Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 14 settembre 1959
Validità: 01.09.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriali Lecchesi e Camera Confederale del Lavoro, Unione Sindacale Lavoratori, Unione Italiana del Lavoro
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Lecco

Sommario:

Art. 1. - Trasferte.
Art. 2. - Indennità di zona malarica e di montagna.
Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Strumenti di lavoro.
Art. 5. - Decorrenza.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero di Lecco e circondario, 14 settembre 1959

Addì 14 settembre 1959, presso l’Unione Industriali Lecchesi, tra l’Unione Industriali Lecchesi [...] e la Camera Confederale del Lavoro [...], l’Unione Sindacale Lavoratori [...], l’Unione Italiana del Lavoro [...], è stato stipulato il seguente contratto integrativo al contratto collettivo n. 1 del 19 giugno 1959, per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero di Lecco e Circondario:

Art. 2. - Indennità di zona malarica e di montagna.
Agli operai, che per ragioni di lavoro, sono trasferiti fuori della provincia di Como e destinati in zona malarica compete per tutto il tempo di permanenza in detto zona, una speciale indennità nella misura del 10 % sulla retribuzione conglobata.
La stessa indennità verrà corrisposta agli operai trasferiti in zona montana, ad altezza non inferiore ai 1.200 metri, e limitatamente al tempo in cui l’operaio permane nella zona stessa.

Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 4 metri da terra o dal pavimento e i lavori di accatastamento di tronchi con l’intervento del personale ad oltre 4 metri dal suolo.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitro-cellulosa a spruzzo, di produzione di farine di legno, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e la preparazione di colle speciali esalanti vapori nocivi sempreché, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Sono considerati disagiati i lavori che si svolgono in locali a temperatura superiore ai 40 gradi e, nei tre mesi estivi, a temperatura superiore ai 50 gradi e quelle lavorazioni particolarmente polverose quando manchino efficienti aspiratori.
Ai lavoratori comandati a svolgere siffatti lavori e limitatamente alle ore di effettiva prestazione nei lavori medesimi, verrà corrisposta una indennità speciale del 10 % sul minimo di paga conglobata, con facoltà delle aziende di assorbire, fino a concorrenza, quanto eventualmente già concesso allo stesso titolo.
In caso di con traversia sulla nocività delle lavorazioni di cui sopra, sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali con la partecipazione di una speciale commissione paritetica composta di tecnici e sanitari nominati dalle parti.