Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.10.1959
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Bologna Sezione «Lavorazioni del Legno» e Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Industrie Affini-Cgil, Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini-Cisl, Unione Provinciale di Bologna della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori del Legno-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Bologna

Sommario:

Art. 1. - Trasferte.
Art. 2. - Indennità di zona malarica.
Art. 3. - Lavori pericolosi, nocivi e disagiati.
Art. 4. - Abiti di lavoro.
Art. 5. - Mense aziendali.
Art. 6. - Condizioni di miglior favore.
Art. 7. - Decorrenza.

Accordo collettivo integrativo del contratto nazionale di lavoro 19 giugno 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del legno e del sughero della provincia di Bologna, 1° ottobre 1959

Addì 1° ottobre 1959, in Bologna, tra l’Associazione degli Industriali della provincia di Bologna Sezione «Lavorazioni del Legno» [...] e il Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia ed Industrie Affini, aderente alla Cgil [...], il Sindacato Provinciale di Bologna della Federazione Italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini, aderente alla Cisl [...], l’Unione Provinciale di Bologna della Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno aderente alla Uil [...]
Addì 1° ottobre 1959, in Bologna, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna - Sezione «Lavorazioni del Legno» [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno rappresentata dal [...] segretario responsabile della Unione Provinciale del Lavoro Cisnal di Bologna e dal [...] segretario del Sindacato Provinciale Lavoranti del Legno e del Sughero;
è stato stipulato il presente accordo integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'industria del legno e del sughero della provincia di Bologna.

Art. 2. - Indennità di zona malarica.
In relazione a quanto stabilito dall’art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro si conviene che agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zona riconosciuta malarica, compete una speciale indennità pari al 10 % della retribuzione.

Art. 3. - Lavori pericolosi, nocivi e disagiati.
Sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scala porta o scale mobili o ponti sospesi, la posa in opera di infissi ad altezza non inferiore ai mt. 4 dal suolo, nonché l’accatastamento di legname per la parte superiore ai mt. 5 dal suolo.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura a spruzzo, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di conservazione del legno a base di sostanze chimiche, nonché le lavorazioni per lo svolgimento delle quali i lavoratori sono esposti a vapori di colle speciali.
Sono considerati disagiati i lavori che vengono eseguiti normalmente in locali a temperatura artificialmente elevata (forni, ecc.) e particolarmente polverosi.
Circa la percentuale di maggiorazione della retribuzione da corrispondere per le ore effettivamente prestate in lavori pericolosi, nocivi o disagiati, fissata dall’articolo 26 del Contratto collettivo nazionale di lavoro nella misura del 10 %, si concorda con riferimento a quanto stabilito dall’art. 53 del Contratto stesso, di fissare detta maggiorazione nella misura del 12 % della retribuzione sopra indicata.

Art. 4. - Abiti di lavoro.
In relazione alla riaffermata rinuncia da parte dei lavoratori alla indennità per consumo ferri, prevista dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, le aziende distribuiranno ad ogni dipendente che abbia superato il periodo di prova un indumento di lavoro all’anno, che dovrà essere tenuto in azienda, salvo il caso di necessità di lavatura. All’operaio è fatto obbligo di indossare detto indumento durante l’orario di lavoro ed eventualmente di portare un distintivo aziendale.
È in facoltà dell'azienda di corrispondere, in luogo dell’indumento di lavoro, una indennità sostitutiva pari a I.. 4000 annue.