Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Industriali Grafici della Provincia di Torino e Comitato Provinciale di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Sezione di Torino della Federazione del Libro, Sezione di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Fonditori di caratteri, Torino

Sommario:

1)
2)
Art. 1. - Apprendistato.
Art. 2. - Operai di 3ª categoria.
Art. 3. - Operai di 2ª categoria.
Art. 4. - Operai di 1ª categoria.
Art. 5. - Operaie.
Art. 6. - Appretto.
Art. 7. - Passaggio di categoria.
Art. 8. - Maggiorazioni.
3) Tabella minimi di salario orario
4)

Accordo collettivo per i fonditori di caratteri della provincia di Torino, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959, in Torino, tra l’Associazione Industriali Grafici della Provincia di Torino [...] e il Comitato Provinciale di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai [...], la Sezione di Torino della Federazione del Libro [...], la Sezione di Torino della Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria [...], si è stipulato il seguente accordo applicabile esclusivamente ai reparti fonditori delle aziende grafiche ed alle fonderie di caratteri.

1) Per quanto riguarda le norme generali e la parte normativa relativa agli operai, alle categorie intermedie ed agli impiegati, valgono le clausole tutte - comprese la decorrenza e la durata - del CCNL 1° ottobre 1959 per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini.

2) Per quanto riguarda le «norme tecniche speciali» vale quanto segue:

Art. 1. - Apprendistato.
L’apprendistato ha la durata di tre anni e deve svolgersi senza partecipazione diretta dell’apprendista al ciclo direttamente produttivo.
[...]
Agli apprendisti, licenziati da una Scuola Professionale di specializzazione per fonditori di caratteri, il periodo di tirocinio sarà ridotto di due terzi del periodo trascorso in detta scuola.
Per quanto non contemplato nel presente articolo valgono le norme di legge sull’apprendistato e sul lavoro delle donno c dei fanciulli.
[...]

Art. 5. - Operaie.
Alle lavorazioni di immagazzinamento ed impacchettatura di caratteri di piombo non potranno essere adibite operaie con età inferiore ai 18 anni.
[...]
Nota. - Nell’eventualità che siano possibili lavorazioni per le quali sia consentita, a termini di legge, l’effettuazione dell’apprendistato, le parti si riservano di incontrarsi.

Art. 6. - Appretto.
Alle mansioni di appretto e collaudo debbono essere adibiti normalmente operai di 1ª categoria o, eccezionalmente, di 2ª categoria con un minimo di anzianità di categoria di almeno un anno alle macchine a fondere [...]

4) Le parti si impegnano a depositare, di comune intesa, il presente accordo, ai fini del suo riconoscimento, a termini della legge 14 luglio 1959; n. 741 e di favorirne il riconoscimento stesso.