Tipologia: Accordo collettivo integrativo del CCNL
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 01.04.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto - Sezione provinciale esercenti industria legno e sughero e Fillea-Cgil di Grosseto, Filca-Cisl di Grosseto, Feneal-Uil di Grosseto
Settori: Edilizia, Legno, Operai, Grosseto

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Trasferte.
Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Art. 4. - Mense aziendali.
Art. 5. - Utensili di proprietà del lavoratore.
Art. 6.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie dei prodotti del legno e sughero della provincia di Grosseto, 1° ottobre 1959

L’anno 1959 e questo giorno 1 del mese di ottobre in Grosseto, presso la sede dell’Associazione degli industriali, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto - Sezione provinciale esercenti industria legno e sughero [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Affini (Fillea) di Grosseto [...], assistito dal[...]la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) di Grosseto, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) di Grosseto [...], assistito dal[...]la Unione Sindacale Provinciale (Cisl) di Grosseto, la Federazione Provinciale Edili ed Affini e del Legno (Feneal) di Grosseto [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Sindacale Provinciale (Uil) di Grosseto; si stipula e si conviene quanto appresso.

Art. 1.
Il presente accordo provinciale è parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 da valere per le Aziende esercenti le industrie dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Grosseto, e ad esso le parti stipulanti fanno riferimento per quanto non previsto nel presente accordo.

Art. 3. - Lavori nocivi e pericolosi.
Agli effetti dell’art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati pericolosi i lavori eseguiti su scale aeree o su ponti mobili, nonché la posa in opera degli infissi che si svolge ad una altezza non inferiore ai 5 metri da terra, o dal pavimento.
Sono considerati nocivi i lavori di verniciatura alla nitrocellulosa a spruzzo, di produzione di agglomerati di sughero con catrame, nonché i lavori di trattazione del legno a base di sostanze tossiche e sempre che, malgrado i mezzi di protezione adottati dalla Ditta, possano derivare ai lavoratori intossicazioni o lesioni pregiudizievoli.
Sono considerati di particolare disagio i lavori svolti in locali a temperatura artificialmente elevata superiore ai 40 gradi, e, nei tre mesi estivi, a temperatura artificialmente elevata superiore ai 50 gradi.

Art. 4. - Mense aziendali.
In riferimento all’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta stabilito che per le mense aziendali valgono le norme di carattere locale in atto.

Art. 5. - Utensili di proprietà del lavoratore.
Per quanto previsto nel penultimo comma dell’articolo 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si stabilisce che l’azienda dovrà fornire tutti gli utensili che si rendono necessari per lo svolgimento delle lavorazioni.
Ove l’azienda non dovesse ottemperare a tale obbligo la stessa è tenuta a corrispondere una indennità da convenirsi con il lavoratore interessato.
[...]