Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 23 settembre 1959
Validità: 01.02.1960 - 28.02.1962
Parti: Associazione Industriale della provincia di Lecce e Cgil-Camera Confederale del Lavoro, Cisl-Unione Sindacale Provinciale di Lecce, Uil-Camera Sindacale Provinciale di Lecce
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Lecce

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga base.
Art. 2. - Qualifiche.
Art. 3. - Ricuperi.
Art. 4. - Lavori speciali.
Art. 5. - Scatti di scala mobile.
Art. 6. - Condizioni di miglior favore.
Art. 7. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Lecce, 23 settembre 1959

L’anno 1959 addì ventitré del mese di settembre nella sede dell'Associazione Industriali della provincia di Lecce, tra l’Associazione Industriale della provincia di Lecce [...], e la Cgil - Camera Confederale del Lavoro[...], la Cisl - Unione Sindacale Provinciale di Lecce [...], la Uil - Camera Sindacale Provinciale di Lecce [...], si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei in tutto il territorio della provincia di Lecce.

Art. 3. - Ricuperi.
Con riferimento all’art. 11 del precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro viene confermato il ricupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore.

Art. 4. - Lavori speciali.
Con riferimento all’art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i sottoelencati lavori e gli operai che li compiono debbono essere retribuiti maggiorando la retribuzione globale delle percentuali di seguito indicate; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione 17 %
2) Lavori su scale aeree, tipo porta 17 %
3) Lavori in acqua, intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi predisposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua 25 %
4) Lavori in galleria che si svolgono con assenza d’acqua 19 %
Lavori che si svolgono in presenza d’acqua, per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro:
fino a 15 cm 20 %
oltre i 15 cm 22 %

Art. 7. - Validità e durata.
Il presente accordo è valido per tutto il territorio della provincia di Lecce e decorrerà dal 1° febbraio 1960 in ogni sua parte ed avrà la stessa durata e scadenza del precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro del quale ne segue le sorti.