Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 30.09.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriale della Provincia di Cuneo e Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia, Unione Sindacale Cisl della Provincia di Cuneo, Unione Italiana Lavoro Uil della Provincia di Cuneo e Cisnal, Unione Provinciale del Lavoro di Cuneo
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche operai.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del CCNL per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Cuneo, 30 settembre 1959

Addì 30 settembre 1959, in Cuneo, tra l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo [...], e la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia [...], l’Unione Sindacale Cisl della Provincia di Cuneo [...], l’Unione Italiana Lavoro Uil della Provincia di Cuneo [...]
Addì 30 settembre 1959 in Cuneo, tra l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo [...], e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori - Cisnal, Unione Provinciale del Lavoro di Cuneo [...]
si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 2. - Lavori speciali.
Ai sensi dell’art. 20 del CCNL, gli operai addetti a lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, avranno diritto ad una indennità nella misura del 20 % (venti per cento), da computarsi sulla paga base e sull’indennità di contingenza, salve le condizioni di miglior favore in atto presso le singole aziende.

Art. 3. - Validità e durata.
Il presente contratto integrativo di lavoro entra in vigore a decorrere dal periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione (30 settembre 1959) e si intende riferito al contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione materiali lapidei, del quale segue le sorti a tutti gli effetti.