Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Associazione Industriali della Provincia di Cremona - Sindacato Provinciale dell’industria del Legno e Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie-Unione Sindacale Provinciale e il Sindacato Provinciale del Legno-Camera del Lavoro
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Cremona

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Indennità di diaria e di trasferta.
Art. 3. - Indennità lavori nocivi, disagiati e pericolosi.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5. - Indennità logorio ferri.
Art. 6. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto nazionale 19 giugno 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie del legno e del sughero della provincia di Cremona, 30 settembre 1959

Addì 30 settembre 1959 in Cremona, l’Associazione Industriali della Provincia di Cremona - Sindacato Provinciale dell’industria del Legno [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno Artistiche e Varie aderenti all’Unione Sindacale Provinciale [...] e il Sindacato Provinciale del Legno aderente alla Camera del Lavoro [...], si stipula il presente contratto collettivo provinciale di Lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale 19 giugno 1959 da valere per le aziende esercenti l’industria del legno e del sughero e per gli operai dalle stesse dipendenti:

Art. 1.
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per le aziende esercenti l’industria del legno e del sughero nella provincia di Cremona e ad esso le parti stipulanti fanno riferimento per quanto non previsto nel presente contratto.

Art. 3. - Indennità lavori nocivi, disagiati e pericolosi.
Ai lavoratori comandati ad eseguire lavori su scala porta, ponti sospesi, di posa in opera di infissi ad una altezza superiore ai 5 metri o a lavori esposti alle intemperie o in locali a temperatura elevata, agli addetti a lavorazioni nocive di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e successive integrazioni e modifiche, verrà corrisposta una maggiorazione del 10 % da conteggiarsi sulla paga oraria di fatto limitatamente alle ore di effettiva prestazione in tali lavorazioni.
Rientrano in tali lavorazioni quella del compensato, quando ili lavoratore è posto a contatto diretto di materie considerate nocive dal decreto sopracitato (ad esempio pressatori - manipolatori di colla - gli addetti alle spruzzatrici - gli addetti alla manipolazione del materiale appena sfornato), gli addetti ai lavori disagiati e pericolosi, (addetti al sollevamento e trasporto manuale dei tronchi ed alle incastellature di tavolame a mano o a macchina).

Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Gli operai che lavorano all’aperto, in caso di pioggia, dovranno essere dotati di impermeabili; a quelli addetti al trasporto di tronchi ed assi dovrà essere fornita una tuta di lavoro.