Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 16.05.1960 - 28.02.1962
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara e Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, Camera Sindacale-Uil, Unione Provinciale-Cisl e Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo-Cisnal
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Massa-Carrara
Sommario:
Premessa Art. 1. - Classificazione degli operai. Art. 2. - Lavori speciali. |
Art. 3. - Minimi salariali e indennità sostitutiva di mensa. Art. 4. - Validità e durata. |
Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai di-pendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Massa-Carrara, 30 settembre 1959
Addì 30 settembre 1959, in Carrara, presso la sede dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara [...] e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo [...], la Camera Sindacale della Uil [...], l’Unione Provinciale della Cisl [...]
Addì 30 settembre 1959, in Carrara, presso la sede dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo aderente alla Cisnal [...]
- premesso che il contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei stabilisce, all’art. 59, che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori devono provvedere alla stipulazione di accordi integrativi provinciali;
- che in base agli artt. 5 e 20 del menzionato contratto nazionale la materia che deve formare oggetto degli accordi predetti è rappresentata dalla classificazione degli operai e dal compenso per i lavori speciali;
si è stipulato il presente accordo provinciale, integrativo del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della Provincia di Massa e Carrara, per le aziende esercenti l’attività di escavazione, segatura e lavorazione dei materiali lapidei e per gli operai da esse dipendenti.
Art. 2. - Lavori speciali.
Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia e parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione in misura del 18 %, per ogni ora di effettiva prestazione nelle condizioni suddette.
Art. 3. - Minimi salariali e indennità sostitutiva di mensa.
[...]
Inoltre a tutti i lavoratori delle cave, delle segherie e dei laboratori deve essere corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di lire 80 giornaliere.
Art. 4. - Validità e durata.
Il presente accordo, applicabile a tutte le aziende operanti nel territorio della Provincia di Massa e Carrara, entra in vigore il 16 maggio 1960 ed avrà durata fino al 28 febbraio 1962, data di scadenza del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, del quale il presente accordo è integrativo.