Cassazione Penale, Sez. 4, 24 aprile 2013, n. 18568 - Caduta dal terzo piano di un ponteggio in allestimento e responsabilità in appalto di lavori
- Appalto e Contratto d’opera
- Committente
- Dispositivo di Protezione Individuale
- Lavoratore e Comportamento Abnorme
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) B.A., N. IL (OMISSIS);
2) P.L., N. IL (OMISSIS);
3) V.D., N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1302/2010 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli il 17/5/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vito D'Ambrosio, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
Udite le conclusioni dell'avv. Papa Mario, che quale difensore della parte civile B.A., ha chiesto il rigetto dei ricorsi del V. e del P.; e quale difensore del ricorrente B.A., ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse del medesimo.
Fatto
1. Con sentenza emessa il 17 maggio 2012 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna ad anni uno di reclusione ciascuno, pronunciata nei confronti di B.A., P.L. e V.D. dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perchè ritenuti responsabili del decesso di B.U..
Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale di S. M. C. Vetere, il (OMISSIS) B.U. si trovava al terzo piano di un ponteggio in allestimento nel cantiere edile aperto per l'esecuzione di lavori commissionati dalla Coop. Edilizia consorzio G., della quale era presidente il V., quando era precipitato al suolo, riportando lesioni che ne cagionavano la morte.
La causa della caduta veniva individuata nella mancanza di tavole fermapiedi e di parapetti ed altresì nella mancata dotazione di cintura di sicurezza, sicchè la vittima, sbilanciatasi nel mentre si trovava al terzo impalcato, era caduta al suolo.
La responsabilità di B.A. veniva affermata dal giudice di primo grado in quanto datore di lavoro del deceduto e come tale gravato dell'obbligo di fornire i dispositivi individuali di protezione e di assicurare la presenza di lavoratori sul ponteggio solo in condizioni di sicurezza.
Quella del V. e del P., quest'ultimo amministratore unico della PL. Costruzioni srl, la quale aveva ricevuto in un primo momento l'incarico dalla committente di montare il ponteggio in questione ed era poi stata sostituita per inadempienza dalla ditta individuale B.A., veniva ritenuta perchè entrambi avevano omesso di notiziare Pi.Al., progettista e direttore dei lavori, nonchè il responsabile per la sicurezza nel cantiere per conto della committenza, S.R., del fatto che lo smontaggio ed il rimontaggio del ponteggio era stato commissionato alla ditta B., "impedendogli, così di svolgere le sue funzioni" (p. 18) ed in particolare, riferito al S., di adeguare il piano di sicurezza alle nuove circostanze, vigilare sul rispetto del piano e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
L'omessa tempestiva comunicazione dell'intervento della ditta B. aveva fatto sì che le prescrizioni emanate dal S. venissero indirizzate alla PL. e che il S. non potesse valutare l'idoneità tecnica e la competenza della ditta B. ad allestire ponteggi (p. 19).
Inoltre il V., siccome responsabile dei lavori in quanto committente, aveva omesso di mantenere l'opera provvisionale in stato di efficienza. Il V., notiziato dal S. della non conformità a norma del ponteggio che stava montando il B., avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per evitare che si verificassero incidenti, anche risolvendo il contratto di appalto.
2. La sentenza della Corte di Appello di Napoli ha escluso che le risultanze processuali convalidino la tesi della difesa del B., già disattesa dal primo giudice, per la quale la vittima era caduta dall'edificio e non dal ponteggio; che l'imputato fosse lavoratore dipendente anzichè datore di lavoro; che egli avesse solo il compito di montare il ponteggio, mentre sarebbe stato compito della committente quello di gestire il materiale necessario al montaggio. Ciò in quanto grava anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di
essere titolare dei poteri direttivi generali.
Quanto al V. e al P., le censure degli appellanti sono state ritenute infondate alla luce della primaria posizione di garanzia rivestita da entrambi in materia di sicurezza del cantiere, ed è stato altresì escluso che essi non fossero a conoscenza che il B. stesse allestendo il ponteggio al momento del verificarsi del sinistro.
3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato B. il difensore di fiducia avv. Mario Papa.
3.1. Con un primo motivo deduce erronea applicazione della legge e vizio motivazionale. Ad avviso dell'esponente nel caso di specie si era in presenza di una somministrazione di manodopera (non legale) e quindi il B. era un mero prestatore d'opera. Si aggiunge che il contratto di subappalto non fa venire meno la responsabilità in materia prevenzionistica dell'appaltatore e del committente e si cita al riguardo il principio statuito da Cass. Sez. 4, sent. n. 534/2001.
3.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazionale per aver la Corte di Appello trascurato la tesi difensiva per la quale la vittima era caduta dall'edificio e non dal ponteggio.
3.3. Con un terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 133 cod. pen., in quanto la Corte di Appello ha escluso che il reato sia estinto per prescrizione, non avendo considerato che il giudice di prime cure aveva concesso le attenuanti generiche, giudicate equivalenti alla contestata aggravante, sicchè essendo divenuta la pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei.
4. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato V. il difensore di fiducia avv. Angelo Raucci.
4.1. Con un primo motivo si lamenta che la Corte di Appello non ha fornito una ragionevole interpretazione degli elementi di prova e non ha indicato le specifiche ragioni per le quali ha condiviso la sentenza di primo grado. Entrambe le sentenze non individuano correttamente la posizione di garanzia del V., che era tenuto a vigilare sul funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso e non
sull'attività dei singoli lavoratori.
Inoltre la condotta del soggetto passivo, siccome abnorme, non permette la riconducibilità dell'evento alla condotta del V. sul piano causale e la scelta di lavorare a cantiere chiuso risultava imprevedibile. Su tali temi la Corte di Appello ha omesso ogni motivazione.
4.2. Con un secondo motivo si deduce inosservanza della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla concorrente aggravante, ed in ordine alla quantificazione della pena.
5. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'Imputato P. il difensore di fiducia avv. Federico Simoncelli.
5.1. Si lamenta che la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione quanto rilevato con i motivi di appello. Il solo obbligo contrattuale che persisteva in capo al P. dopo che allo stesso era stato revocato l'incarico di montare il ponteggio era quello di fornire i materiali per la sua realizzazione.
L'inadempimento di tale obbligo non ha inciso sul prodursi dell'evento illecito.
Inoltre, era noto che l'impalcatura non era conforme alla normativa;
l'impresa B., del resto, era un'impresa specializzata ed il P. non aveva più il potere intervenire sul ponteggio.
5.2. Si lamenta altresì la mancata dichiarazione dell'avvenuta estinzione del reato.
Diritto
6. I ricorsi sono infondati e pertanto non meritano accoglimento.
7.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di B.A. avanzano censure in fatto alla sentenza impugnata, rappresentando come rispondente alla reale una ricostruzione dell'accaduto alternativa a quella operata dai giudici di merito. Si assume la ricorrenza di una mera somministrazione di manodopera (non legale), tale che il ricorrente andrebbe qualificato come prestatore d'opera, e si afferma che la vittima era caduta dall'edificio e non dal ponteggio.
Compito di questa Corte, tuttavia, non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dal non aver questa tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata.
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità sul discorso giustificativo della decisione impugnata alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della reale degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione.
Nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure sopra ricordate non valgono a scalfire la congruenza logica della struttura motivazionale impugnata.
La Corte di Appello ha già preso in esame la negazione della posizione di garanzia e l'ha superata richiamando sia il dato formale della titolare da parte dell'imputato B. di Impresa individuale regolarmente iscritta alla CCIA, con oggetto sociale "montaggio e smontaggio ponteggi", sia il tenore del contratto stipulato con il Consorzio G., sia l'incongruenza della tesi difensiva che fa perno sulla limitazione dell'incarico conferito al B. dal citato consorzio al solo montaggio, mentre la gestione dei materiali necessari a tale attività sarebbe stata in capo ad altri. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica, a sovvertire la quale non è sufficiente la mera asserzione dell'esistenza di un rapporto di somministrazione di manodopera non sostenuta da puntuali ed adeguate emergenze probatorie. Il giudizio della Corte territoriale si pone in linea con il principio per il quale il subappaltatore è tenuto ad assicurare la sicurezza dei luoghi di lavoro pur quando operi contestualmente ad altri. Invero, "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, che ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (Sez. 4, n. 42477 del 16/07/2009 - dep. 05/11/2009, Cornelli, Rv. 245786). D'altro canto, anche a porsi nella prospettiva del ricorrente, deve comunque affermarsi che gravava sul medesimo l'obbligo di garantire che l'utilizzo del ponteggio avvenisse solo dopo aver fornito i dispositivi di protezione (leggasi cinture di sicurezza), le informazioni sui rischi connessi alle operazioni di montaggio della struttura e dopo aver predisposto il piano di sicurezza operativo (cfr. pg. 10 s. della sentenza di primo grado).
Quanto alla dinamica della caduta di B.U., il ricorrente si limita ad affermare che la tesi della caduta dal fabbricato sarebbe supportata dalla deposizione del teste Sa. e che la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare siffatta ricostruzione. In reale, già il giudice di prime cure ha fornito ampia spiegazione delle ragioni per le quali una simile ricostruzione non fosse convalidata dall'accertamento processuale, peraltro facendo espresso riferimento in chiave di sostegno dell'accusa anche alla deposizione del Sa.. Trattandosi di sentenze che danno luogo ad una doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Cass. Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Rv. 197497; conf. Cass. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145).
7.2. Anche la deduzione dell'erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 157 e 133 cod. pen., non è fondata.
Il reato risulta commesso il (OMISSIS) e non risulta ancor oggi prescritto.
Infatti, alla luce della disciplina della prescrizione attualmente vigente, il termine ordina rio è pari ad anni dodici, in ragione della previsione dell'art. 157 c.p.p., comma 6 che dispone il raddoppio del termine stabilito in ragione della pena edittale (nel caso di specie pari a cinque anni di reclusione, con correlativo termine di prescrizione ex art. 157 c.p., comma 1 di anni sei), tenuto altresì conto della non incidenza sulla determinazione del termine delle attenuanti generiche, ex art. 157 c.p., commi 2 e 3.
Secondo il regime previgente alla L. n. 251 de l2005 il termine ordinario di prescrizione era pari a dieci anni, essendo state valutate solo equivalenti le attenuanti generiche, e quindi permanendo la pena massima pari ad anni cinque. Attesa la certa ricorrenza di cause interruttive, il termine valevole nel caso di specie è quello di anni quindici, secondo la previsione dell'art. 157 cod. pen., nel testo allora vigente.
Risulta, pertanto, che in ogni caso il termine prescrizionale non risulta ancora decorso.
8.1 Quanto al ricorso V. come si è già ricordato, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda. La motivazione della decisione Impugnata va quindi letta unitamente a quella di primo grado. La sentenza di primo grado è addivenuta all'affermazione di responsabilità del V. e del P. perchè entrambi nelle rispettive qualità avevano omesso di notiziare Pi.Al., progettista e direttore dei lavori, nonchè il responsabile per la sicurezza nel cantiere per conto della committenza, S.R., del fatto che lo smontaggio ed il rimontaggio del ponteggio era stato commissionato alla ditta B., "impedendogli, così di svolgere le sue funzioni" (p. 18) ed in particolare, riferito al S., di adeguare il piano di sicurezza alle nuove circostanze, vigilare sul rispetto del piano e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni.
L'omessa tempestiva comunicazione dell'intervento della ditta B. aveva fatto sì che le prescrizioni emanate dal S. venissero indirizzate alla PL. e che il S. non potesse valutare l'idoneità tecnica e la competenza della ditta B. ad allestire ponteggi (p. 19).
Inoltre il V., siccome responsabile dei lavori in quanto committente, aveva omesso di mantenere l'opera provvisionale in stato di efficienza. Il V., notiziato dal S. della non conformità a norma del ponteggio che stava montando il B., avrebbe dovuto intervenire tempestivamente per evitare che si verificassero incidenti, anche risolvendo il contratto di appalto.
A fronte di tali addebiti il ricorrente muove censure certamente aspecifiche, lamentando una non ragionevole interpretazione degli elementi di prova. Sotto altro profilo, assume che la posizione di garanzia del V. comportava unicamente l'obbligo di vigilare sul funzionamento dell'organizzazione nel suo complesso.
Orbene, essendo incontroverso che il V. fu committente dell'opera complessiva e specificamente conferì l'incarico alla ditta individuale B., vale rammentare quanto segue.
Nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente viene derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008 - dep. 18/02/2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, "non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori". Ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonchè alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012 - dep. 30/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).
Tra gli obblighi incombenti sul committente vi è quindi anche l'obbligo di cooperazione, discendente dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 (ed oggi dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26), che si concreta anche nella comunicazione al coordinatore per la progettazione e al coordinatore per l'esecuzione, seconde le evenienze, dei nominativi delle imprese alle quali si appaltano i lavori, onde permettere a questi di adempiere ai compiti loro assegnati dalla legge (D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 4 e 5; D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 91 e 92).
Peraltro, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2 costituisce chiaramente il committente quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.
Correttamente, quindi, la Corte di Appello ha ritenuto che la qualità di committente imponesse al V. di comunicare al coordinatore per l'esecuzione e al responsabile dei lavori la cessazione del rapporto con il P. e l'assegnazione dell'appalto per i lavori di montaggio del ponteggio alla ditta B.. Il contenuto di tale obbligo rende del tutto irrilevante il fatto che i lavori siano stati eseguiti in periodo festivo o senza che il V. fosse a conoscenza del concreto svolgersi degli stessi. La Corte di Appello ha con motivazione puntuale e congrua escluso che tali circostanze trovassero accreditamento nelle emergenze processuali, le quali militano in senso opposto; in ogni caso si tratta di circostanze che non potrebbero escludere la responsabilità del V..
8.2. Quanto al ritenuto comportamento abnorme del lavoratore, tale da recidere il nesso causale con la condotta colposa del V., è noto che l'orientamento prevalente di questa Corte è nel senso che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (ex multis Sez. 4, n. 23292 del 28/04/2011 - dep. 09/06/2011, Millo e altri, Rv. 250710). Sulla scorta di tale principio risulta palese la infondatezza della censura difensiva. E tale giudizio non muta anche a voler condividere l'orientamento - ad avviso di questa Corte maggiormente persuasivo - secondo il quale il criterio discriminante non può ridursi a quello dell'essere stato o meno il comportamento in analisi esplicazione delle attribuzioni e del segmento di lavoro attribuito al lavoratore, occorrendo verificare se "il comportamento imprudente del lavoratore ... sia consistito in qualcosa (di) radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro", pur rientrando esso nelle mansioni che sono proprie del lavoratore (Sez. 4, n. 7267 del 10/11/2009 - dep. 23/02/2010, Iglina e altri, Rv. 246695; Cass. 4, 40164/04, Giustiniani; Cass. 4, 952/97, Maestrini). Infatti, nella ricostruzione della dinamica dell'infortunio operata nei gradi di merito non emerge alcun particolare comportamento del giovane B., oltre a quello di essersi portato e mosso sul ponteggio per attendere all'installazione del quarto impalcato. Certo non è imprevedibile che il lavoratore, comandato a svolgere un lavoro su un ponteggio non a norma e non dotato di cintura di sicurezza, adempia all'ordine nonostante simili condizioni di lavoro.
8.3. In relazione al motivo concernente il giudizio di comparazione tra circostanze, va rammentato che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali il giudice, nella specie d'appello, abbia confermato il giudizio di equivalenza fra circostanze, formulato dal giudice di primo grado, in quanto è sufficiente la sola enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti (Sez. 1, n. 2668 del 09/12/2010 - dep. 26/01/2011, Falaschi, Rv. 249549).
La Corte di Appello ha esplicitamente fatto richiamo alla estrema gravità del fatto e alla marcata negligenza che ha caratterizzato anche il comportamento del V.. La motivazione è quindi immune da censure anche sotto tal ultimo profilo.
9.1. Quanto al P., l'assunto di una sua totale estraneità rispetto all'installazione del ponteggio non trova riscontro nell'accertamento processuale. Il primo giudice ha infatti ritenuto provato che anche dopo l'assegnazione dell'appalto al B. era proprio la PL., e quindi il P., a dover fornire a questi il materiale necessario a mettere in sicurezza il ponteggio in parola (cfr. Pg. 15).
Ma quel che più rileva è l'ulteriore profilo di addebito rinvenuto al riguardo del P.; ovvero il fatto che, "a fronte dei verbali comunicatogli dal S. sulle irregolarità dell'opera provvisionale" - come affermato dalla sentenza di primo grado - il P. "si è guardato bene dal rappresentargli la sua estraneità, indicando il soggetto - il B. appunto - che in quel periodo stava allestendo il ponteggio. E nè tanto meno ha allertato il B. delle irregolarità riscontrate nel ponteggio" (pg. 21). Inoltre, avendo egli costruito i primi piani del ponteggio, aveva certamente l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dettate per garantire la sicurezza dei ponteggi.
A fronte di tali asserzioni, già l'atto di appello ha sostenuto che il P. non aveva l'obbligo di prendere contatti con il responsabile della sicurezza e che comunque l'omissione posta a suo carico non aveva avuto rilevanza causale nella produzione dell'evento illecito. Nel ricorso si è lamentato che di ciò la Corte di Appello non ha tenuto conto, limitandosi a ripetere quanto affermato dal primo giudice; si aggiunge, inoltre, che il B. aveva iniziato i lavori in un momento in cui il cantiere era chiuso e, in definitiva, che il P. non ricopriva alcuna posizione di garanzia, posto che egli era stato estromesso dalle lavorazioni concernenti il ponteggio e che anche sul piano fattuale egli non aveva avuto alcun contatto con i lavori intrapresi dal B..
Le circostanze fattuali che descrivono una diversa realtà sono state individuate dai giudici di merito e il relativo giudizio sfugge al sindacato di legittimità, non apparendo alcuna manifesta illogicità della motivazione sul punto e neppure una divaricazione palese e decisiva tra acquisizioni probatorie e assunzioni operate dal giudice.
9.2. Quanto al profilo strettamente normativo, anche al riguardo del P. è individuabile l'obbligo di attivarsi per far sì che le operazioni relative al ponteggio avvenissero senza esposizione a pericolo dell'altrui incolumità.
Si è affermato che nei reati omissivi impropri il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, la esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento (cfr. Sez. 4, n. 8217 del 21/05/1998 - dep. 09/07/1998, Fornari ed altro, Rv. 212144).
Invero, la delimitazione della situazione di fatto generatrice di obblighi alle sole connotate da illegittimi appare ingiustificata.
Tanto la dottrina che la giurisprudenza riconoscono ad esempio la cd. colpa per assunzione, ravvisabile allorquando si cagiona un evento dannoso per l'aver assunto un compito che non si è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento (cfr., ad esempio, in tema di colpa professionale del medico specializzando Sez. 4, n. 6215 del 10/12/2009, Pappadà e altri, Rv. 246419).
In simili casi l'obbligo non deriva dalla illegittimità della situazione di fatto instauratasi bensì proprio dalla consentita assunzione volontaria del ruolo, in ragione della quale il soggetto si ritrova a dover assolvere i compiti a quello relativi secondo il parametro di riferimento costituito dal modello dell'uomo che li svolge con comune diligenza, prudenza e perizia ed osservando le regole espresse catalizzate dall'attività di cui trattasi.
Inoltre, l'obbligo giuridico di attivarsi può originare anche dall'esercizio di un'attività pericolosa, dovendosi intendere per tali non solo quelle così identificate dalle leggi di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, bensì ogni attività che per sua stessa natura o per le caratteristiche di esercizio comporti una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (Sez. 4, n. 39619 del 11/07/2007, Bosticco e altro, Rv. 237833).
9.3. Nel caso che occupa, il P. acquisì i lavori di apprestamento del ponteggio pur non avendone le capacità tecniche, tanto da venir estromesso dai lavori medesimi, che vennero quindi affidati alla ditta
B.. In ragione di tale estromissione egli non era più tenuto a garantire la conformità del ponteggio;
tuttavia egli era tenuto a compiere quanto necessario - alla luce delle circostanze del caso concreto - perchè fosse eliminata la situazione di pericolo determinatasi per effetto della sua estromissione e del
subingresso del B.. Si allude al pericolo conseguente al parziale montaggio del ponteggio, lasciato quindi in condizioni non conformi alle prescrizioni di legge, e al mancato adeguamento delle attività di gestione del rischio nel cantiere alla novità rappresentata dall'avvicendamento tra la PL. e la ditta B..
Se pure il soggetto obbligato in via principale a comunicare al coordinatore per l'esecuzione l'ingresso della ditta B. sia da individuare nel V., per la qualità di committente, si deve affermare che anche il P., quanto meno dal momento in cui si vide indirizzare le contestazioni delle irregolarità dal S., fosse tenuto ad attivarsi perchè il palese vulnus nella sicurezza delle condizioni di lavoro fosse eliminato. Ciò perchè, come si è già osservato, quel vulnus era stato determinato anche dal fatto che il ponteggio era stato lasciato dal P. in condizioni di pericolosità.
E' quanto coglie la Corte di Appello laddove afferma che il P. avrebbe dovuto portare a conoscenza del S. e del Pi. la sua sopravvenuta estraneità ai lavori concernenti l'installazione del ponteggio. Dovere che divenne attuale gè quando al P. venne revocato l'appalto; ma il cui adempimento divenne non ulteriormente procrastina bile allorquando egli divenne destinatario delle contestazioni delle irregolarità rilevate dal S., nonostante la sua sopraggiunta estromissione.
9.4. In ordine al motivo concernente l'asserita avvenuta prescrizione del reato, valga quanto già espresso al superiore paragrafo 7.2.
10. Segue, al rigetto dei ricorsi, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Il V. ed il P. vanno altresì condannati alla rifusione delle spese processuali in favore di B.A., quale parte civile costituitasi; spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e condanna inoltre i ricorrenti P. e V. alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013.