Tribunale di Milano, Sez. 10, 15 febbraio 2013 - Macchina rullatrice non conforme alle previsioni della normativa antiinfortunistica


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. MAURA BARBERIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


nella causa civile di I Grado iscritta al N. 64578/2009 R.G. promossa da:
AXA ASS.NI SPA (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CAGNES SERGIO, con elezione di domicilio in VIA CHIOSSETTO, 10 20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. CAGNES SERGIO
ATTORE
contro:
G.P. (C.F. ), residente in T. di P. via G. n.232
CONVENUTO (n.c.)



FattoDiritto


La Axa Assicurazioni S.p.A. conveniva in giudizio P.G. chiedendo la condanna del medesimo alla rifusione in proprio favore della somma di Euro 25.000,00, liquidata a F.R., dipendente della Italfish S.r.l., (società assicurata dall'attrice) rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, di cui la Axa Assicurazioni S.p.A. ritiene responsabile P.G. per aver fabbricato e venduto alla Italfish S.r.l. un macchinario non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
Come emerge dalla documentazione prodotta da parte attrice, la predetta F.R., addetta alla battitura del pesce, in data 6 dicembre 2004 subiva un trauma da schiacciamento alla mano sinistra, rimasta bloccata e pressata dai rulli della macchina "rullatrice di stoccafisso" mod. 5CR 2V, venduta alla Italfish S.r.l. da P.G..
In particolare, a seguito dell'incidente la donna subiva danni di natura permanente dovuti all'amputazione dell'ultima falange del pollice e delle ultime due dell'indice ed alle limitazioni funzionali delle altre dita della mano sinistra, menomata da molteplici cicatrici, esito dei tentativi di ricostruzione delle dita, oltre che un periodo di inabilità di qualche mese.
Gli accertamenti effettuati comprovavano che l'incidente de quo era stato causato da vizi del macchinario mod. 5CR 2V, utilizzato dalla dipendente per la battitura del pesce, il quale presentava, come rilevato dagli ispettori C., C. e G., evidenti irregolarità, non essendo dotato di dispositivi di protezione all'imbocco.
Si legge nella relazione redatta dalla U.O. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Asl 3 di Genova del 13 gennaio 2005 (cfr. doc 2 fascicolo attrice) che la rullatrice di stoccafisso mod. 5CR 2V è "complessivamente inadeguata al lavoro da svolgere e non idonea ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:
1) I magli verticali e la prima coppia di rulli orizzontali non sono provvisti, in prossimità delle zone di imbocco, di protezioni o dispositivi di protezione atti a prevenire il rischio di un contatto con l'operatore durante la battitura dello stoccafisso.
2) La macchina è risultata priva di idonee istruzioni per l'uso, dato che il "Manuale macchina mod. CR/2V rullatrice in possesso dell'utilizzatore è costituito da un unico foglio dal contenuto largamente insufficiente, che 'riporta solo alcune delle informazioni previste al punto 1.7.4. dell'Allegato I al D.P.R. n. 459 del 1996.
3) Non è stata individuata sulla macchina la marcatura CE che secondo l'art. 5, punto 2 del D.P.R. n. 459 del 1955 deve essere apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa, conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I".
Visti gli esiti dei predetti accertamenti N.N., legale rappresentante della Italfish S.r.l., veniva condannato con sentenza del Tribunale di Genova n. 3233 del 2007 per il reato di lesioni personali colpose di cui all'art. 590 co. 1, 2 e 3 c.p.
Dell'infortunio veniva ritenuto responsabile anche P.G., la cui posizione processuale veniva decisa separatamente da quella del N. (come attestato dalla sentenza di condanna del P.), a quanto parrebbe con sentenza ex art. 444 c.p.p. (non prodotta).
Attesa la condanna del proprio assicurato, la Axa Assicurazioni S.p.A. provvedeva a liquidare la somma di Euro 25.000,00 a F.R. a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo e del danno morale.
Successivamente con atto di citazione del 2 settembre 2009, la Axa Assicurazioni S.p.A. adiva l'intestato Tribunale per ottenere, dopo vani tentativi stragiudiziali, il rimborso da parte di G.P. dell'intera somma versata a F.R.. Il convenuto non si costituiva in giudizio.
Axa Assicurazioni S.p.A. agisce quale società assicuratrice della Italfish S.r.l. in forza della polizza n. 32783 del 29 luglio 2002, debitamente sottoscritta da N.N. e comprensiva anche di tutela per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) (cfr. doc. 3 fascicolo attrice). In attuazione del suddetto contratto, l'attrice ha manlevato la propria assicurata dai danni accorsi alla dipendente, F.R., liquidando in favore di quest'ultima la somma di Euro 25.000 (come da ordine di bonifico del 28 gennaio 2008 (cfr. doc. 7 fascicolo attrice). Ha poi richiesto, più volte, la predetta somma a P.G. ritenendolo terzo responsabile dell'illecito subito da F.R..
Tale richiesta trova la propria legittimazione nel disposto dell'art. 1916 c.c. che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Si tratta di un'ipotesi di surrogazione legale per l'operatività della quale l'assicuratore è tenuto a fornire, come avvenuto nel caso in esame, solo la prova della sua qualità di assicuratore e di avere provveduto a risarcire il danno.
È pacifico che ai sensi dell'art. 1916, la surroga dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato verso il responsabile comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione. L' assicuratore subentra così nell'identica posizione sostanziale e processuale dell'assicurato verso il terzo autore del fatto dannoso (cfr. ex multis Cass. Civ., sentenza n. 12939/07).
Nel caso in esame, il diritto esercitato dalla Axa Assicurazioni S.p.A. in surrogazione, coincide con il diritto di rivalsa che il proprio assicurato N. avrebbe potuto esercitare nei confronti del corresponsabile P.. Avendo provveduto solo la Axa Assicurazioni S.p.A. al pagamento della somma risarcitoria per conto del N., il diritto di regresso spetta in sua vece all'attrice ai sensi dell'art. 1916 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 5883 del 14 giugno 1999).
Si tratta evidentemente di un diritto di regresso che trova a sua volta la propria fonte in un'ipotesi di responsabilità civile: il fatto illecito commesso ai danni di F.R. sia da N., nella sua qualità di datore di lavoro, sia dal P., nella sua qualità di produttore del macchinario.
Si ritiene che gli accertamenti svolti in sede penale, qui da condividersi integralmente, comprovino la predetta responsabilità solidale di N.N. e P.G.: nei confronti del N., del resto, questa è stata accertata con sentenza definitiva di condanna e nei confronti del P. sarebbe stata emessa sentenza ex art.444 c.p.p. , il cui valore probatorio - pur non trattandosi di vera e propria sentenza di condanna - ai fini della responsabilita dedotta è stato più volte riconosciuto dalla Suprema Corte (cfr. Cass.15889/11).
Segnatamente, la responsabilità del N. deriva dall'aver violato gli obblighi che la legge impone al datore di lavoro ai sensi dell'art.2087 c.c.: ha, infatti, messo a disposizione dei propri dipendenti una macchina rullatrice non conforme alle previsioni della normativa antiinfortunistica, poiché sfornita delle protezioni atte ad evitare il rischio che tutto o parte del corpo del lavoratore o di altre persone potesse entrare in contatto con gli organi lavoratori della macchina, durante l'operazione di battitura dello stoccafisso. Inoltre, non può operare nei suoi confronti l'esenzione per i rischi specifici derivanti da vizi di fabbricazione, che ben avrebbero potuto riconoscere, atteso che il medesimo aveva già avuto modo di utilizzare personalmente il macchinario e conosceva perfettamente le tecniche di lavorazione in uso presso la Italfish S.r.l..
A sua volta, la responsabilità del P. deriva dall'aver fabbricato e venduto alla ditta Italfish S.r.l. la suddetta macchina rullatrice priva dei prefati dispositivi di sicurezza.
Ricorre, dunque, nel caso in esame un'ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. E noto che, nel caso di fatto dannoso, imputabile a più persone, ove una di queste risarcisca per tutti il danno ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri corresponsabili.
Tale diritto di regresso deve tuttavia essere esercitato nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Al riguardo N. e P. possono considerarsi corresponsabili in misura paritetica (si ricorda che ai sensi dell'art. 2055, ultimo comma c.c., nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali). Pertanto la Axa Assicurazioni S.p.A. può chiedere la restituzione solo della metà della somma già versata alla danneggiata. Tale decurtazione trova giustificazione nella ratio stessa della surrogazione che opera quale strumento semplificatorio dei rapporti intercorrenti su piani diversi tra assicuratore, assicurato e terzo responsabile, garantendo una duplice econcorrente finalità: da un lato, la conservazione del principio di responsabilità per cui l'autore o gli autori di un danno sono comunque tenuti alla obbligazione risarcitoria senza possibilità di vedere elisa o ridotta la entità della relativa prestazione per effetto di un'assicurazione e dall'altro lato, la salvaguardia del principio indennitario o del non arricchimento, per cui la prestazione assicurativa non può mai trasformarsi in un'operazione di lucro né per l'assicurato, né per l'assicurazione. E evidente che se l'attrice ottenesse il rimborso dell'intera somma versata si garantirebbe un vantaggio sia per sé che per il proprio assicurato.
Circa il quantum della somma richiesta, vista la natura dei postumi residuati dall'infortunio a carico della lavoratrice, considerati i criteri normalmente applicabili per la liquidazione del danno biologico e morale, appare congrua la somma di Euro 25.000,00 versata a F.R..
Attesa l'argomentata corresponsabilità in misura paritetica di N. e P., quest'ultimo deve essere condannato alla rifusione della somma di Euro 12.500, corrispondente alla metà di quella già versata alla
F..
Su tale somma deve essere computata la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. La questione della natura del credito dell'assicuratore del danneggiato, nei confronti dell'autore del danno, a titolo di surrogazione ai sensi dell'art. 1916 c.c., è stato risolto dalla sentenza della Suprema Corte, Sezioni Unite Civili del 13 marzo 1987 n. 2639 che ne ha riconosciuto natura di credito di valore ed ha affermato che "nell'assicurazione contro i danni, all'assicuratore, il quale dopo aver pagato l'indennizzo all'assicurato, eserciti la facoltà di surrogazione nei suoi diritti verso il terzo responsabile del fatto illecito, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1916 c.c., deve essere riconosciuta la svalutazione monetaria sopravvenuta dopo detto versamento considerato che quella surrogazione integra una successione a titolo particolare nel credito dell'assicurato verso il responsabile, avente natura di credito di valore e che su tale natura non può interferire l'avvenuto pagamento dell'indennizzo assicurativo, il quale opera nel diverso ambito del rapporto ai assicurazione, senza trasformare l'obbligazione risarcitoria in debito di valuta".
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, decima sezione civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da Axa Assicurazioni S.p.A. nei confronti di P.G., così provvede:
- accertata e dichiarata la responsabilità solidale di P.G. nella causazione dell'infortunio accorso a F.R., condanna P.G. alla rifusione in favore di Axa Assicurazioni S.p.A. della somma di Euro 12.500,00, il tutto oltre rivalutazione monetaria dal 28 gennaio 2008 e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata.
- condanna altresì P.G. al pagamento delle spese processuali a favore di Axa Assicurazioni S.p.A., liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 2.100,00 per compensi oltre oneri fiscali.
Così deciso in Milano, il 14 febbraio 2013.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2013.