Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 23 marzo 1959
Validità: 11.11.1958 - 11.11.1959
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Provinciale Sindacale
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Vercelli

Sommario:

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 4. - Contingente minimo impegnativo di mano d’opera.
Art. 5. - Periodi di sosta.
Art. 6. - Detrazione sull’impiego minimo di mano d’opera.
Art. 7. - Azienda a conduzione diretta.
Art. 8. - Preavviso di avviamento e di cessazione del lavoro.
Art. 9. - Turno di lavoro.
Art. 10. - Spostamento della mano d’opera da comune a comune - Lavoro in tenute lontane poste sotto altri comuni.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 14. - Cottimo.
Art. 15. - Lavori stagionali.
Art. 16. - Pagamento mercedi.
Art. 17. - Determinazione categorie di lavoratori.
Art. 18. - Tariffe.
Tabelle salariali
Assegni speciali - Uomini
Assegni speciali - Donne
Festività infrasettimanali
Art. 19. - Martellatura della falce.
Art. 20. - Scalvo delle piante.
Art. 21. - Mutualità malattia e assicurazioni sociali - Tutela della maternità.
Art. 22.
Art. 23. - Trattamento di quiescenza.
Art. 24. - Attrezzi da lavoro.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Controversie individuali.
Art. 27. - Vertenze collettive.
Art. 28. - Durata ed obbligatorietà del contratto.
Art. 29. - Indennità di contingenza.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli - annata agraria 1958-59, 23 marzo 1959

Addì 23 marzo 1959, in Vercelli, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, e l’Unione Provinciale Sindacale, venne stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per braccianti avventizi della provincia di Vercelli.

Art. 1. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 3. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero di lavoro resta così stabilito: nei mesi dall’11 novembre a tutto febbraio, ore 7; nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e fino al 10 novembre, ore 8.
Tutti gli spostamenti non dovranno avvenire nei periodi di riposo, intendendosi pertanto che essi debbono essere a totale carico del datore di lavoro. Tali spostamenti dovranno essere eseguiti dai lavoratori con speditezza.
Ove fossero richieste prestazioni straordinarie, i lavoratori non potranno rifiutarsi ed il lavoro straordinario non potrà mai essere superiore alle due ore giornaliere. Per gravi necessità potrà essere richiesto, sempre nei limiti di dieci ore, anche di notte.
L’orario di lavoro sarà distribuito dall’agricoltore in modo che normalmente i due periodi siano uguali, con facoltà però di aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità colturali che lo richiedono, rispettando il riposo.
Il riposo deve coincidere con l’orario normale per il riposo di mezzogiorno, con un massimo di un’ora dall’11 novembre al 10 febbraio e di un’ora e mezza dal 10 febbraio al 10 novembre, salvo particolari esigenze di lavoro aziendale.

Art. 12. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il prestatore d’opera ha diritto di norma al riposo settimanale, in coincidenza con le domeniche e possibilmente con il rispetto delle festività civili e religiose secondo le tradizioni locali.
[...]

Art. 13. - Lavoro straordinario e festivo.
[...]
Sono considerate ore straordinarie quelle effettuate oltre l’orario normale di sette ore o di otto ore, secondo il periodo di lavoro. Esse non potranno essere superiori alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.
[...]

Art. 14. - Cottimo.
Solo nei casi di eccezionale carenza di mano d’opera è ammesso il lavoro a cottimo. [...]

Art. 17. - Determinazione categorie di lavoratori.
[...]
Nell’eventualità che qualche lavoratore si trovasse in condizioni fisiche speciali, è ammessa la riduzione di paga in ragione della minore capacità lavorativa. Tali minori capacità e conseguenti diminuzioni di paga, dovranno essere riconosciute e concordate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti, quando non sia intervenuto accordo diretto tra le parti interessate.

Art. 18. - Tariffe.
Assegni speciali - Uomini
- Lavori con falce fienaia in campo, trebbiatura cereali estivi: lire 7 in più all’ora - raccolta granoturco: lire 6 in più all’ora - spandimento a mano di calciocianamide, senza diritto giornaliero: lire 250 al sacco - spandimento calciocianamide a macchina: lire 40 al quintale - semina riso a doppia andata, per giornata di terreno: lire 85 - semina riso andata semplice: lire 60 per giornata di terreno - uso del trattore lire 20 all’ora.

Assegni speciali - Donne - Supplemento lavori in acqua, trebbiatura cereali estivi: lire 7 in più all’ora - raccolta granoturco: lire 6 in più all’ora.
Ai lavoratori adibiti alle operazioni di mietitura e legatura del frumento e della segala, oltre alla paga giornaliera dovuta in applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro, verrà corrisposta una speciale indennità oraria in modo che il salario complessivo giornaliero (salario + indennità) abbia ad essere ragguagliato alla paga giornaliera complessiva (salario + accessori) che verrà corrisposta per le operazioni di monda del riso - media locali e forestieri - maggiorazione del 15 per cento per gli uomini e del 13 per cento per le donne.
Per le operazioni di mietitura e legatura avena tale indennità è dovuta solo se detto lavoro viene compiuto durante il periodo della monda e nelle aziende quando viene eseguito detto lavoro.

Art. 21. - Mutualità malattia e assicurazioni sociali - Tutela della maternità.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22.
I datori di lavoro e prestatori d’opera sono tenuti formalmente e legalmente alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto. I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.

Art. 24. - Attrezzi da lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi utensili, ed in genere di quanto ad esso viene affidato dal datore di lavoro, e risponderà delle perdite e danni ad esso imputabili.

Art. 25. - Norme disciplinari.
I rapporti tra lavoratori ed i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nell’azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 26. - Controversie individuali.

Tutte le vertenze individuali sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto e sui rapporti di lavoro insorgenti tra datori di lavoro e prestatori d’opera saranno deferite alle Organizzazioni contraenti, le quali attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.
In caso di mancato accordo, le vertenze verranno demandate all’Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 27. - Vertenze collettive.
Tutte le vertenze collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti: in caso di mancato accordo, verranno demandate al competente Ufficio provinciale del lavoro o a quegli altri Uffici che in merito venissero istituiti.