Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 25 settembre 1959
Validità: 25.09.1959 - 24.09.1961
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Confederazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale salariati e braccianti agricoli e maestranze specializzate, Federbraccianti Provinciale
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Ascoli Piceno

Sommario:

Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Norma n. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Norma n. 3. - Assunzione.
Norma n. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma n. 5. - Orario di lavoro.
Norma n. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Norma n. 7. - Giorni festivi.
Norma n. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Norma n. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma n. 10. - Attrezzi di lavoro.
Norma n. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma n. 12. - Tutela della maternità.
Norma n. 13. - Norme disciplinari.
Norma n. 14. - Controversie individuali.
Norma n. 15. - Controversie collettive.
Norma n. 16. - Condizioni di miglior favore.
Norma n. 17. - Durata del patto.

Contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Ascoli Piceno, 25 settembre 1959

L’anno millenovecentocinquantanove il giorno 25 del mese di settembre, nella sede della Unione Provinciale degli Agricoltori di Ascoli Piceno, sita in via Trieste n. 52; tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], anche in nome e per conto delle Federazioni Provinciali aderenti [...], la Confederazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], e la Federazione Provinciale salariati e braccianti agricoli e maestranze specializzate [...], la Federbraccianti Provinciale [...], si è stipulato il presente patto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Patto collettivo nazionale stipulato in Roma il 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi da valere in tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Norma n. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo e i braccianti avventizi.

Norma n. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria
o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Norma n. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Norma n. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 ore settimanali. La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le esigenze delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
mese di dicembre, gennaio e febbraio: ore sette;
mese di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre: ore otto;
mese di giugno, luglio e agosto: ore nove.
La presente norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura in quanto tali lavori sono disciplinati da accordi speciali.

Norma n. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavorò notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui alla norma n. 7 nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo i casi di cui all’ultimo comma della presente norma.
[...]

Norma n. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Norma n. 11. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Norma n. 12. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Norma n. 13. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino ad un massimo di due ore di salario nei seguenti casi: 
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, alle macchine, agli attrezzi, ecc.;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza.
[...]
2) Con la multa pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo precedente.
3) Con il licenziamento immediato senza corresponsione di salario nei seguenti casi:
а) insubordinazione grave verso il datore di lavoro o ad un suo rappresentante nell’azienda.
b) danneggiamenti agli attrezzi, alle coltivazioni, ecc.;
c) recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal paragrafo n. 2.
[...]

Norma n. 14. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre quindici giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

Norma n. 15. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.