Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.07.1959 - 28.02.1962
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno e Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno, Unione Sindacale Provinciale Cisl
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli operai.
Art. 2. - Lavori speciali.
Art. 3. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo della provincia di Ascoli Piceno, 1° ottobre 1959

L’anno 1959, il giorno 1° del mese di ottobre, in Ascoli Piceno; tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno [...], la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Ascoli Piceno [...], la Unione Sindacale Provinciale Cisl [...], è stato stipulato il presente contratto, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione del travertino e del marmo della Provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2. - Lavori speciali.
Ai sensi dell’art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, gli operai addetti ai lavori speciali su scale aeree, bilance e funi (considerato che tali lavori non si effettuano nelle cave e negli stabilimenti, ma possono essere effettuati in cantieri di costruzione) avranno - diritto ad una indennità nella misura del 12 % da computarsi sulla retribuzione globale (cioè: paga base e indennità di contingenza) limitatamente al periodo per il quale vi vengono addetti.
Per i lavori in acqua, intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’azienda, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12, verrà corrisposta una indennità nella misura del 15 per cento da computarsi sulla retribuzione globale (cioè: paga base e indennità di contingenza) limitatamente al periodo per il quale vi vengono addetti.
Agli operai soggetti a stillicidio continuo sarà corrisposta una maggiorazione del 6 per cento sulla retribuzione globale (paga base e indennità di contingenza).

Art. 3. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto integrativo avrà la stessa decorrenza e durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959.
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo, le parti stipulanti fanno riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, del quale questo è parte integrante.
[...]