Corte di Assise d'Appello di Torino, 27 maggio 2013, n. 6 - Sentenza Thyssen: da omicidio volontario con dolo eventuale ad omicidio colposo
1^ CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI TORINO
N. 2/12 R.G.
N. 31095/07 R.G.N.R.
N. 6/13 Reg. Sent.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’anno 2013 il giorno ventotto del mese di febbraio in Torino
LA 1^ CORTE D’ASSISE D’APPELLO DI TORINO
nella seguente composizione:
dott. Gian Giacomo SANDRELLI - Presidente
dott. Paola PERRONE - Consigliere est.
sig. Tiziana BONOLLO - Giudice Popolare
sig. Giuliana GHIONE - Giudice Popolare
sig. Luca GELLI - Giudice Popolare
sig. Rosa CAFAGNA - Giudice Popolare
sig. Paola GARINO - Giudice Popolare
sig. Gianfranca CESTI - Giudice Popolare
e con l’intervento del Pubblico Ministero rappresentato ai sensi dell’art. 570 comma 3 c.p.p. dal dott. Raffaele GUARINIELLO, dalla dott.ssa Laura LONGO e dalla dott.ssa Francesca TRAVERSO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 605 c.p.p.)
nel procedimento penale
NEI CONFRONTI DI
E. Harald, nato a Essen (D) il 09.05.1966, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Franco COPPI del Foro di Roma
P. Marco, nato a Terni il 12.05.1958, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;
PR.Gerald, nato a Darmstadt (D) il 13.04.1966, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli Avv.ti Ezio AUDISIO del Foro di Torino e Guido Carlo ALLEVA del Foro di Milano;
M. Daniele, nato a Terni il 19/6/1948, libero – contumace;
domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Andrea GARAVENTA del Foro di Genova e Maurizio ANGLESIO del Foro di Torino;
S. Raffaele, nato a Terranova di Pollino il 17/7/1954, libero – contumace; domiciliato ex art 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Paolo SOMMELLA del Foro di Genova e Maurizio ANGLESIO del Foro di Torino;
C. Cosimo, nato a Francavilla Fontana il 5/8/1956, libero – presente; domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218;
difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco DASSANO e Guglielmo GIORDANENGO, entrambi del Foro di Torino;
E NEI CONFRONTI DE
la persona giuridica THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, in persona del legale rappresentante F.JURGEN HERMANN, dom. ex artt. 39 D.leg. n. 231/2001 e 161 c.p.p. presso l’Ufficio Affari Generali e Legali della THYSSENKRUPP Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218; difesa di fiducia dagli Avv.ti Cesare ZACCONE del Foro di Torino e Nicoletta GARAVENTA del Foro di Genova
IMPUTATI IN PRIMO GRADO
TUTTI
A) reato di cui agli artt. 110, 437 commi 1 e 2 c.p., commesso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di:
- Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali E. Herald;
- Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing P. Marco;
- Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l’amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi PR.Gerald;
- Dirigente con funzioni di Direttore dell’Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 M. Daniele;
- Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 S. Raffaele;
- Dirigente con funzioni di Responsabile dell’Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 C. Cosimo; per aver omesso, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, di collocare impianti e apparecchi destinati a prevenire disastri ed infortuni sul lavoro con riferimento alla linea di ricottura e decapaggio (Cold Annealing and Pickling line), denominata APL5:
· costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in
pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
· installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell’ambito delle industrie a rischio
di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi
e, in particolare, di adottare un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi (a norma degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 MARZO 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), e ciò pur emergendone la necessità da più fatti e documenti, tra i quali:
1) l’incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 (Cold Annealing and Pickling line) e GBL3 (Hot/Cold Annealing and Pickling line) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThissenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;
2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;
3) la valutazione del rischio d’incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all’incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato
-da imporre per le linee di ricottura e decapaggio del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l’APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti
-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;
4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThissenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l’installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l’APL5 di Torino;
5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall’ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l’installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;
6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall’ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l’APL 5;
7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall’ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l’APL 5 di Torino;
8) la “Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi” del 5 ottobre 2007 che descrive l’APL5 di Torino come linea non conforme “alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS”. Fatto dal quale sono derivati un disastro (incendio) di cui ai capi C) ed E), e un infortunio sul lavoro che ha determinato la morte di sette operai (Sc. Antonio, S. Roberto, L. Angelo, Sa. Bruno, M. Rocco, De. Giuseppe, R. Rosario) di cui ai capi B) e D) e le lesioni personali di altri tre operai (Si. Fabio, Pi. Giovanni e Bo. Antonio). Commesso in Torino dal giugno 2006 al 30 dicembre 2007.
E.
B) reato di cui agli artt. 81, comma 1, e 575 c.p., perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava la morte di Sc. Antonio, S. Roberto, L. Angelo, Sa. Bruno, M. Rocco, De. Giuseppe, e R. Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio di Torino), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco (“flash fire”) prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d’incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 MARZO 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334) con riferimento alla linea di “ricottura e decapaggio” (Cold Annealing and Pickling line), denominata APL5,
· costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
· installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell’ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi misure quali:
-una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
-una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori
-un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:
1) l’incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di “ricottura e decapaggio” KL3 (Cold Annealing and Pickling line) e GBL3 (Hot/Cold Annealing and Pickling line) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThissenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;
2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;
3) la valutazione del rischio d’incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all’incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato
-da imporre per le linee di “ricottura e decapaggio” del Gruppo ThyssenKrupp Stainless, compresa l’APL5 di Torino, una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore alla precedente pari a 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti
-e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;
4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThissenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007, che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l’installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l’APL5 di Torino;
5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall’ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. l’installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;
6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall’ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino, ivi compresa l’APL 5;
7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall’ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l’APL 5 di Torino;
8) la “Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi” del 5 ottobre 2007 che descrive l’APL5 di Torino come linea non conforme “alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS”;
ed accettando il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell’ambito degli stabilimento di Torino e Terni-prendeva:
-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino pur avendone già programmata la chiusura
-poi, la decisione di posticipare l’investimento per l’adeguamento dell’APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (“FROM TURIN”), e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell’ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza. Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.
E.
C) reato di cui all’art. 423 c.p., perché, in qualità di Amministratore Delegato e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali, cagionava sulla linea di “ricottura e decapaggio” (Cold Annealing and Pickling line), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo B) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta in quanto ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi (previste dagli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 MARZO 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334) sulla linea di “ricottura e decapaggio” (Cold Annealing and Pickling line), denominata APL5
· costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
· installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell’ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi misure quali:
-una adeguata e completa valutazione del rischio incendio
-una effettiva organizzazione dei percorsi informativi e formativi nei confronti dei lavoratori -un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi, misure rese ancor più necessarie per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, e che aveva determinato la drastica riduzione del numero dei dipendenti ed il venir meno delle professionalità più qualificate
tutto ciò pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 di Torino, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti tra i quali:
1) l’incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di “ricottura e decapaggio” KL3 (Cold Annealing and Pickling line) e GBL3 (Hot/Cold Annealing and Pickling line) dello stabilimento tedesco di Krefeld della ThyssenKrupp Nirosta (società facente parte al pari della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. della ThyssenKrupp Stainless), considerato dalla stessa ThissenKrupp Stainless talmente distruttivo e devastante che solo per miracolo non vi erano stati morti, né feriti gravi;
2) la ricostruzione nel 2006 delle predette linee di Krefeld, dotandole di un sistema automatico di rivelazione e spegnimento degli incendi prima non presenti;
3) la valutazione del rischio d’incendio da parte delle Compagnie di Assicurazione in seguito all’incendio di Krefeld quale rischio talmente elevato
-da imporre per le linee di “ricottura e decapaggio” del Gruppo ThyssenKrupp Stainless compresa l’APL5 di Torino una franchigia specifica di 100 milioni di euro ben superiore a quella precedente di 30 e doppia rispetto a quella di 50 prevista per gli altri tipi di impianti -e da escludere la riduzione della franchigia in assenza di efficaci sistemi di prevenzione e protezione antincendio;
4) la decisione del Comitato Esecutivo della ThissenKrupp Stainless illustrata al meeting di Krickebeck del 17 febbraio 2007 che prevede appositi investimenti per la sicurezza antincendio antincendio in linea con le indicazioni tecniche del Working Group Stainless (WGS), e, in particolare, per l’installazione di un sistema di rivelazione e spegnimento incendi sulle linee di ricottura e decapaggio quale l’APL5 di Torino;
5) la relazione del 16 marzo 2007, predisposta dall’ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Terni;
6) la relazione del 26 giugno 2007, predisposta dall’ing. Andrea Brizzi, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di protezione antincendio automatico mediante spray ad acqua o sprinkler sulle linee di ricottura e decapaggio di Torino;
7) la relazione del 31 luglio 2007, predisposta dall’ing. Uwe Weber, consulente tecnico della società assicuratrice Axa, che raccomanda alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. l’installazione di un sistema di spegnimento incendi automatico fisso sulle linee di ricottura e decapaggio, ivi compresa l’APL 5 di Torino;
8) la “Richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi” del 5 ottobre 2007 che descrive l’APL5 di Torino come linea non conforme “alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS”; ed accettando il rischio del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, poiché -in virtù degli effettivi poteri decisionali inerenti alla sua posizione apicale, nonché della specifica competenza e della delega possedute in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione incendi nell’ambito degli stabilimento di Torino e Terni- prendeva:
-dapprima, la decisione di posticipare dal 2006/2007 al 2007/2008 gli investimenti antincendio per lo stabilimento di Torino
-poi, la decisione di posticipare l’investimento per l’adeguamento dell’APL5 di Torino alle indicazioni tecniche dell’assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del WGS, ad epoca successiva al suo trasferimento da Torino a Terni (“FROM TURIN”) e ciò nonostante che la linea APL5 fosse ancora in piena attività e vi continuassero a lavorare gli operai rimasti, per giunta nell’ambito di uno stabilimento quale quello di Torino in condizioni di crescenti abbandono e insicurezza. Commesso in Torino il 6 dicembre 2007.
PR., P., M., S., C.
D) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 589 commi 1, 2 e 3, c.p., perché, nelle rispettive qualità di:
-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing P. Marco;
-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l’amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi PR.Gerald;
-Dirigente con funzioni di Direttore dell’Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 M. Daniele;
-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 S. Raffaele;
-Dirigente con funzioni di Responsabile dell’Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 C. Cosimo;
cagionavano la morte di Sc. Antonio, S. Roberto, L. Angelo, Sa. Bruno, M. Rocco, De. Giuseppe, e R. Rosario (lavoratori dipendenti operanti presso la linea APL5 di ricottura e decapaggio del predetto stabilimento), i quali, intervenuti con estintori manuali per domare un incendio sviluppatosi sulla linea a causa dello sfregamento del nastro contro la struttura metallica dei macchinari o contro grumi di carta ivi accumulatisi, venivano investiti da una vampata di fuoco (“flash fire”) prodottasi con improvvisa violenza in seguito alla rottura di un tubo contenente olio idraulico ad elevata pressione che in buona parte nebulizzava generando uno spray di vapori e di goccioline minutissime che trovava innesco nel focolaio d’incendio già in atto, e decedevano in conseguenza delle ustioni riportate, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 MARZO 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla linea di “ricottura e decapaggio” (Cold Annealing and Pickling line), denominata APL5:
· costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
· installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell’ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi
PR.e P. omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l’esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità; M. ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l’esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;
S. e C. omettevano di segnalare l’esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di gravi e crescenti abbandono e insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie
· per l’assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d’incendio o almeno l’esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:
-estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti
-sensori nella zona compresa tra l’aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro
-una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l’azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente
-un pulsante di emergenza in grado di disattivare l’alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell’olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi
· e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:
-la drastica riduzione del numero dei dipendenti
-il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell’emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati
-la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso
-frequenti incendi di varie proporzioni.
Con le aggravanti:
-di aver commesso il fatto con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
-di aver agito nonostante la previsione dell’evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A).
Commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 e il 30 dicembre 2007.
PR., P., M., S., C.
E) reato di cui agli artt. 61 n. 3 c.p., 449 c.p., in relazione all’art. 423 c.p., perché, nelle rispettive qualità di:
-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per il commerciale ed il marketing P. Marco;
-Consigliere del Consiglio di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo (c.d. board) della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, esercente anche lo stabilimento sito in Torino, corso Regina Margherita 400, con delega per l’amministrazione, finanza controllo di gestione, approvvigionamenti e servizi informativi PR.Gerald;
-Dirigente con funzioni di Direttore dell’Area Tecnica e Servizi della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a., con sede in Terni, viale Brin 218, investito di competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio anche per lo stabilimento di Torino, Corso Regina Margherita n. 400 M. Daniele;
-Direttore dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 S. Raffaele;
-Dirigente con funzioni di Responsabile dell’Area EAS (ecologia, ambiente e sicurezza) e di RSPP dello stabilimento esercito dalla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. e sito in Torino, corso Regina Margherita 400 C. Cosimo;
cagionavano presso la linea di “ricottura e decapaggio” (Cold Annealing and Pickling line), denominata APL5, installata presso lo stabilimento della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.a. sito in Torino, un incendio che si sviluppava nel modo estremamente violento e rapido descritto nel capo D) e atto a cagionare la morte o la lesione dei lavoratori presenti lungo la linea predetta, e ciò per colpa, e, segnatamente, per imprudenza, negligenza, imperizia, e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (ed in particolare degli artt. 33-37 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; 3, comma 1, lettere a, b, d, g, o, p, r, s, t; 4, comma 1; 4, comma 2; 4 comma 5 lettere a, b, c, d, e, h, i, q; 4, comma 7; 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D.Leg. 19 settembre 1994 n. 626; D.M. 10 MARZO 1998; artt. 5 e segg. D.Leg. 17 agosto 1999 n. 334), in quanto con riferimento alla predetta linea:
· costituente un luogo a elevato rischio di incendio per la presenza di olio idraulico in pressione, olio di laminazione e carta imbevuta di olio di laminazione
· installata presso lo stabilimento di Torino rientrante nell’ambito delle industrie a rischio di incidenti rilevanti e sprovvisto del certificato di prevenzione incendi in quanto sulla linea di “ricottura e decapaggio” (Cold Annealing and Pickling line),
PR.e P. omettevano, quali membri del Comitato Esecutivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., di sottolineare l’esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità; M. ometteva, in sede di pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione incendi, di sottolineare l’esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità e malgrado le ripetute sollecitazioni ricevute dal gruppo della ThyssenKrupp Stainless;
S. e C. omettevano di segnalare l’esigenza di adottare le necessarie misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi presso lo stabilimento di Torino non appena avuta conoscenza della loro necessità, malgrado la diretta e piena conoscenza della situazione di grave e crescente insicurezza nel predetto stabilimento, misure rese ancor più necessarie
· per l’assenza sulla linea APL5 di altre misure idonee a ridurre il rischio d’incendio o almeno l’esposizione dei lavoratori a tale rischio quali:
-estintori a lunga gittata in luogo di quelli esistenti
-sensori nella zona compresa tra l’aspo svolgitore e la saldatrice in grado di rilevare la posizione non corretta del nastro e di arrestare automaticamente la marcia del nastro
-una procedura operativa che in caso di incendio prevedesse l’azionamento immediato e sistematico del pulsante di emergenza già esistente
-un pulsante di emergenza in grado di disattivare l’alimentazione elettrica delle centrali oleodinamiche della linea APL5, togliere pressione ai condotti dell’olio, ed evitarne così la fuoriuscita ad alta pressione in caso di rottura dei tubi
· e per la situazione che si era creata a causa della disposta chiusura dello stabilimento, che aveva determinato:
-la drastica riduzione del numero dei dipendenti
-il venir meno delle professionalità più qualificate, e, in particolare, sia dei capi turno manutenzione cui era demandata secondo le procedure aziendali la gestione dell’emergenza incendi, sia degli operai più esperti e specializzati
-la riduzione degli interventi di manutenzione e di pulizia sulle linee, con conseguenti perdite di olio dai tubi e accumuli di carta non rimossa in prossimità e sotto i macchinari, su un pavimento in piano privo della pendenza necessaria per il deflusso -frequenti incendi di varie proporzioni.
Con l’aggravante di aver agito nonostante la previsione dell’evento, essendosi rappresentati la concreta possibilità del verificarsi di incendi sulla linea APL5 dello stabilimento di Torino, in considerazione di fatti e documenti tra quelli di cui ai punti da 1 a 8 del capo A). Commesso in Torino il 6 dicembre 2007.
L’ENTE THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. (in persona del Presidente Jurgen F.)
F) dell'illecito amministrativo di cui all’art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato di cui al capo D) commesso in Torino il 6, il 7, il 16, il 19 ed il 30 dicembre 2007 da P. Marco, PR.Gerald, M. Daniele, S. Raffaele, C. Cosimo, nelle rispettive qualità ivi indicate, nell’interesse e a vantaggio della THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a.
RESPONSABILE CIVILE: THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. con sede in Terni, viale Brin 218, costituitasi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 84 c.p.p. all’udienza del 15/01/2009, con l’assistenza dell’ avv. Cesare ZACCONE del foro di Torino.
APPELLANTI
con il Pubblico Ministero avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Torino in data 15/4/2011 che: visto l’art. 533 c.p.p.
dichiarava
E. Harald
colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all'art 62 n. 6 c.p., unificati i reati dal vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni 16 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione perpetua dai pubblici uffici;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;
dichiarava
P. Marco colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 2 n. 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione; per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione; per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;
dichiarava
PR.Gerald colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione; per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione; per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all art. 437 c.p.;
dichiarava
M. Daniele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, nonché la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. in relazione al solo reato sub D), considerate tutte equivalenti rispetto alle aggravanti contestate per i singoli reati, lo condannava:
per il reato sub D) alla pena di anni 7 mesi 8 di reclusione;
per il reato sub A) alla pena di anni 2 di reclusione;
per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 2 di reclusione;
e così complessivamente alla pena di anni 10 mesi 10 di reclusione;
visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;
dichiarava
S. Raffaele colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione; per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione; per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; e così complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.;
dichiarava
C. Cosimo colpevole dei reati a lui ascritti e, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n 6 c.p. in relazione al reato sub D), considerata subvalente rispetto alle contestate aggravanti, lo condannava:
per il reato sub D) alla pena di anni 9 di reclusione; per il reato sub A) alla pena di anni 3 di reclusione; per il reato sub E) alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione; e cosi complessivamente alla pena di anni 13 mesi 6 di reclusione;
visto l'art. 29 c.p. dichiarava la sua interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; visti gli art. 32 quater e 37 c.p. dichiarava la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata della pena inflitta per il delitto di cui all'art. 437 c.p.. Visto il D. Lgs n. 231/2001
applicava
ex art. 25 septies, 1° comma, alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., corrente in Terni, in persona del legale rappresentante pro-tempore:
1) la sanzione pecuniaria di € 1.000.000,00 (ex articoli 9, 10 e 12 comma 2° lettera a);
2) la sanzione interdittiva della esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici per la durata di mesi 6, ex articolo 9 comma 2° lettera a);
3) la sanzione interdittiva del divieto di pubblicizzare beni o servizi per la durata di mesi 6, ex articolo 9 comma 2° lettera e);
4) la confisca della somma di € 800.000,00 ex articolo 19.
Disponeva
ex art. 18 e con le modalità di cui al 3° comma, la pubblicazione, per estratto e per una volta, della presente sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale: "LA STAMPA", "IL CORRIERE DELLA SERA" e "LA REPUBBLICA"; nonché l'affissione, per estratto, nel Comune di TERNI. Visto l'art. 535 c.p.p.
condannava
gli imputati e la THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali.
Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.
Condannava
gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:
1) a favore di REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 comma 2° c.p.p., della somma di complessivi € 973.300,00 quale liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 comma 1°c.p.p.;
2) a favore di PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 comma 2°c.p.p., della somma di € 500.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 comma 1° c.p.p.;
3) a favore di COMUNE DI TORINO, in persona del sindaco pro-tempore, con condanna al
pagamento, ex art. 539 comma 2° c.p.p., a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva ex art.
540 comma 2° c.p.p. della somma di € 1.000.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale,
rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale;
condannava
gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:
4) a favore di FIM-CISL, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.;
5) a favore di FIOM-CGIL, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.;
6) a favore di UILM-UIL, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.;
7) a favore di FLMU Uniti - CUB, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p.;
8) a favore di ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO PER LA SALUTE - ONLUS in persona del legale rappresentante pro-tempore, con condanna ex art. 539 2° comma c.p.p. a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 100.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 1° comma c.p.p.;
9) a favore di CH. Giovanni con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma € 237.300,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
10) a favore di T.R. Gaspare con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 221.400,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
11) a favore di C. Fabio Domenico con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 100.525,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
12) a favore di SI. Fabio con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 77.055,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
13) a favore di RU. Pietro con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 141.450,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
14) a favore di B. Piero con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 154.430,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi; a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
15) a favore di PA. Salvatore con condanna al pagamento, ex art. 538 2° comma c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 233.735,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;
16) a favore di PI. Giovanni con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 76.600,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali, a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
17) a favore di DF. Roberto con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della complessiva somma di € 87.795,00 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali ad oggi, a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
condannava
gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:
18) a favore di BO. Antonio con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale (con esclusione del danno biologico, non richiesto in questa sede);
19) a favore di A. Giuseppe con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 l° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
condannava
gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:
20) a favore di AL. Salvatore con condanna al pagamento ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 5.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
21) a favore di Z. Aldo Edoardo con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
22) a favore di V. Andrea con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
23) a favore di V. Renato con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
24) a favore di PU. Mirko con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
25) a favore di P. Bruno con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
26) a favore di B. Ghermay con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
27) a favore di AC. Francesco con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
28) a favore di P. Giuseppe con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
29) a favore di L. Gian Luca con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
30) a favore di LO. Rocco con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
31) a favore di D’A. Michele con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
32) a favore di AL. Sandro con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
33) a favore di BI. Salvatore con condanna al pagamento ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 5.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
34) a favore di D. Gianluca con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
35) a favore di N. Michele con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
36) a favore di M. Joseph con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
37) a favore di AR. Ciro con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
38) a favore di MO. Giuseppe con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 5.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
39) a favore di CO. Vincenzo con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
40) a favore di RU. Giuseppe con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
41) a favore di G. Luigi con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
42) a favore di AD. Peter Ilario con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
43) a favore di AL. Luca con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
44) a favore di GR. Pietro con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
45) a favore di LO. Pietro Giorgio con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 50.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
condannava gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:
46) a favore di GA. Sergio con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 30.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
condannava
gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:
47) a favore di MU. Domenico con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
48) a favore di MU. Savina con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
49) a favore di MU. Ester con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
50) a favore di PI. Giovanna con condanna al pagamento, ex art. 538, 2° comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1° comma c.p.p., della somma di € 40.000,00 a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;
51) a favore di PR. Rosario con condanna al pagamento, ex art. 539 2° comma c.p.p., a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 30.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p.
52) a favore di T. Luca con condanna al pagamento, ex art. 539 2° comma c.p.p., a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva ex art. 540 2° comma c.p.p., della somma di € 30.000,00 quale liquidazione del danno non patrimoniale, rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 c.p.p. Visto l'art. 541 c.p.p.
condannava
gli imputati, in solido fra loro, al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle parti civili costituite, così liquidate (comprensive del rimborso forfetario):
-a favore della REGIONE PIEMONTE complessivi € 81.045,00 oltre CPA e IVA;
-a favore della PROVINCIA di TORINO complessivi € 81.045,00 oltre CPA e IVA;
-a favore del COMUNE di TORINO complessivi € 79.695,00 oltre CPA e IVA;
-a favore di BO. Antonio complessivi € 83.767,50 oltre CPA e IVA;
-a favore di A. Giuseppe complessivi € 4.511,80 oltre CPA e IVA;
-a favore di GA. Sergio complessivi € 3.421,40 oltre CPA e IVA;
condannava
gli imputati, in solido fra loro ed in solido con il responsabile civile THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle parti civili costituite, così liquidate (comprensive del rimborso forfetario):
-a favore della FIM-CISL complessivi € 85.533,75 oltre CPA e IVA;
-a favore della FIOM-CGIL complessivi € 85.533,75 oltre CPA e IVA;
-a favore della UILM-UIL complessivi € 84.093,75 oltre CPA e IVA;
-a favore della FLMU Uniti-CUB complessivi € 90.900,00 oltre CPA e IVA:
-a favore della ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO PER LA SALUTE - ONLUS complessivi € 90.900,00 oltre CPA e IVA, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. ed oltre a complessivi € 58.000,00 per spese di consulenze tecniche; -a favore di CH. Giovanni, T.R. Gaspare, C. Fabio Domenico, SI. Fabio, RU. Pietro, B. Piero, PA. Salvatore complessivi € 114.806,25 oltre CPA e IVA;
-a favore di MU. Domenico, MU. Savina, MU. Ester e PI. Giovanna complessivi € 78.691,10 oltre CPA e IVA;
-a favore di PR. Rosario e T. Luca complessivi € 95.445,00 oltre CPA e IVA;
-a favore di DF.Roberto complessivi € 68.427,00 oltre CPA e IVA;
-a favore di AL. Salvatore, Z. Aldo Edoardo, V. Andrea, V. Renato, PU. Mirko, P. Bruno, B. Ghermay, AC. Francesco complessivi € 123.337,70 oltre CPA e IVA;
-a favore di P. Giuseppe, L. Gianluca e LO. Rocco complessivi € 75.071,70 oltre CPA e IVA;
-a favore di D’A. Michele e AL. Sandro complessivi € 71.848,40 oltre CPA e IVA; -a favore di BI. Salvatore, D. Gianluca, N. Michele, M. Joseph, AR. Ciro, PI. Giovanni complessivi € 85.533,80 oltre CPA e IVA; -a favore di MO. Giuseppe, CO. Vincenzo, RU. Giuseppe, G. Luigi, AD. Peter Ilario, AL. Luca, GR. Pietro, LO. Pietro Giorgio complessivi € 121.818,90 oltre CPA e IVA; Visto l'art. 262 c.p.p.
ordinava,
al passaggio in giudicato della presente sentenza, la restituzione alla THYSSENKRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, della linea di ricottura e decapaggio n. 5 dello stabilimento di Torino e degli altri oggetti ancora in sequestro. Visto l'art. 544 3° comma c.p.p. indicava in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.
Ordinava,
come da richiesta del P.M., in relazione a FE. Arturo, LI. Leonardo, KR. Frank e Q. Berardino, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il Procuratore Generale chiede la conferma della sentenza appellata.
Il difensore della parte civile Associazione Medicina Democratica - Movimento per la Salute ONLUS chiede la conferma della sentenza appellata.
I difensori degli imputati e del responsabile civile insistono nell’accoglimento dei motivi di appello.
INDICE
IL DEVOLUTO p. 18
PRIMA PREMESSA: LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL PROCESSO
p. 19
1. LA STRUTTURA DELLE IMPUTAZIONI
2. LA MANCATA TRADUZIONE DI DOCUMENTI E ATTI
3. I TENTATIVI DI INQUINAMENTO PROBATORIO
SECONDA PREMESSA p. 24
1. LA MATERIA CONDIVISA SULLA DINAMICA ESSENZIALE DELL’INCENDIO
2. I DIVERSI PUNTI DI VISTA DELL'ACCUSA E DELLE DIFESE DEGLI IMPUTATI CON RIFERIMENTO AI COMPORTAMENTI TENUTI DAGLI OPERAI
TERZA PREMESSA p. 30
L’AMPIEZZA DELLE INDAGINI E DEL PROCESSO E L’ETEROGENEITA’ DELLE PROVE
QUARTA PREMESSA p.31
LA STRUTTURA SOCIETARIA DELLA HOLDING TKAG E IL RUOLO SVOLTO DALLA SUBHOLDING TKSTAINLESS NEI CONFRONTI DELLA CONTROLLATA TKAST
I RISULTATI DELL’ISTRUTTORIA p. 34
LE CAUSE DEL DISASTRO E DELLE MORTI
1. LA DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’IMPIANTO DELLA LINEA 5 DELLO STABILIMENTO TORINESE DELLA THYSSENKRUPP DI TORINO E IL SUO PROCESSO PRODUTTIVO FISIOLOGICO p.34
2. I COMPITI DI SORVEGLIANZA DEGLI ADDETTI DELLA APL5 p.45
3. I DIPENDENTI PRESENTI QUELLA NOTTE COINVOLTI NELL’INCENDIO p.46
4. UN PASSO AVANTI. LE CONSTATAZIONI SULL'IMPIANTO APL5 SUCCESSIVE ALL’INCENDIO E IL SUO FUNZIONAMENTO PATOLOGICO p.48
- GLI ESTINTORI NON SONO NE’ IDONEI NE’ FUNZIONANTI
- LA PRESENZA MASSIVA E ABITUALE DI OLIO E CARTA
- IL SISTEMA DI CENTRATURA AUTOMATICA DEL NASTRO E’ ROTTO E LO SFREGAMENTO DEL SUO BORDO CONTRO LA CARPENTERIA E’ RICORRENTE
- IL PULSANTE ASPO IN CENTRO NON E’ STATO AZIONATO DAGLI OPERAI MA LA LAMPADINA CHE DOVREBBE INDICARE LORO IL CORRETTO CENTRAGGIO E’ BRUCIATA
- IL COMANDO DI RIAVVOLGIMENTO DELLA CARTA E’ IN POSIZIONE MANUALE MA LA LAMPADINA CHE DOVREBBE SEGNALARE IL REGOLARE RIAVVOLGIMENTO E’ MANCANTE
- IL TELEFONO PER CHIAMARE I SOCCORSI E’ ROTTO
- IL CARRELLO DI TRASLAZIONE LATERALE DELL’ASPO 1 E’ DISASSASTO, A FINE CORSA VERSO IL LATO OPERATORE, MA IL NASTRO D’ACCIAIO IMBOCCATO E’ ALLINEATO CON LA TAVOLA D’IMBOCCO
- IL PUNTO DI SFREGAMENTO DEL NASTRO E’ A CIRCA 10 METRI DI DISTANZA DALLA SEZIONE DI IMBOCCO
- L’OLIO COINVOLTO NEL FLASH FIRE E’ DELL’ORDINE DI 430 LITRI E PROVIENE DALLA CENTRALE OLEODINAMICA
5. LA CONSULENZA TECNICA DELLA DIFESA SULLA PRIMA CARTA CHE PRESE FUOCO E SUI TEMPI DI AVVISTAMENTO DEL FOCOLAIO p.59
6. GLI EVENTI CONSERVATI NELLA MEMORIA DEL COMPUTER DELLA LINEA: PASSARONO ALCUNI MINUTI FRA L’ INNESCO DELL’INCENDIO E L’INTERVENTO SUL POSTO DEGLI OPERAI p.60
7. UN PASSO INDIETRO. LE TESTIMONIANZE DEGLI OPERAI p.63
- L’ANTEFATTO PROSSIMO DELL’INCENDIO: IL BLOCCO DELLA LINEA PER IL PROBLEMA DELLA FOTOCELLULA, L’INTERVENTO DELL’ELETTRICISTA E LA RIMOZIONE DEL CATARIFRANGENTE
- LA NON INDIVIDUAZIONE DELL’OPERAIO CHE EFFETTUO’ L’IMBOCCAMENTO DEL NASTRO DELL’ASPO 1
- L’AVVISTAMENTO DELLE FIAMME E I TENTATIVI DI SPEGNIMENTO
- L’ALLARME INTERNO ED ESTERNO ALLO STABILIMENTO
8. L’INTERVENTO DEL SERVIZIO 118, DEI VIGILI DEL FUOCO, DELLA POLIZIA E DELLA ASL IL 6.12.07 E NEI GIORNI SUCCESSIVI p. 71
L’INEFFICIENZA DELL’IMPIANTO DI SPEGNIMENTO DELLO STABILIMENTO, I DANNI LASCIATI DALL’INCENDIO
LE CONDIZIONI GENERALI DELLO STABILIMENTO DI TORINO NEL DICEMBRE 2007 p.73
1. LE LINEE DELLO STABILIMENTO NON ATTINTE DALLE FIAMME: MALGRADO DUE BONIFICHE, VENGONO RISCONTRATE ANCORA 116 VIOLAZIONI DI NORME
ANTIFORTUNISTICHE
2. IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLO STABILIMENTO E DELLA LINEA 5 DEL FEBBRAIO 2006: NON E’ INDICATO IL RISCHIO DI INCENDIO
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA LINEA 5 DEL MAGGIO 2007: NON VENGONO INDICATI COME FATTORI DI RISCHIO LA CARTA E L’OLIO DISPERSI, LA POSSIBILE ROTTURA DI FLESSIBILI IDRAULICI, NE’ LA PROBABILE PROPAGAZIONE DELL’INCENDIO E IL POSSIBILE PERICOLO PER PERSONE PRESENTI, SEBBENE TALI RISCHI EMERGESSERO DAL MANUALE DI MANUTENZIONE DELLA OMOLOGA LINEA DI TERNI LAF4 DEL 5.3.03, DA UNA CIRCOLARE WGS DEL 16.1.2007 E DA UN DOCUMENTO INTERNO DI TORINO DEL MARZO 2007 p.75
3. SEGUE. IL CONTENUTO DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDI ALLEGATO AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLA LINEA 5 DEL MAGGIO 2007: VIENE AFFIDATO IL COMPITO DI SPEGNERE I FOCOLAI AGLI OPERAI NON DOTATI DI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI MA SOLO DI ESTINTORI A CORTA GITTATA E NON SI INDICA LA PROCEDURA DI AZIONAMENTO DEL PULSANTE DI EMERGENZA
UN EPISODIO IN CUI SI E’ IMPEDITO A VIGILI DEL FUOCO E CARABINIERI DI ENTRARE NELLO STABILIMENTO p.84
4. LE CONDIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI NELLO STABILIMENTO DI TORINO NEL PERIODO PRECEDENTE: L'INCENDIO REMOTO DEL 24.3.2002 IN CUI SI ERA CONTESTATO DI NON AVER INSTALLATO SUL SENDZIMIR 62 UN IMPIANTO DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI FOCOLAI
GLI INCENDI DEL 28.10.2003 E 28.3.2006 DI TERNI: LA CAUSA FU INDIVIDUATA NELLO SFREGAMENTO DEL NASTRO CONTRO I BORDI DELL’IMPIANTO E NELL’APPICCAMENTO DELL’OLIO DI LAMINAZIONE E FU SUBITO APPRONTATO IL SISTEMA DI CENTRAGGIO DEL NASTRO IN LAVORAZIONE p.86
5. GLI ALTRI INCENDI DI CARTA E OLIO AVVENUTI PRESSO LO STABILIMENTO DI TORINO p.90
- SI ERA GIA’ VERIFICATO NEL 2001 UN FLASH FIRE
- AVEVANO GIA’ CEDUTO FLESSIBILI IDRAULICI
- L’OLIO E LA CARTA INTERSPIRA AVEVANO GIA’ PRESO FUOCO PER CONTATTO CON METALLI SURRISCALDATI DA SFREGAMENTO E ATTRITO
- GLI INTERVENTI ADOTTATI NEL CORSO DEGLI ANNI PER SPEGNERE LE FIAMME: ERANO SEMPRE INTERVENUTI PER PRIMI GLI OPERAI ADDETTI ALLA
PRODUZIONE CON ESTINTORI MANUALI - CONSUMO ABNORME DI MATERIALE ESTINGUENTE DEGLI ESTINTORI
- LE TESTIMONIANZE SUI GRANDI E PICCOLI INCENDI VERIFICATISI PRIMA DEL 6.12.07
6. LA TEMPISTICA E I MOTIVI DELLA DECISIONE DELLA DIRIGENZA TKAST DI TRASFERIRE GLI IMPIANTI DI TORINO A TERNI E DI CHIUDERE LO STABILIMENTO
TORINESE p.99
L'ACCORDO SINDACALE DEL LUGLIO 2007
L’ORGANIGRAMMA DELLO STABILIMENTO DI TORINO PRIMA DELLA DECISIONE DI DISMISSIONE
LE RIDUZIONI DELLE LAVORAZIONI E DELL’ ORGANICO DEI DIPENDENTI DOVUTE ALLA DECISIONE DI DISMISSIONE E LA PERDITA DI PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE RIMASTO, I RICHIAMI DELL’ASL DEL SETTEMBRE 2007, LE RISPOSTE FORMALI DI S. DELL’OTTOBRE 2007, LA MODIFICA DEL PIANO DI EMERGENZA DI C. DEL 3.12.07
IL RUOLO DEI SINDACATI E DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
7. GLI EFFETTI DELLA RIDUZIONE DEL PERSONALE SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI: MANCANZA DI PEZZI DI RICAMBIO IN MAGAZZINO, CARENZE DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI DOPO LE DIMISSIONI DI L., MANCANZA DI RIPRISTINO DOPO MANUTENZIONI PROVVISORIE, ANNOTAZIONE COME MANUTENZIONI PROGRAMMATE DI QUELLE ESEGUITE IN OCCASIONE DI FERMATE DELLE LINEE PER ALTRE CAUSE p.111
8. LA MANCATA PULIZIA DELLO STABILIMENTO TORINESE E GLI ACCUMULI DI CARTA E OLIO DI LAMINAZIONE ED IDRAULICO IN PARTICOLARE LUNGO LA APL5; LA RICORRENZA DEL FENOMENO DELLA CARTA ADESA SUL NASTRO CALDO DI LAMINAZIONE E LA SUA ROTTURA A BRANDELLI LUNGO LA LINEA
LA MODIFICA AD OTTOBRE 2007 DEL CONTRATTO DI PULIZIA INDUSTRIALE DIVENTATO A CHIAMATA p.117
9. LA SITUAZIONE DELLA PULIZIA E DELLA PREVENZIONE INCENDI NEGLI STABILIMENTI DI KREFELD E TERNI NEL 2007 p.125
ESTREMA PULIZIA IN ENTRAMBI; A TERNI SI DOTANO GLI ADDETTI DI ESTINTORI A LUNGA GITTATA; SI VALUTANO, PER LA LAF4, CARTA, OLIO E CEDIMENTO DI FLESSIBILI COME FATTORI DI RISCHIO INCENDIO; SI PREVEDE DI COMPARTIMENTARE LE SUE CENTRALI IDRAULICHE E DI RIATTIVARE IL SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA ZONA D’ INGRESSO NON VISIBILE; L’ATTENZIONE DI TERNI PER LA CENTRATURA DEL NASTRO E PER L’IDONEITA’ DEI MEZZI ANTICENDIO
10. LA MANCANZA DI INVESTIMENTI DELLA TKAST PER LA FORMAZIONE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDI DEL PERSONALE DI TORINO NEL 2007 p. 128
LA PROGRAMMAZIONE DEI CORSI OLTRE L’ORARIO DI LAVORO, LA LORO RAREFAZIONE DAL FEBBRAIO 2007, LA TOLLERANZA DELLA TKAST PER L’ASSENTEISMO DEGLI OPERAI
LA MANCANZA DI FORMAZIONE ANTINCENDIO DEL CAPOTURNO EMERGENZA ROCCO M.
11. I CONTROLLI PREVENTIVI PER I RISCHI DI INCENDIO NELLO STABILIMENTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO EX D.LGS. 626/94: ASSENZA DI UN CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLO STABILIMENTO E SLITTAMENTO SISTEMATICO DEI TERMINI PER REALIZZARE TUTTE LE OPERE NECESSARIE
I CONTROLLI PREVENTIVI PER I RISCHI AMBIENTALI NELLO STABILIMENTO DA PARTE DI ORGANI REGIONALI E MINISTERIALI EX D.LGS.334/99: LE VISITE GUIDATE NELLO STABILIMENTO E L’AMMISSIONE DEL GIUGNO 2007 DA PARTE DI S. E C. CHE LE OPERE PRESCRITTE NON VERRANNO REALIZZATE PERCHE’ LO STABILIMENTO CHIUDERA’
I CONTROLLI DA PARTE DELLA ASL: LA PREVIA CONOSCENZA DELLE VISITE DA PARTE DI C. p.137
L’INCENDIO DI KREFELD E LE SUE CONSEGUENZE: L’ALLARME VIVISSIMO PER GLI INCENDI IN TUTTA LA SUBHOLDING TKSTAINLESS
LE VICENDE CHE FISSANO LA DATA DI INIZIO DELLA COMMISSIONE DEL REATO SUB A) p. 143
- LA RICOSTRUZIONE DELLE LINEE DI KREFELD CON IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI PER SICUREZZA AL 100% ANCHE SU CIRCUITI DI OLIO IDRAULICO DI 50/150 LITRI
- LO STANZIAMENTO STRAORDINARIO DI FONDI DA PARTE DELLA SUBHOLDING TKSTAINLESS PER REALIZZARE OPERE COME QUELLE DI KREFELD STUDIATE DA UN NUOVO GRUPPO DI LAVORO
- L’INNALZAMENTO DELLA FRANCHIGIA ASSICURATIVA E LE TRATTATIVE FRA AXA E TKAST PER GLI IMPIANTI DI TERNI E TORINO: LA PRESENTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO SULLA LINEA 5 DI TORINO DA PARTE DELL’ING. L. E IL SUO ACCANTONAMENTO DOPO LE SUE DIMISSIONI; L’ALTERNATIVA DELLE PRESCRIZIONI FINALI DELLA ASSICURAZIONE, SUL PRESUPPOSTO DELLA PRESENZA DI PERSONALE FORMATO, FRA SOSTITUZIONE DELLE PARTI IN MATERIALE PLASTICO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SPEGNIMENTO AUTOMATICI
1. L' INCENDIO DI KREFELD p.144
2. LA RICOSTRUZIONE DELLE LINEE DI KREFELD p.145
3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE DOPO L’INCENDIO DI KREFELD p.148
4. LA DECISIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA TKL, ILLUSTRATA AL MEETING DI KRICKENBECK DEL 17.2.2007, DI STANZIARE INVESTIMENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA ANTICENDIO, DI COSTITUIRE UN GRUPPO DI LAVORO PER LO STUDIO DEI RISCHI DI INCENDIO E DI NOMINARE UN MANAGER DI RISCHIO TECNICO
LE DIVERSE REAZIONI DELLA DIRIGENZA TKN E TKAST p.149
5. LA RELAZIONE DEL 16.3.07 DELL’ING. ANDREA BR. SULLO STABILIMENTO DI TERNI: IL SIGNIFICATO PREDITTIVO DELL’INCENDIO DEL 6.12.07 p. 153
6. LA RELAZIONE DEL 26.6.07 DELL’ING. ANDREA BR. SULLO STABILIMENTO DI TORINO: IL SIGNIFICATO PREDITTIVO DELL’INCENDIO DEL 6.12.07 p. 158
7. LA RELAZIONE DEL 31.7.07 DELL’ING. WEBER DELL’AXA SU TORINO: NESSUN SIGNIFICATO PREDITTIVO DELL’INCENDIO DEL 6.12.07 MA ORIENTAMENTO DI
TKAST A INSTALLARE UN IMPIANTO AUTOMATICO SULLE VASCHE DI DECAPAGGIO p. 166
LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA DIRIGENZA DELLA TKAST AL BOARD DELLA TKL DEL 5.10.2007 PER UTILIZZARE I FONDI GIA’ STANZIATI PER IL 2007/2008 PER LO STABILIMENTO DI TORINO: LA PIENA CONSAPEVOLEZZA DELLA NECESSITA’ DEGLI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLE PERSONE p.170
LE DECISIONI ADOTTATE DA TKAST IN MERITO ALL’UTILIZZO DEI FONDI STRAORDINARI ANTICENDIO (2006/07 STEP 1 E 2007/08 STEP 2) PER GLI IMPIANTI DI TERNI E TORINO: IMMEDIATO UTILIZZO PER TERNI E DUE SLITTAMENTI PER TORINO, PRIMA DA UN ESERCIZIO ALL’ALTRO E POI DOPO IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI A TERNI p. 171
L’ IMPIANTO ANTINCENDIO REALIZZATO NELLO STABILIMENTO DI TERNI DOPO IL 6.12.2007 p. 178
L’ISTRUTTORIA SULLE SINGOLE POSIZIONI p. 180
LE AUTODIFESE DEGLI IMPUTATI
L’ISTRUTTORIA SUL CAMBIO DI ASSETTO SOCIETARIO NELLA TKAST DEL 2005 E SUL SISTEMA DELLE DELEGHE
POSIZIONE DI E. p. 180
POSIZIONE DI PR.e P. p. 183
POSIZIONE DI M. p. 194
POSIZIONE DI S. p. 202
POSIZIONE DI C. p. 205
L'ISTRUTTORIA CONDOTTA SULL'ILLECITO AMMINISTRATIVO CONTESTATO ALLA TKAST p. 211
CRONOLOGIA ESSENZIALE DEGLI AVVENIMENTI p. 213
MOTIVI DELLA DECISIONE p. 221
LE ECCEZIONI DI NULLITA’ p.221
L’ECCEZIONE DI NULLITA’ PER MANCATA TRADUZIONE DI TUTTI I DOCUMENTI SEQUESTRATI
L’ECCEZIONE DI NULLITA’ PER MANCATA TRADUZIONE IN TEDESCO DI ATTI PROCESSUALI PER GLI IMPUTATI PR.E E.
LE CAUSE DIRETTE DELL’INCENDIO E DELLA MORTE DEGLI OPERAI p. 227
LE CONTRADDIZIONI INTERNE ALLE AUTODIFESE DEGLI IMPUTATI
OGNUNO DEGLI IMPUTATI ERA TENUTO AD EVITARE GLI EVENTI DI INCENDIO E MORTI
LE POSIZIONI DI GARANZIA p.232
LE NORME PREVENZIONALI VIOLATE E IL LORO NESSO DI CAUSALITA' CON GLI EVENTI DI INCENDIO E MORTE p. 243
NESSUN ATTO ABNORME DA PARTE DEGLI OPERAI
LE CONDOTTE COLPOSE TENUTE DA CIASCUN IMPUTATO p.265
IL LORO POTERE IMPEDITIVO DEGLI EVENTI
LA PREVEDIBILITA’ E PREVISIONE DELL'INCENDIO E DELLE MORTI DA PARTE DI CIASCUN IMPUTATO p.277
NESSUN COMPORTAMENTO IMPREVEDIBILE DA PARTE DEGLI OPERAI
IL CONCORSO DEGLI IMPUTATI NELLA MANCATA INSTALLAZIONE DOLOSA DEL SISTEMA ANTINCENDIO SULLA APL5 p.287
LA RICHIESTA DI DECLARATORIA DI NULLITA’ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO AI SENSI DEGLI ARTT. 522 E 604 C.P.P. IN FAVORE DI C. p.296
IL DOLO EVENTUALE CONTESTATO A E. p.297
IL CONCORSO DI REATI p. 309
CONCORSO APPARENTE DI NORME FRA L’ART. 437.2 C.P. E 449 C.P.
CONCORSO FRA L’ART. 437.2 E 589.2 C.P.
IL CONCORSO FORMALE FRA I REATI DI CUI ALL’ARTT. 589 C.P. E 437.2 C.P.
LE PENE p. 316
LA RESPONSABILITA’ DELLA TKAST p. 323
LA PARTE CIVILE MEDICINA DEMOCRATICA p. 334
Prima parte: vai al pdf
Seconda parte (MOTIVAZIONE E PQM): vai al pdf