Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 19 luglio 1954
Validità: 31.07.1954 - 31.07.1956
Parti: Unione Agricoltori della Provincia di Ancona, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale-Cisl
Settori: Agroindustriale, Salariati fissi, Ancona

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Contratto individuale.
Art. 5. - Durata del contratto individuale e modalità della disdetta.
Art. 6. - Mansioni e qualifiche.
Art. 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Art. 9. - Periodo di prova.
Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Gratifica natalizia.,
Art. 17. - Malattie ed infortuni.
Art. 18. - Diarie.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 21. - Tutela della maternità.
Art. 22. - Permessi straordinari.
Art. 23. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 24. - Trapasso di azienda.
Art. 25. - Norme disciplinari.
Art. 26. - Indennità di anzianità.
Art. 27. - Controversie individuali.
Art. 28. - Controversie collettive.
Art. 29. - Condizioni di miglior favore.
Art. 30. - Durata del contratto.

Contratto collettivo di lavoro per i salariati fissi dipendenti dalle aziende agricole della provincia di Ancona, 19 luglio 1954

Addì 19 luglio 1954, nelle sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Ancona Via Menicucci n. 4, tra l’Unione Agricoltori della Provincia di Ancona [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], e l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro per i salariati fissi dell’Agricoltura da valere per la Provincia di Ancona.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto fissa le norme essenziali di carattere generale che regolano i rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricolo e i salariati fissi.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con contratto individuale a termine di durata normalmente non interiore ad un anno la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo dell’abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente.

Art. 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed il salariato fisso all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 7 del presente contratto. In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data di inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito nel presente contratto.

Art. 6. - Mansioni e qualifiche.
I salariati fissi si distinguono nelle seguenti categorie:
a) Fatutto o garzone: non ha attribuzioni specifiche e dovrà eseguire tutti i lavori e servizi che gli vengono ordinati, compresi quelli della stalla;
b) Capo d’opera - guardiano: sorveglia gli operai ed i lavori secondo gli ordini ricevuti dal Direttore dell’Azienda o dal fattore, partecipa all’esecuzione dei lavori stessi. Può essere adibito ad altri lavori o servizi, come la sorveglianza generale sull’azienda perché non siano arrecati danni ai fondi;
c) Boaro: il boaro avrà il governo di 25 capi di bestiame per i quali dovrà provvedere alla falciatura meccanica, carico e trasporto dei foraggi ed al trasporto e sistemazione del letame in concimaie. Quando manchi la falciatrice, il boaro dovrà provvedere a quella parte di falciatura a mano consentitagli dall’orario di lavoro, dovendo ugualmente provvedere alle altre sue incombenze. Quando il boaro avrà in cura meno di 25 capi di bestiame, dovrà prestare servizio in altri lavori di campagna in relazione al tempo disponibile;
d) Vaccaro - mungitore: è addetto al bestiame da latte ed avrà la cura di non meno di 15 vacche da latte a frutto ed un massimo di 25 ivi compresi eventuali capi sopra l’anno, oltre il 25 % massimo di allevo fino al completo svezzamento. Avrà l’obbligo della falciatura, carico e trasporto e sistemazione del letame in concimaie. Il vaccaro che ha la cura di più di 15 vacche da latte e fino al massimo di 25, sempre con il relativo allevo come sopra, avrà a suo carico il solo lavoro di stalla e precisamente: la pulizia, la preparazione e distribuzione del mangime, mungitura, carico, trasporto e sistemazione del letame in concimaie. Oltre alle cure precedenti, il vaccaro dovrà provvedere all’assistenza nei parti e cure sanitarie, sorveglianza diurna e notturna.
Quando il vaccaro abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella sopra stabilita, sarà adibito ad altre mansioni per il numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti ai lavori nei campi.
Il toro per uso aziendale è in soprannumero e non vi è diritto a compenso;
e) Magazziniere - cantiniere: è addetto a tutti i lavori attinenti al carico e scarico dei prodotti nel magazzino, con relativa registrazione, ed alla loro conservazione della quale è responsabile;
f) Meccanico - trattorista - conduttore trebbiatrice (per conto proprio e nell’ambito esclusivo dell’azienda): esercita la propria attività al servizio dell’azienda secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro, o chi per esso, per la custodia, riparazione, manutenzione, conduzione delle macchine in genere, veicoli ed attrezzi, nonché per la lavorazione meccanica del terreno. Quando non lavora con le macchine sarà adibito ad altri servizi nell’interno dell’azienda;
g) Fabbro - muratore - falegname: sono quei lavoratori assunti dall’azienda agricola in rapporto alla loro specifica qualifica di mestiere, e che prestano interamente la loro opera nell’azienda con specifica competenza in materia.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.
Nel caso previsto dal comma precedente il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta se è a lui più vantaggioso, nonché ad acquisire la nuova qualifica quando ad essa attività venga stabilmente adibito.
[...]

Art. 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato.
Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale di lavoro con l’indicazione dello stato d’uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto nelle sue spettanze.

Art. 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere. La distribuzione dell’orario di lavoro sarà fatta secondo le esigenze delle singole aziende. La durata normale dell’orario di lavoro nei vari mesi dell’anno può essere suddivisa come segue: mesi di dicembre, gennaio e febbraio, ore 7 giornaliere; mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre, ore 8 giornaliere; mesi di giugno, luglio e agosto, ore 9 giornaliere.
Per gli addetti ai lavori discontinui dev’essere osservata la media annua di otto ore giornaliere di effettivo lavoro.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 14 del presente contratto.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Tutti i lavoratori hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, in coincidenza con la domenica.
I salariati fissi che per la loro particolare qualifica (addetti alla custodia e governo del bestiame) non possano usufruire del riposo settimanale, avranno diritto ad un periodo di ferie compensativo di giorni 15 all’anno, oltre le normali ferie annuali, purché nei giorni festivi esplichino le sole prestazioni di carattere essenziale.

Art. 19. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa Azienda, un periodo di ferie retribuito di giorni 8, e in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi. [...]

Art. 20. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 21. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 25. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore può dar luogo, a seconda della gravità, alle seguenti sanzioni:
а) rimprovero verbale;
b) multa da applicarsi, da un minimo di due ore ad un massimo di un giorno nei casi di ritardo, interruzione, abbandono, assenza dal lavoro senza giustificato motivo, presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
c) licenziamento in tronco per le seguenti cause:
1) minacce, ingiurie gravi, violenze e vie di fatto;
[...]
3) disonestà, grave trascuratezza nel disimpegno, delle proprie mansioni;
4) recidività in mancanze gravi che abbiano dato luogo ai provvedimenti disciplinari previsti dalla lettera b) del presente articolo.
I provvedimenti disciplinari saranno applicati in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze, e dopo udita la giustificazione del lavoratore.

Art. 27. - Controversie individuali.
Le controversie individuali che dovessero sorgere tra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro regolato dal presente contratto, saranno demandate, nel caso di mancato accordo tra le parti, alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo di conciliazione si effettuerà con la denuncia della controversia da parte di una delle parti alla propria Organizzazione Sindacale, e sarà da questa sollecitamente comunicata all'Organizzazione Sindacale dell’altra parte.
Trascorsi trenta giorni dalla denuncia della controversia, senza che sia stato raggiunto l’amichevole componimento in sede sindacale, la parte interessata sarà libera di adire l’Ufficio Provinciale del Lavoro e quindi la Magistratura.

Art. 28. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l'applicazione ed interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Associazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento. Qualora la composizione di detta controversia risultasse impossibile, essa sarà portata all’Ufficio Provinciale del Lavoro per un ulteriore tentativo di composizione, salvo il diritto delle parti di adire in ultima istanza la Magistratura.