Prot. N. 272
del 3 MAG. 2013

 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA. 71

U-GF/13
Circ. n. 210/XVIII Sess.

 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi


Oggetto: decreto legislativo n. 81/2008 - TU sulla sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI

In questi ultimi mesi sono pervenute varie istanze e sollecitazioni da parte degli Ordini territoriali degli Ingegneri sulle problematiche che la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) fa sorgere nella prassi applicativa.
Numerose sono state e sono tutt’ora le richieste di interpello che giungono al Consiglio Nazionale, in qualità di ente centrale incaricato di inoltrare i quesiti alla Commissione interpelli del Ministero del Lavoro.
Il Gruppo di lavoro Sicurezza, coordinato dal Consigliere Gaetano Fede, ha raccolto le istanze pervenute, al fine di dare una risposta ai quesiti più ricorrenti e di interesse generale.
La presente circolare intende fare il punto della situazione e fornire una serie di indicazioni in funzione di orientamento e ausilio sulle diverse tematiche venute in rilievo.
Il tutto fermo restando che l’unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali delle disposizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


I SOGGETTI FORMATORI

Il comma 2 dell'art. 98 d.lgs. 81/2008 individua, quali enti abilitati a svolgere corsi di formazione per coordinatori per la sicurezza, i seguenti soggetti:
le regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, l’ISPESL, l’INAIL, l’istituto italiano di medicina sociale, gli Ordini o Collegi professionali, le Università, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Non avendo riferimenti specifici nel Testo Unico sugli enti abilitati ad organizzare e svolgere corsi di aggiornamento - compresi i convegni e seminari di aggiornamento - a parere del Consiglio Nazionale, è del tutto evidente che, per analogia, essi siano gli stessi abilitati allo svolgimento dei corsi di formazione.
Inoltre, in merito agli enti bilaterali, avendo ruolo e compiti e differenti rispetto agli organismi paritetici (così come definiti all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2008 cit.), si ritiene che essi non siano da includere tra gli enti abilitati a svolgere corsi di formazione ed aggiornamento.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO CORSI DI AGGIORNAMENTO: DIDATTICA IN MODALITÀ FAD, E-LEARNING

Un tema sempre più attuale è quello della possibilità di svolgere i corsi e ricevere l’aggiornamento nelle modalità E- LEARNING o FAD, ovvero a distanza.
Sulle modalità di formazione on line (FAD, e-learning, etc..), il decreto legislativo n. 81 non prevede espressamente la possibilità di servirsi di tale strumento per l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza dei lavori.
Ma, considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità (a differenza di altre tipologie di corsi per i quali la normativa nazionale stabilisce dettagliatamente le modalità di utilizzo di piattaforme FAD o e-learning), si può ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning.
In tal senso, peraltro, si sono già espressi i Servizi competenti di diverse Regioni, tra i quali si citano:
- la Direzione Regionale del Lavoro della Sardegna (“il d.lgs. 81/2008 non prevede espressamente la possibilità di effettuare tramite e-learning la formazione del modulo di aggiornamento dei coordinatori, e che tale previsione non risulta neanche da Accordi del Ministero del Lavoro con le Regioni ... E’ parere di questa Direzione che l’aggiornamento della formazione dei coordinatori non possa essere erogato tramite modalità di formazione a distanza e-learning”);
- parere fornito dal Servizio info.sicuri dell'Area Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della Regione Piemonte in risposta ad un quesito sul punto inoltrato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino;
- Decreto Assessoriale Regione Sicilia n. 1619/12 del 08/08/2012 (“...per la formazione e per l’aggiornamento dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, in mancanza di specifiche prescrizioni normative, non è prevista la modalità di formazione e-learning”).
Isolata è rimasta, invece, la lettura estensiva.
L’interpretazione prevalente, quindi, è nel senso che quando il Legislatore ha voluto consentire questo tipo di modalità formativa, lo ha espressamente indicato.
Questo perché - riguardo i corsi di aggiornamento per Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP) - l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni in materia di prevenzione protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26 gennaio 2006, al punto 3, ha invece stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza.
Detto questo, il Consiglio Nazionale si farà carico delle esigenze di tutela di quei Colleghi che, senza colpa, hanno partecipato e frequentato corsi di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nella modalità a distanza, e che adesso rischiano di vedere vanificato il loro impegno e non riconosciuto il loro attestato.
Il CNI intende attivarsi in questa direzione anche per un’altra ragione.
Si è convinti, difatti, che - pur con le necessarie cautele e regole tecniche - la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza).
In tal senso, ogni iniziativa mirante a rendere consapevoli le Autorità del nuovo indirizzo appare meritevole, anche per venire incontro alle aspettative di quei professionisti che, per luogo di residenza, impegni, incarichi e possibilità economiche, non siano in grado di prendere parte ai corsi di aggiornamento tradizionali, magari tenuti presso sedi assai distanti dal punto di vista logistico.
Tuttavia, allo scopo di fornire ulteriori e definitive certezze agli iscritti, è intenzione del Consiglio Nazionale, nei prossimi giorni, presentare uno specifico interpello circa la possibilità di partecipare a corsi on line per l’aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza alla Commissione Interpelli incardinata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per il momento, in attesa delle indicazioni ministeriali, - che il CNI cercherà di ottenere quanto prima - nel raccomandare prudenza, si consiglia ai coordinatori, che vogliano seguire comunque questa tipologia di corsi, di accertarsi scrupolosamente sui contenuti e sulle garanzie fornite dall’ente organizzatore, mettendo a confronto le garanzie e gli standard adottati dall’ente prescelto con i requisiti minimi per i corsi di aggiornamento previsti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AI CORSI

Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro non prevede espressamente, in via generale, un limite numerico per la partecipazione ai corsi di aggiornamento.
Ma - considerato che l’Allegato XIV al d.lgs. n. 81/2008 stabilisce, per i corsi di formazione per coordinatore per la sicurezza, un numero massimo di 60 partecipanti per la parte teorica e di 30 per la parte pratica, il Consiglio Nazionale ritiene che, per analogia, anche per i corsi di aggiornamento debbano valere le stesse regole, prevedendo una partecipazione massima a tali corsi di 60 persone per la parte teorica e di 30 persone per la parte pratica.
E’ comunque sempre possibile effettuare l’aggiornamento attraverso la partecipazione a convegni e seminari, per i quali il numero massimo previsto è di 100 persone.

COSA ACCADE SE IL COORDINATORE NON EFFETTUA L’AGGIORNAMENTO ENTRO IL 15 MAGGIO 2013

Se il professionista non riesce ad effettuare il prescritto corso di aggiornamento entro la data del 15 maggio 2013, non sarà più abilitato a ricoprire il ruolo di Coordinatore per la sicurezza e questo fino a quando non avrà espletato gli aggiornamenti previsti.
Ciò, ovviamente, non vuol dire che perderà la formazione acquisita, ma soltanto che non sarà in grado di esercitare le proprie funzioni, che saranno “sospese” finché egli non completerà l’aggiornamento per il monte ore mancante.
Ulteriori indicazioni sulle problematiche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, comunque, saranno oggetto di una successiva circolare.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(Ing. Riccardo Pellegatta)
Il Presidente
(Ing. Armando Zambrano)