Corte di Appello di Napoli, Sez. 6 Pen., 09 gennaio 2013 - Operazioni di pulizia del rullo e mancanza di informazione e formazione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'anno duemiladodici, il giorno 21 del mese di novembre
La Corte di Appello di Napoli, VI Sezione Penale, composta dai magistrati:
dott Silvana Gentile - Presidente est.
dott Ginevra Abbamondi - Consigliere
dott Cinzia Apicella - Consigliere
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Correra e l'assistenza del Segretario Biagio Scotto di Vetta ha pronunciato ai sensi dell'art. 605 c.p.p., la seguente
SENTENZA


nella causa penale a carico di F.V. nato a C. il (...)
-libero presente-
B.A. nato a S. il (...)
-libero contumace-
appellanti
avverso sentenza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere sez. distaccata di Caserta in data 29.3.2011, con la quale, all'esito del giudizio , essendo il F. e il B.
IMPUTATI
v.f. allegato
IMPUTATI
A) del reato p. e p. dagli artt. 41cpv., 113 e 590 co. 1 e 2 c.p. perché nella qualità rispettivamente di:
- F.V., Datore di lavoro e Legale Rappresentante della Ditta "Le Calorie S.r.l." con sede legale in Napoli alla via Gramsci n. 17/B e con sede operativa in Caserta alla via Delle Industrie n.10-12 località Lo Uttaro esercente attività di produzione di mattonelle attraverso le attività di recupero e riciclo del vetro;
- B.L., Dipendente della società "Le Calorie S.r.l." e Preposto della citata ditta "Le Calorie S.r.l." dal 01.01.2003;
- B.A.. Lavoratore autonomo. con compiti di formazione del personale dipendente della citata ditta "Le Calorie S.r.l.". formazione finalizzata alla messa in esercizio della linea di produzione delle mattonelle ed alle precise istruzioni di funzionamento;
con condotte autonome ma concorrenti al verificarsi dell'evento con colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia consentendo e comunque non impedendo che durante l'attività di pulizia del nastro trasportatore annesso alla linea di produzione di mattonelle attività per le quali veniva incaricato il lavoratore C.A.. non venivano individuate ed adottate le dovute condotte tendenti ad assicurare le corrette condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro omettendo di imporre l'adozione di specifiche procedure e ad individuare ed eliminare i rischi specifici connessi con le attività di pulizia nonché individuare le corrette procedure atte a tutelare il lavoratore C.A.


omettendo nelle qualità sopra citate:

il F.V.
- di proteggere e segregare con dispositivo di sicurezza la zona del nastro trasportatore con i relativi rulli il lato posteriore della linea di produzione al fine di evitare il contatto con gli organi in movimento in violazione dell'art.68 del D.P.R. n. 547 del 1955;
- di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in particolare del rischio specifico della manutenzione delle attrezzature di lavoro impiegate nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro art.4 D.Lgs. n. 626 del 1994;
- di elaborare all'esito della valutazione di cui all'art.4 co. I del D.Lgs. n. 626 del 1994 un documento contenente: il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- di assicurare ai sigg.C. e B. una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale ed in particolare le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate nonché dei rischi specifici cui sono esposti in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia di violazione dell'art.21 D.Lgs. n. 626 del 1994;
- assicurare ai sigg.C. e B. una adeguata formazione sulle modalità corrette da seguire ed alle quali attenersi per l'effettuazione della pulizia del rullo oggetto dell'infortunio in violazione dell'art.22 D.Lgs. n. 626 del 1994;
- di notificare l'inizio delle attività in violazione dell'art.48 del D.P.R. n. 303 del 1956.

Il B.A. ed il B.L.
- di rendere edotti i dipendenti C. e B. dei rischi specifici ai quali erano esposti e di portare a loro conoscenza i modi di prevenne i danni derivanti dai rischi specifici connessi con le operazioni di pulizia del rullo oggetto dell'infortunio in violazione dell'art.4 del D.P.R. n. 303 del 1956 nonché di procedere ai dovuti e prescritti controlli dei lavoratori dipendenti al line di verificare il rispetto delle norme inn tema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro cagionavano tutti con le condotte sopra citate al lavoratore C.A. dipendente della società "Le Calorie S.r.l." con stabilimento in Caserta alla via delle Industrie n. 10/12 intento ad effettuare operazioni di pulizia di un rullo annesso al nastro trasportatore della linea di produzione di mattonelle che viene interamente svolta all'interno del citato stabilimento operazioni svolte con il nastro trasportatore in movimento e con l'impiego di raschietto non conforme a normativa antinfortunistica il quale dopo aver rimosso i carter di protezione del rullo nel distendere il braccio destro per raggiungere le parti più nascoste al fine di liberare il nastro dalle incrostazioni e ripristinarne la funzionalità rimaneva impigliato con l'arto destro tra il nastro trasportatore riportando a causa del contatto "Ferite lacero-contuse all'arto superiore destro con associato trauma vascolare per lacerazione dell'arteria omerale all'altezza della piega del gomito" lesioni che determinavano una malattia che produceva lesioni gravi con postumi permanenti valutati dall'INAIL nella misura del 4%.
Il F.V.:
B) del reato p. e p. dagli artt.48 e 25 lett.b) del D.P.R. n. 303 del 1956 perché nella qualità indicata sub A) adibiva il capannone sito in Caserta alla via delle Industrie n. 10/12 a lavorazioni industriali impiegando operai in numero superiore a 3 omettendo sebbene a ciò tenuto di darne notizia all'Ispettorato del Lavoro.
Accertato in Caserta il 09.09.2004
venivano riconosciuti colpevoli del reato ascritto al capo A) e, nel concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante venivano condannati alla pena di mesi due di reclusione oltre alle spese con la pena sospesa . E venivano condannati al risarcimento del danno nei confronti delle costituite p.c. da liquidarsi in separata sede nonché alle spese nei confronti delle medesime p.c.
Con la medesima sentenza veniva dichiarata la prescrizione per la contravvenzione di cui al capo B).

Fatto


Il difensore di B.A. ha proposto appello avverso la sentenza in epigrafe, deducendo e chiedendo:
- rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per disporre l'audizione dei testi ing. R.C., sig. V.M., ing. V.P., ing. F.C., soggetti delegati a vario titolo in materia di sicurezza
- assoluzione dall'omicidio colposo per non aver commesso il fatto quantomeno ex art. 530 cpv c.p.p. o perché il fatto non sussiste
ed in subordine :
- attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti; Il difensore del F. deduceva e chiedeva:
- la nullità delle statuizioni civili e la revoca o sospensione della provvisionale;
- assoluzione perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto quantomeno ex art. 530 cpv c.p.p.
All'udienza dibattimentale del 28/1/05 veniva presentata rinunzia alla costituzione di parte civile nei confronti del B. e la costituzione veniva mantenuta ferma solo nei confronti del F..
All'odierna udienza dibattimentale, celebrato in presenza del F. ed in contumacia del B. , il P.G., la parte civile e il difensore hanno rassegnato le seguenti


Diritto


L'impugnazione va accolta solo limitatamente alla declaratoria di improcedibilità nei confronti di entrambi gli imputati per essere il reato estinto per prescrizione non emergendo dagli atti elementi evidenti che attestino l'insussistenza del fatto e l'estraneità degli imputati ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Il fatto risulta commesso difatti in data 9.9.04 .
Da tale data sono decorsi sette anni e mesi, sei senza che siano intervenute sospensioni nel doppio grado di giudizio.
Tuttavia, l'esame del merito è necessario ai fini delle statuizioni civili a carico di entrambi gli imputati, essendosi costituita nei confronti di entrambi la CGL, e a carico del solo F. anche la p.o. , avendo il B. provveduto al relativo risarcimento del danno.
Il fatto che diede origine al presente procedimento è un infortunio sul lavoro verificatosi il 9.9.04 presso la società Le Calorie s.r.l. con sede in Caserta, infortunio dettagliatamente ricostruito dal giudice di primo grado, sulla base delle inequivoche risultanze processuali, con motivazione che qui si intende integralmente riportata.
C.A., per come dallo stesso dichiarato, invalido civile assunto nell'aprile 2004 con contratto a tempo indeterminato dalla società quale addetto alla scelta delle mattonelle , era stato incaricato quel 9.9.2004, unitamente al collega B., dal B., di pulire il nastro trasportatore del materiale di scarto delle mattonelle , annesso alla linea di produzione , nonostante non avesse mai operato sul macchinario e non ne conoscesse il funzionamento
In tale circostanza il B. non forniva indicazioni precise in ordine all'attività da svolgere limitandosi a dire che l'operazione andava fatta dopo aver smontato i carter di protezione del rullo, a motore spento, e usando dei raschietti per rimuovere le incrostazioni presenti.
Nel corso dell'operazione il B., mentre il collega tentava con il raschietto di rimuovere le incrostazioni , metteva in moto il macchinario per consentire al rullo di andare avanti . Il C. distendeva il braccio per raggiungere le parti piu' nascoste e ripristinarne la funzionalità ma rimaneva impigliato con l'arto destro riportando "ferite lacero contuse all'arto superiore destro con associato trauma vascolare per lacerazione dell'arteria omerale all'altezza della piega del gomito", lesioni con postumi permanenti valutati dall'INAIL nel 4%.
Solo dopo l'infortunio apprendeva che la pulizia poteva essere eseguita anche movimentando il nastro manualmente.
Le dichiarazioni del C. trovavano riscontro in quelle del teste B.S., altro dipendente della società Le Calorie s.r.l., quale addetto alla produzione delle mattonelle, che riferiva che quel giorno, mentre stava procedendo, per incarico del B. insieme al C., alla pulizia del rullo, incarico che era stato affidato loro per la prima volta, senza che fossero loro specificati i rischi connessi all'operazione di pulitura e senza fosse loro specificato che il rullo poteva girare in avanti manualmente , aveva azionato il macchinario per consentire di far procedere il rullo in avanti man mano che si puliva.
Aggiungeva di non aver avuto informazioni sui rischi connessi a quella specifica attività di pulitura.
Il perito nominato dal P.M, all'esito degli accertamenti eseguiti , concludeva che l'operazione di pulizia era stata effettuata in assenza di una adeguata informazione e formazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi all'attività che si andava a svolgere .
Chiariva che l'operazione non era avvenuta in sicurezza in quanto effettuata con modalità non consentite posto che era necessario procedere a motore spento attraverso un movimento manuale .
Aggiungeva che il macchinario si presentava privo del carter di protezione la cui apposizione era preordinata a prevenire eventuali contatti accidentali del lavoratore con il nastro trasportatore.
Riferiva inoltre che il raschietto non era conforme alla normativa in materia di sicurezza in quanto avendo una lunghezza di 20 cm. non assicurava la sufficiente distanza dal macchinario degli arti del lavoratore e comportava l'inevitabile contatto diretto del braccio del lavoratore con l'attrezzatura.
Precisava, quanto alla individuazione dei ruoli in ordine alla sicurezza dei luoghi di lavoro, che F. rivestiva la qualifica di legale rappresentante della società , che aveva stipulato con il B. un contratto di appalto in data 29.4.2004 in cui era prevista da parte del B. l'esecuzione di un'attività di istruzione e formazione dei lavoratori in ordine a tutto il ciclo produttivo della società e pertanto comprensivo dell'attività di pulizia e manutenzione dei macchinari presenti nella linea di produzione.
Precisava che, sebbene nell'organigramma della sicurezza della società fossero individuati dei responsabili del servizio di protezione e di prevenzione, tuttavia questi ultimi, in quanto delegati dal datore di lavoro, hanno il solo compito di individuare le possibili fonti di rischio presenti nei luoghi di lavoro rendendole note al datore di lavoro, permanendo solo in capo al datore la responsabilità esclusiva relativa alla successiva valutazione dei rischi , quale destinatario della normativa di sicurezza.
Il B. confermava di aver stipulato un contratto con la società ma riferiva di non conoscere il funzionamento dei macchinari già presenti nella sede e di non essersi obbligato ad organizzare corsi di formazione dei lavoratori in merito alle fasi del ciclo produttivo né di aver impartito istruzioni al personale dipendente giacché interveniva sul posto solo in caso di necessità.
Riferiva tuttavia di aver impartito istruzioni al B. in ordine alle operazioni di pulitura del rullo indicando la previa rimozione del carter e lo svolgimento a motore spento.
F.V. spontaneamente dichiarava di aver sottoscritto deleghe a professionisti specializzati in materia di sicurezza che agivano in condizioni di assoluta autonomia con l'organizzazione di corsi di formazione. Sosteneva che il C. si sarebbe infortunato per sua negligenza in quanto non adempiente alle istruzioni impartite dal B. che peraltro aveva stipulato con la società per procedere alla formazione del personale.
Assumeva che non avendo i preposti alla sicurezza evidenziato al datore alcuna presenza di rischio sui luoghi di lavoro tale circostanza lo esimeva da ogni responsabilità in ordine alla sicurezza.
Secondo l'assunto accusatorio, fatto proprio dal giudice di primo grado, che ha condannato ambedue gli imputati, le lesioni erano da ricollegarsi causalmente alla assoluta inesistenza di corrette procedure di formazione ed informazione dei lavoratori in ordine al rischio specifico connesso all'attività di pulitura che si accingevano ad eseguire , in ragione dell'elevato grado di rischio cui era esposto chiunque si fosse trovato in quell'area per qualsiasi motivazione .
La consulenza tecnica aveva difatti attestato che la consecutività delle operazioni di pulitura del rullo, facente parte di una delle linee di produzione , comportava la necessaria progressione del nastro trasportatore , non visibile interamente all'operatore che tuttavia ignorava , perché non edotto preventivamente , che il detto movimento poteva essere ottenuto altresì a macchina priva di alimentazione elettrica attraverso il disinserimento del meccanismo automatico e l'utilizzo del movimento manuale.
Di tali istruzioni non vi é traccia in atti .
Lo dichiarano i testi .
Lo attesta il documento "progetto di formazione e intervento " nel quale non sono indicati i rischi specifici relativi all'attività lavorativa de qua.
Nè vi è prova documentale in ordine allo svolgimento ad opera del B. di corsi di formazione dei dipendenti in materia di sicurezza.
Della condotta omissiva sopra indicata devono rispondere secondo il GM, ,la cui motivazione si appalesa pienamente condivisibile, non solo il datore di lavoro del C. , e cioè l'imputato F., dal momento che per giurisprudenza costante della S.C. , l'eventuale negligenza del lavoratore o la scelta di preposti non esonerano non solo il datore di lavoro che deve porre in essere un costante controllo dell'osservanza delle norme previste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro ,ma anche il responsabile della formazione del personale dipendente, vale a dire B., giacché costui, nonostante il contratto che lo impegnava a istruire il personale della società , si era limitato a dare un incarico particolarmente pericoloso ai due operai senza fornire specifiche istruzioni , omettendo di segnalare che il nastro poteva procedere in avanti con sistema di movimento manuale e non controllando personalmente il corretto svolgimento dell 'operazione in considerazione del fatto che era la prima volta che i due operai eseguivano l'operazione e il rischio era prevedibile a priori.
Le argomentazioni addotte dalla difesa volte ad evidenziare l'imprevedibilità della condotta dei lavoratori e , per quanto concerne l'omesso controllo, la presenza di delegati alla sicurezza , non scalfiscono il quadro probatorio che appare immutato alla luce delle considerazioni del primo giudice già adeguatamente affrontate nella sentenza di primo grado , con la conseguenza che , non avendo gli imputati rinunciato alla prescrizione, va dichiarato n.d. p. nei confronti degli stessi in ordine al reato ascritto perchè estinto per prescrizione.
Va peraltro rilevato che per mero errore materiale il primo giudice nel dispositivo ha dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione nei confronti del B. per il reato di cui al capo B) in ordine al quale lo stesso non risultava imputato.
Entrambi gli imputati vanno poi condannati in solido alla rifusione delle spese nei confronti della p.c. CGL nel presente grado di giudizio , spese che si liquidano in Euro 1.000,00 oltre IVA e CPA.
Il F. va invece condannato anche alla rifusione delle spese sostenute dlala p.c. C.A. nel presente grado , spese che si liquidano in Euro 800,00 oltre IVA e CPA come per legge .
Ai sensi dell'art. 110 3 co. 3 D.P.R. n. 309 del 1990 le spese da liquidarsi in favore delle p.c. ammesse al gratuito patrocinio siano in favore dello Stato.
Avendo peraltro il C. ottenuto il risarcimento del danno ad opera del B. non sussistono i presupposti per il riconoscimento della richiesta provvisionale.


P.Q.M.


Visto l'art. 605 c.p.p.,
in parziale riforma della sentenza emessa in data 29/3/11 dal Giudice monocratico del Tribunale di S.Maria Capua Vetere sez. distaccata di Caserta nei confronti di F.V. e B.A. ed appellata dai difensori degli stessi dichiara n.dp. nei confronti dei due imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione .
Condanna gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla p.c. CGL nel presente grado di giudizio , che si liquidano in Euro 1.000,00 , oltre IVA e CPA come per legge, e condanna F.V. alla rifusione delle spese sostenute dalla p.c. C.A. nel presente grado di giudizio, che si liquidano in Euro 800,00 oltre I.V.A. e C.P.A. Come per legge.
Ai sensi dell'art. 110, 3 co.D.P.R. n. 115 del 2002 dispone che le somme da liquidarsi in favore delle Parti Civili ammesse al gratuito patrocinio siano in favore dello Stato.
Rigetta la richiesta di provvisionale non sussistendone i presupposti
Indica in novanta giorni il termine per il deposito dei motivi.
Così deciso in Napoli, il 21 novembre 2012.
Depositata in Cancelleria il 9 gennaio 2013.