Tribunale La Spezia, Sez. Pen., 14 marzo 2013, n. 237 - Impianti elettici



 



TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO
Artt. 544 SS. C.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di La Spezia nella persona del Dott. Giuseppe PAVICH ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA

nel procedimento penale
CONTRO
L. M. nato a Sarzana il giorno (omissis) residente in Fosdinovo, via A., libero CONTUMACE
- difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Silvestri (del Foro della Spezia), con studio alla Spezia, Piazza C., PRESENTE
IMPUTATO
(a seguito di riunione dei proc. Nn. 883/11, 884/11 e 886/11 R.G. mod. 16)
V. PAGINA SEGUENTE
A) del reato p. e p. dagli artt. 23, 57 D. Leg.vo 81/08, per avere omesso, nella qualità di titolare di legale rappresentante della s.p.a. Lunigas, che ebbe a commissionare alla ditta di B. G. un impianto elettrico per sistema GPL canalizzato in località Cavanella di Beverino, di far installare nell'impianto una componentistica e delle apparecchiature elettriche e delle apparecchiature non elettriche conformi alla normativa vigente;
B) del reato p. e p. dagli artt. 23, 57, secondo comma D. Leg.vo 81/08, per avere fornito alla società Acam Gas l'impianto di cui al capo a), con caratteristiche non rispondenti alla normativa vigente;
C) del reato p. e p. dagli artt. 291, primo comma, punto a), 297 D. Leg.vo 81/08, per avere realizzato l'impianto di cui sopra, nel quale potevano svilupparsi atmosfere esplosive, in un'area contigua a una strada con transito di autoveicoli;
accaduto in Beverino, loc. Cavanella, l'11/8/2009 A) del reato p. e p. dagli artt. 23, 57 D. Leg.vo 81/08, per avere omesso, nella qualità di titolare di legale rappresentante della s.p.a. Lunigas, che ebbe a commissionare alla ditta di B. G. un impianto elettrico per sistema GPL canalizzato in località Polverara di Ricco del Golfo, di far installare nell'impianto una componentistica e delle apparecchiature elettriche e delle apparecchiature non elettriche conformi alla normativa vigente;
B) del reato p. e p. dagli artt. 23, 57, secondo comma D. Leg.vo 81/08, per avere fornito alla società Acam Gas l'impianto di cui al capo a), con caratteristiche non rispondenti alla normativa vigente;
C) del reato p. e p. dagli artt. 291, primo comma, punto a), 297 D. Leg.vo 81/08, per avere realizzato l'impianto di cui sopra, nel quale potevano svilupparsi atmosfere esplosive, in un'area contigua a una strada con transito di autoveicoli;
accaduto in Ricco del Golfo, loc. Polverara, l'11/8/2009
A) del reato p. e p. dagli artt. 23, 57 D. Leg.vo 81/08, per avere omesso, nella qualità di titolare di legale rappresentante della s.p.a. Lunigas, che ebbe a commissionare alla ditta di B. G. un impianto elettrico per sistema GPL canalizzato in località Corniglia di Vernazza, di far installare nell'impianto una componentistica e delle apparecchiature elettriche e delle apparecchiature non elettriche conformi alla normativa vigente;
B) del reato p. e p. dagli artt. 23, 57, secondo comma D. Leg.vo 81/08, per avere fornito alla società Acam Gas l'impianto di cui al capo a), con caratteristiche non rispondenti alla normativa vigente;
C) del reato p. e p. dagli artt. 291, primo comma, punto a), 297 D. Leg.vo 81/08, per avere realizzato l'impianto di cui sopra, nel quale potevano svilupparsi atmosfere esplosive, in un'area contigua a una strada con transito di autoveicoli;
accaduto in Vernazza, l'11/8/2009 CONCLUSIONI
PM: assoluzione perché il fatto non sussiste DIFESA: si associa

FattoDiritto

 


Con decreti ritualmente notificati, L. M. veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati addebitati in rubrica (procedimenti nn. 883/11, 884/11 e 886/11 R.G. mod. 16).
In sede dibattimentale, si procedeva preliminarmente alla riunione dei procedimenti suddetti in un unico procedimento recante numero 883/11 R.G. mod. 16; indi, superate le fasi preliminare e di ammissione delle prove, nel corso dell'istruttoria venivano esaminati quali testi l'isp. P. e, a discarico, il C.T. ing. C.; inoltre, si acquisivano i documenti di cui a verbale, nonché le note scritte redatte dal consulente tecnico della difesa.
Terminata l'istruttoria e dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice decideva come da separato dispositivo. L'isp. P., tecnico della prevenzione e ufficiale di PG per conto dell'Arpal, ha riferito in merito alle operazioni di verifica e collaudo di 3 impianti messi a disposizione dell'Acam Gas dall'odierno imputato, nella sua qualità di titolare della Lunigas s.p.a.
Il teste P. ha riferito che, nei tre impianti (ubicati, come risulta dall'imputazione, in agro di Beverino, Vernazza e Ricco del Golfo - Polverara) si riscontravano diverse anomalie. In particolare:
- BEVERINO (loc. Cavanella): le apparecchiature elettriche, destinate alla gestione dell'erogazione gas (dotate di elettrovalvole e cassette antideflagranti per i corti circuiti, e relativa componentistica) non risultavano a norma, né provviste del relativo certificato di conformità. Inoltre risultava male eseguito l'impianto a gas, che oltre a ciò non era protetto da possibili fughe di gas.
- VERNAZZA: non risultavano rispettate le zone di sicurezza, essendo l'impianto ubicato in prossimità di una stradina; venivano poi riscontrate violazioni analoghe a quelle verificate a Beverino.
- RICCO' - POLVERARA - analoghi rilievi venivano mossi anche a questo impianto, che risultava non a norma e male eseguito, in prossimità di una strada che però non era ancora realizzata, anche se c'erano i progetti. In tutti e tre i casi si trattava di impianti fomiti all'ACAM Gas, che erano in funzione da lungo tempo. La Lunigas (ossia la società dell'odierno imputato) svolgeva funzioni di manutenzione e aveva fornito gli impianti.
L'ing. C., consulente tecnico della difesa, ha contestato gli esiti degli accertamenti. Premettendo che nulla era stato verbalizzato per iscritto, e illustrando le conseguenti difficoltà a capire cosa venisse contestato in via ispettiva, l'ing. C. ha evidenziato che, in seguito alle istruzioni impartite alla ditta ex D.Lgs. 758/94, le modifiche richieste ed eseguite di fatto hanno aumentato il rischio. Ha spiegato il consulente che gli impianti ispezionati erano fra loro simili (depositi di gas propano, riempiti mediante autobotti). Il rischio teorico di esplosione è oggetto di norme che peraltro - ha osservato l'ing. C. - sono molto cambiate nel tempo: ad esempio, le norme CEI di distanza dai luoghi a rischio (fra i quali peraltro non rientrano strade del tipo di quelle presenti nei tre siti), inizialmente troppo restrittive, sono oggi valutate con una serie di coefficienti e le distanze prescritte sono oggi ridotte. L'ispettore P., secondo il CTD, ha preso in esame le distanze solo in base a un progetto antecedente l'installazione, mentre le distanze reali sono molto inferiori a quelle inserite in detto progetto (di qui la difformità rilevata in sede ispettiva); ma va anche precisato, secondo l'ing. C., che le distanze inserite nel progetto erano eccessive e calcolate male. Le apparecchiature risultano inoltre regolarmente marchiate, e corredate delle targhe di identificazione ATEX.
Quanto alla violazione connessa alla vicinanza di strade, il consulente ha ribadito che la strada non è mai considerata come centro di possibile innesco, e del resto l'autobotte deve percorrere una strada per caricare gli impianti. A Polverara, addirittura, la strada non c'era (e del resto va osservato che lo stesso isp. P. ha parlato di strada su progetto).
A Polverara e a Beverino/Cavanella, in ottemperanza alle istruzioni conseguenti all'ispezione, il L. fece togliere il pozzetto per evitare condizioni di rischio, nonostante che esso fosse previsto (e in tal modo, osserva l'ing. C., si è determinato un aggravamento del rischio).
A Corniglia (Vernazza) c'era bensì una lampada elettrica presente nel box di decompressione, ma antideflagrante (marchiata) e l'ispettore la fece indebitamente togliere, ma così è risultata pregiudicata la possibilità di manutenzioni notturne (che peraltro costringerebbero il personale a munirsi di apparecchi di illuminazione portatili, di dubbia idoneità).
Le puntuali e articolate osservazioni dell'ing. C. (e quelle ulteriori presenti nelle sue note di consulenza) appaiono decisive, specie se poste in raffronto con le risultanze illustrate, peraltro in modo assai vago e generico, dall'isp. P. Non risulta, insomma, che nessuna delle presunte violazioni rilevate dall'ispettore potesse considerarsi veramente tale, né che lo stato degli impianti fosse fuori norma o mettesse comunque in pericolo l'incolumità di terzi; e anzi, addirittura le stesse prescrizioni impartite al L. in seguito agli accessi ispettivi hanno peggiorato la situazione dal punto di vista della sicurezza. Ciò che appare sicuro è che nessuna delle violazioni contestate all'imputato ha trovato riscontro. Alla stregua di quanto precede, va perciò assolto il prevenuto da tutti i reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.
40 giorni per la motivazione, ex art. 544/3 c.p.p.


P.Q.M.


Visto l'art. 530 c.p.p., assolve L. M. dai reati a lui ascritti, perché il fatto non sussiste.
Motivazione riservata in giorni 40.
La Spezia, 14.3.2013
Il Giudice (dott. Giuseppe PAVICH)