Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della provincia di Venezia e Sindacato Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie Affini, Sindacato Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini-Unione sindacale provinciale,Unione Italiana del Lavoro
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Venezia

Sommario:

Art. 1. - Mense aziendali.
Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 3. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, per gli operai dell’industria del legno della provincia di Venezia, 2 ottobre 1959

Il 2 ottobre 1959, in Venezia, presso la Sede dell’Associazione degli Industriali, fra l’Associazione degli Industriali della provincia di Venezia [...] e il Sindacato Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie Affini [...] e il Sindacato Provinciale di Venezia della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini [...], assistito da [...] Unione sindacale provinciale; e l’Unione Italiana del Lavoro [...], in relazione a quanto disposto dagli articoli 7 «Qualifiche operaie», 26 «lavori nocivi e pericolosi», 31 «mense aziendali», 35 «consegne e conservazione degli utensili e del materiale» del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai dell’industria del legno e del sughero, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 2. - Lavori nocivi e pericolosi.
Sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale Porta o scale mobili o ponti sospesi nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura a mano con vernici nocive e quelle a spruzzo, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, di conservazione del legno a base di sostanze chimiche, nonché le lavorazioni per lo svolgimento delle quali i lavoratori sono esposti a vapori nocivi di colle speciali.
Sono considerati disagiati i lavori che vengono eseguiti normalmente in locali angusti e seminterrati o soggetti a temperature elevate (essiccatoi) e particolarmente polverosi.
Ai lavoratori comandati a svolgere lavori considerati dal presente articolo nocivi, pericolosi e disagiati, viene riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento sulla paga globale di fatto (paga base, indennità di contingenza, eventuale superminimo).
Detta maggiorazione viene corrisposta limitatamente alle ore di effettiva prestazione in una delle lavorazioni e nelle condizioni ambientali sopra indicate.

Art. 4. - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno una tuta all’anno ai dipendenti operai assegnati a lavori che comportino una particolare usura degli indumenti, quali gli addetti all’incollatura, alla lucidatura, al trasporto del legname, alla impastatura e alla segheria.