Tipologia: Contratto collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 02.10.1959 - 31.12.1961
Parti: Unione Industriale della Provincia di Cuneo e Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia, Unione Sindacale Cisl della Provincia di Cuneo, Camera Sindacale Unione Italiana Lavoro di Cuneo e Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori-Cisnal
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Cuneo

Sommario:

Art. 1. - Lavori nocivi e pericolosi. Art. 2. - Validità e durata.

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Cuneo, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959 in Cuneo, tra l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Cuneo e Provincia [...], l'Unione Sindacale Cisl della Provincia di Cuneo [...], la Camera Sindacale Unione Italiana Lavoro di Cuneo [...]
Addì 2 ottobre 1959 in Cuneo, tra l’Unione Industriale della Provincia di Cuneo [...] e la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal), Unione Provinciale del Lavoro di Cuneo [....], è stato stipulato il presente contratto provinciale, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per gli operai delle industrie dei prodotti del legno e del sughero, da valere per la Provincia di Cuneo.

Art. 1. - Lavori nocivi e pericolosi.
Ai sensi dell’art. 26 del CCNL, sono considerati lavori di particolare disagio, nocivi o pericolosi, i seguenti:
- carico e scarico sotto la neve o la pioggia;
- sgombero della neve dai piazzali;
- facchinaggio pesante (cioè quello richiedente una prestazione fisica superiore al normale, senza l’ausilio di macchine, quali gru, capre, elevatori, ecc.) nei piazzali;
- pulizia vasche della detanizzazione;
- invasamento e svascamento pali in vasche contenenti bicloruro di mercurio e creosoto.
Agli addetti a tali mansioni, giusto il disposto di cui all’art. 26, 1° cpv., del CCNL, verrà corrisposta una maggiorazione della retribuzione, per le ore di effettivo lavoro prestato, pari all’8 % del minimo tabellare.