ACCORDO-QUADRO DI COLLABORAZIONE
tra
INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro,
nella persona del Presidente Prof. Massimo De Felice
e
UNACMA -Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole
nella persona del Presidente Carlo Zamponi

PREMESSO CHE

- il d.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell’INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.) colloca l’INAIL nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione;
- il d.l. 78/10, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall’art. 9 del d.lgs. 81/08, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, ha soppresso l’Ispesl e l’Ipsema, attribuendone le funzioni all’INAIL, quale unico ente pubblico del sistema istituzionale avente compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- INAIL persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- UNACMA è l’associazione nazionale di categoria, aderente a Confcommercio, costituita come Federazione che riunisce e rappresenta a livello nazionale i commercianti e i riparatori di macchine agricole, per la silvicoltura, l’allevamento e per la manutenzione del verde, che ha come obiettivo primario la crescita professionale del settore sui temi della sicurezza in agricoltura, silvicoltura e manutenzione del verde;
- UNACMA conta circa 400 iscritti fra ACMA territoriali e singole aziende direttamente associate.

CONSIDERATO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici, delle tecnopatie e delle malattie professionali;
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell’organizzazione del lavoro;

RITENUTO CHE

- in attuazione degli obiettivi generali sopra indicati, le sinergie tra INAIL e UNACMA costituiscono una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
- INAIL e UNACMA per un’efficace azione prevenzionale e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, reputano necessario favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore nello sviluppo delle attività congiunte, in un’ottica di partecipazione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

L’oggetto del presente Accordo è finalizzato a:
- sviluppare metodologie di analisi degli infortuni in agricoltura, al fine di individuarne le cause e le soluzioni in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza nel settore dell’industria della meccanizzazione agricola;
- creare e sperimentare buone pratiche, sia di carattere tecnico e procedurale nell’utilizzo dei macchinari, sia di tipo gestionale con riferimento alle specificità dell’organizzazione del lavoro del settore, nonché di programmare eventuali piani formativi per gli operatori del settore e della filiera;
- sviluppare progetti volti a individuare soluzioni tecniche in grado di incidere concretamente sui livelli di sicurezza, nel rispetto dello stato dell’arte, nell’ambito dell’applicazione della legislazione vigente, da proporre nelle Sedi comunitarie/ai fini delle opportune evoluzioni normative.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

INAIL e UNACMA in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente accordo.
Le modalità organizzative e operative per lo svolgimento delle attività, di norma svolte attraverso la costituzione di team progettuali e gruppi di lavoro, sono delineate nei piani operativi definiti dal Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3 - COORDINAMENTO

INAIL e UNACMA svolgeranno congiuntamente la pianificazione, programmazione e organizzazione generale dei piani di attività attraverso un Comitato di Coordinamento paritetico composto da tre rappresentanti di ciascuna delle parti.
Il Comitato di Coordinamento predispone i piani semestrali e annuali delle attività e dei progetti, delineando gli indirizzi tecnici ed organizzativi, la programmazione, le procedure di monitoraggio dello stato di realizzazione delle attività e del livello di raggiungimento degli obiettivi.

ARTICOLO 4 - NATURA E DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata triennale e non è a titolo oneroso per le parti contraenti.

ARTICOLO 5 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie in ordine al presente Accordo il Foro competente è quello di Roma.

Roma, 27 maggio 2013


Fonte: INAIL