Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 28 settembre 1959
Validità: 01.07.1959 - 31.06.1962
Parti: Associazione Costruttori Edili ed Affini della provincia di Venezia, Associazione degli Industriali della provincia di Venezia e Fillea, Silde-Cisl, Uil
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Venezia
Sommario:
Art. 1. Art. 2. - Qualifiche. Art. 3. - Minimi di paga base. Art. 4. - Indennità sostitutive di mensa e indennità di caropane. |
Art. 5. - Sostituzione festività del S. Patrono. Art. 6. - Lavori speciali. Art. 7. - Indumenti di lavoro. Art. 8. - Apprendisti. Art. 9. - Decorrenza e durata. |
Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti la lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Venezia, 28 settembre 1959
In Venezia, il 28 settembre 1959, tra l’Associazione Costruttori Edili ed Affini della provincia di Venezia [...], l’Associazione degli Industriali della provincia di Venezia [...] e la Fillea [...], con la partecipazione dei lavoratori dipendenti da Aziende industriali [...], la Silde (Cisl) [...], l’Uil [...], si stipula il presente Accordo da valere per gli operai dipendenti da Aziende che esercitano l’attività della lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.
Art. 1.
Con decorrenza dal 1° luglio 1959 le Aziende applicheranno nei confronti degli operai dipendenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato l’11 luglio 1959 in Roma.
Art. 6. - Lavori speciali.
In applicazione di quanto previsto nell’art. 20 e nell’art. 58 del contratto nazionale di lavoro, l’indennità per lavori speciali, indicati nell’articolo stesso, è stata fissata nella misura del 10 % della paga di fatto.
Art. 7. - Indumenti di lavoro.
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Aziende corrisponderanno ai lavoratori in sostituzione di un paio di calzature e di un paio di pantaloni, un’indennità sostitutiva annua di L. 7.800 erogabili a rate mensili di L. 650.
[...]
Art. 8. - Apprendisti.
Mentre le parti si riservano di incontrarsi per esaminare la possibilità di applicazione della regolamentazione per gli apprendisti attualmente all’esame in sede nazionale, si conviene di continuare a dare applicazione al contratto collettivo provinciale di lavoro per la disciplina del rapporto di tirocinio stipulato in Venezia presso l’Ufficio Regionale del Lavoro il 23 settembre 1955.