui fatti decisivi all'esito del processo"; b) in riferimento all'art. 360, n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 191-194 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 244-253 e ss. cod. proc. civ.

Si sostiene che la sentenza impugnata sia fortemente viziata dall'incondizionata adesione alle conclusione del CTU nominato in appello, operata senza un doveroso vaglio critico.

Il consulente, infatti, ha descritto in modo errato le mansioni svolte dal D., confondendo il livello di inquadramento con le mansioni di fatto svolte e non recependo quindi che il lavoratore per quasi 25 anni ha svolto ogni tipo di lavoro nella conceria ed è stato a contatto diretto con l'anilina, come invece il giudice di primo grado aveva sottolineato.

II - Esame delle censure.

3.- I motivi di ricorso - da trattare congiuntamente, data la loro intima connessione - non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte, salva restando l'inammissibilità dell'invocazione (in entrambi i motivi) dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., che risulta del tutto sfornita di qualsiasi argomentazione.

In estrema sintesi può dirsi che tutte le censure muovono dalla premessa secondo cui se una malattia anche ad eziologia multifattoriale è tabellata in relazione ad una certa lavorazione la rendita INAIL non può non essere riconosciuta, pertanto il giudice non deve disporre alcuna CTU per verificare la sussistenza del rischio lavorativo e del nesso di causalità, ma deve soltanto quantificare il danno subito dal lavoratore.

Nella specie, invece, pur essendo il carcinoma uroteliale papillare che ha colpito il ricorrente tabellato in relazione all'utilizzo di anilina, sostanza adoperata dal D. nello svolgimento delle proprie mansioni, ugualmente è stata disposta CTU in primo e in secondo grado e il CTU di appello, alle cui conclusioni ha aderito la Corte partenopea, in base ad una erronea descrizione delle mansioni svolte dal lavoratore, ha escluso che questi sia stato a contatto diretto con l'anilina.

4.- Tale impostazione delle censure non è conforme ai consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte in materia.

Va, in primo luogo, ricordato che in più occasioni è stato affermato da questa Corte che: "l'accertamento della inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell'INAIL dell'onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa ed in particolare della dipendenza dell'infermità, nel caso concreto, da una causa extralavorativa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa deve risultare rigorosamente ed inequivocabilmente accertato che vi è stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, il quale, da solo o in misura prevalente, ha cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia".

Tuttavia, "questa regola, allorquando si tratti di una malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, deve essere temperata nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, dovendosi, peraltro, ritenere che, nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torni ad operare, con la conseguenza che l'istituto assicuratore è onerato di dare la prova contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo" (vedi: Cass. 26 luglio 2004, n. 14023 e Cass. 11 ottobre 2012, n. 17349).

In particolare, questa Corte ha più volte affermato che "in tema di malattie ed eziologia plurifattoriali la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità" (vedi, fra le altre: Cass. 10 novembre 2011, n. 23415, Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021. Cass. 1° marzo 2006, n. 4520).

5.- Nella fattispecie la Corte territoriale, sulla base delle argomentate conclusioni della consulenza tecnica di ufficio disposta in appello - che ha ritenuto coerenti con la documentazione medica in atti, oltre che confermate dalle risultanze delle testimonianze assunte, non contraddette da quanto accertato nelle indagini peritali disposte nel giudizio di primo grado e neppure specificamente contestate sul punto in appello - ha concluso che l'esposizione a rischio non è stata idonea perché non significativa e troppo breve in relazione al periodo di latenza della malattia tumorale.

Il consulente, infatti, ha precisato che rispetto alla forma tumorale in oggetto, nella letteratura scientifica, sono stati individuati diversi fattori di rischio, sia di tipo ambientale ed extralavorativo sia di tipo lavorativo quale l'esposizione ai composti chimici noti come "amine aromatiche" nell'ambiente di lavoro. Tuttavia per lo sviluppo della neoplasia è necessario che le noxae oncogene esercitino la loro azione sull’uretelio per molti anni.

Nel caso del D. è stata esclusa - in termini di ragionevole certezza o di elevata probabilità - la riconducibilità dell'insorgenza del carcinoma all'attività lavorativa svolta perché, non essendo emersa una significativa presenza di "vapori di coloranti" all'interno dello stabilimento, ciò che è stato focalizzato è che il ricorrente non ha mai svolto mansioni legate alla manipolazione delle sostanze oncogene, visto che anche negli ultimi due anni di attività, quando ha operato presso i reparti palissonatura ed essiccazione delle pelli, non manipolava coloranti e non era pertanto soggetto a prolungate esposizioni ai coloranti di anilina, come accade per gli addetti alla tintura delle pelli.

Tale univoco e articolato accertamento, che è stato fatto proprio dalla Corte di merito, con congrua ed esauriente motivazione, risulta conforme ai principi sopra richiamati e resiste alle censure del ricorrente, che in sostanza invoca soltanto la rilevanza della mera e semplice "probabilità" della concausalità della esposizione a fattori morbigeni (vapori di anilina) nell'ambiente lavorativo, come tale insufficiente ad integrare una adeguata probabilità sul piano scientifico, tanto più a fronte della espressa e non contestata esclusione di una significativa presenza di "vapori di coloranti" all'interno dello stabilimento, accertata dal CTU in appello.

6.- Nella descritta situazione, le censure si risolvono in una inammissibile critica all'accertamento in fatto compiuto dal Giudice del merito e alla consulenza tecnica d'ufficio disposta nel giudizio di appello e fatta propria dalla Corte territoriale.

Invero, nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato, la contestazione della decisione che ha escluso la natura professionale della patologia da cui risulta affetto il lavoratore, basata sul riferimento alla consulenza tecnica acquisita - sorretta da un'analitica disamina - non può essere adeguatamente censurata, in sede di legittimità, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi, sono inammissibili in sede di legittimità (ex multis: Cass. 13 agosto 2004, n. 15796 e Cass. 16 gennaio 2012, n. 45).

Nella specie la Corte di merito, come già si è detto, ha richiamato le conclusioni del consulente officiato in grado di appello, con motivazione congruamente e logicamente motivata, immune, pertanto, da censure.

III - Conclusioni

7.- Per le esposte ragioni, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. art. cod. proc. civ., nel testo anteriore all'entrata in vigore dell'art. 42, comma 11, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, essendo la nuova disciplina applicabile ai soli ricorsi conseguenti a fasi di merito introdotte in epoca posteriore al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore dell'indicato decreto legge (vedi Cass. 30 marzo 2004, n. 6324; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27323; Cass. 16 gennaio 2012, n. 452; Cass. 11 ottobre 2012, n. 17349).



P.Q.M.



Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.