Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 22 novembre 1956
Validità: 19.11.1956 - 31.12.1958
Parti: Unione Industriali - Sindacato Provinciale Industriali del Legno e Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed Affini, Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie-Unione Sindacale Provinciale Cisl, Camera Sindacale-Uil
Settori: Edilizia, Legno, Operai, La Spezia

Sommario:

Art. 1. - Festività del S. Patrono.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Indennità zona malarica.
Art. 4. - Lavori pericolosi e nocivi.
Art. 5. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 6. - Mensa.
Art. 7. - Apprendistato.
Art. 8. - Condizioni di miglior favore.
Art. 9. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1956, per le industrie del legno della provincia di La Spezia, 22 novembre 1956

L’anno 1956, il giorno 22 del mese di novembre, in La Spezia, nella sede dell’Unione Industriali, tra l’Unione Industriali - Sindacato Provinciale Industriali del Legno [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno Edilizia ed Affini [...], la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie [...], assistito dal [...] Segretario della Unione Sindacale Provinciale Cisl, la Camera Sindacale dell’Uil [...], si è concluso il presente Accordo Provinciale - integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie del legno, stipulato il 24 luglio 1956 - da valere in tutto il territorio della provincia di La Spezia per gli operai dipendenti dalle Aziende del legno esercenti le attività produttive comprese nella sfera di applicazione del predetto Contratto nazionale.

Art. 3. - Indennità zona malarica.
In relazione all’art. 25 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956 si conviene di non fissare alcuna indennità, visto che in provincia non esistono zone malariche.

Art. 4. - Lavori pericolosi e nocivi.
Con riferimento all’art. 26 del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1956, sono considerati pericolosi:
а) i lavori eseguiti su ponti mobili in sospensione;
b) i lavori interni ed esterni su ponti fissi oltre l’altezza di m. 5 eseguiti in condizioni di particolare pericolosità e difficoltà.
Sono considerati nocivi tutti i lavori eseguiti con vernici alla nitrocellulosa ovvero con pitture contenenti piombo.
Ai lavoratori comandati ad eseguire i lavori anzidetti va corrisposta una maggiorazione della retribuzione pari all’8 % del minimo tabellare, limitatamente al tempo di effettiva prestazione d’opera fornita nelle indicate condizioni nocive o di pericolo.

Art. 7. - Apprendistato.
Le disposizioni di cui all’art. 2 del precedente Contratto Integrativo stipulato il 9 aprile 1954, relative all’apprendistato, continueranno ad essere applicate in via provvisoria sino a quando non entrerà in vigore la nuova regolamentazione della materia, da definirsi tra le Organizzazioni Nazionali di categoria ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del CNL 24 luglio 1956.