INTERPELLO N. 16/2013

Roma, 22 maggio 2013

Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali

Alla CONFINDUSTRIA

Direzione generale per l’Attività Ispettiva
Prot. 37/0009379


Oggetto: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e lavoratori sospesi dall’attività lavorativa, beneficiari di una prestazione a sostegno del reddito.

La Confindustria ha avanzato istanza interpello a questa Direzione per avere chiarimenti in ordine alla disciplina degli obblighi formativi in tema di salute e sicurezza, rivolta ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa e beneficiari di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro.
In particolare l’interpellante chiede di sapere se gli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 possano rientrare tra quelli indicati dall’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012, che condizionano la fruizione degli ammortizzatori sociali alla frequentazione di corsi di formazione o di riqualificazione.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro e della Direzione generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Si ricorda brevemente che l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo di formazione e addestramento dei lavoratori in materia di salute e sicurezza in relazione ai rischi insiti nello svolgimento di specifiche attività e alle relative procedure di prevenzione e protezione.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, della disciplina indicata, l’obbligo formativo deve avvenire “in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati  pericolosi prima della costituzione del rapporto di lavoro e deve essere ripetuto in base all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi”.
È, inoltre, specificamente previsto dal comma 12 che l’erogazione della formazione debba avvenire “durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”.
Proprio in virtù dello svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza “durante l’orario di lavoro”, sorge il dubbio se l’obbligo formativo del D.Lgs. n. 81/2008 possa essere effettuato in occasione di quello previsto dalla L. n. 92/2012, che impone ai lavoratori sospesi dall’attività lavorativa l’effettivo e regolare svolgimento di corsi di formazione o di riqualificazione per la fruizione dei trattamenti a sostegno del reddito (art. 4, comma 4, L. n. 92/2012).
Per rispondere a tale quesito, va considerata la ratio della norma che prevede “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire (...) durante l’orario di lavoro”. Il Legislatore con tale formulazione ha inteso precisare che la formazione in materia di salute e sicurezza, essendo finalizzata all’attività lavorativa, non può avvenire al di fuori dell’orario di lavoro per non andare ad intaccare quel “tempo libero” che deve rimanere a disposizione del lavoratore.
Come sopra detto, la formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 può svolgersi in differenti occasioni, la prima di queste è “alla costituzione del rapporto di lavoro” (art. 37, comma 4, lett. a) dovendo intendersi - come specificato nell’accordo sulla formazione dei lavoratori sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 21 dicembre 2011 - “anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione” e ciò affinché lo stesso sia consapevole dei rischi insiti nella propria attività e sia in grado di svolgere la propria prestazione “in sicurezza”. Altro è lo scopo tipico della formazione contemplata dalla L. n. 92/2012 che riguarda, invero, la capacità professionale del lavoratore in relazione o al lavoro dal quale risulta momentaneamente sospeso o alla nuova attività alla quale accederà in virtù della riqualificazione lavorativa.
Da questo punto di vista appare evidente come la formazione oggetto delle due discipline normative in questione sia differente e ciò giustifica anche il diverso momento nel quale risulta logico elargirla.
Occorre, tuttavia, precisare che alla formazione che si svolge una tantum prima “della costituzione del rapporto di lavoro”, si devono aggiungere la formazione in costanza di rapporto di lavoro (art. 37, comma 4, lett. b) e c) e l’aggiornamento quinquennale previsto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
L’accordo citato prevede, all’art. 9, che i corsi di aggiornamento, della durata minima di sei ore, trattino “significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare: approfondimenti giuridico-normativi; aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori; aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda; fonti di rischio e relative misure di prevenzione”.
Ciò premesso è possibile concludere che nella formazione indicata dalla L. n. 92/2012 possano farsi rientrare i soli corsi di aggiornamento e formazione erogati nel corso del rapporto di lavoro, funzionali al reinserimento lavorativo e alla salvaguardia dei livelli occupazionali.
In tal senso, infatti, è corretto pensare che la formazione e/o riqualificazione prevista dalla L. n. 92/2012 risulti completata dai corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, o dai corsi di aggiornamento quinquennali previsti dal citato accordo del 21 dicembre 2011, a cui rinvia l’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Pertanto si ritiene che possano essere effettuati nell’ambito della formazione di cui all’art. 4, comma 40, L. n. 92/2012 sia i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, previsti dall’articolo 37 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 81/2008, sia i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo del 21 dicembre 2011 ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)